TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Promiscua
Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua – composto dai signori magistrati :
– dr. Alberto Binetti Presidente relatore
– dr. Riccardo Lionetti Giudice
– dr. Livio Lattanzio G.O.T. Giudice
a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 28 novembre 2006 ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale Reclami al n. 2307/2006
TRA
C. D. e L. V., rappresentati e difesi per mandato a margine dell’atto di reclamo dall’Avv. T. A. ed elettivamente domiciliati in Trani alla P.zza ., . (c/o Avv. A. M.);-RECLAMANTI-
E
L. M., rappresentato e difeso per mandato a margine della comparsa di costituzione del 24 ottobre 2006 dall’Avv. L. S. ed elettivamente domiciliato in Trani alla Via De R., . (c/o Avv. G. C.);- RECLAMATO –
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Oggetto della presente procedura è la concessione di un provvedimento cautelare innominato finalizzato a “consentire l’accesso del sig. L. M. al fondo di sua proprietà sito in B. al fg. 10, particella 197, catasto urbano, attraverso il portone di via A. V., n. ., in B.” mediante l’ordine rivolto ai resistenti di rilasciare al sig. L. M., a spese di quest’ultimo, una copia delle chiavi del portone di ingresso sito in B. alla via A. V., n. ..
In particolare, il ricorrente L. M. – inizialmente unitamente a L. R., deceduta nelle more – aveva introdotto un giudizio ordinario nei confronti di Co. D., C. M., T. C., G. G., G. G., G. L., L. R., L. I. e L. V., nel quale aveva chiesto che fosse accertata e dichiarata l’esistenza di una servitù di passaggio, con ogni mezzo, dal portone di P.zza A. V., . in B. e sul cortile grande entrando, al fine di giungere alla sua proprietà; che, in via subordinata, fosse costituita servitù coattiva di passaggio, attesa l’interclusione del fondo; ordinando, nel contempo ai convenuti di eliminare tutti gli impedimenti e le turbative frapposte all’esercizio della servitù.
Nel corso del giudizio ordinario, nel quale si costituivano tutti i convenuti, ad eccezione di C. M. e T. C., che rimanevano contumaci, il L. ha formulato richiesta di provvedimenti innominati tendenti ad ottenere, in via d’urgenza, il passaggio sul fondo dei convenuto, per accedere al proprio, prospettando “il grave pericolo di crollo sia per le tettoie ivi esistenti sia per il lucernaio, con rischio per l’incolumità di terze persone; la presenza di una serie di erbacce incolte, che rappresentavano una fonte di rischio di incendi, soprattutto nella stagione estiva”.
Instaurato il contraddittorio sulla richiesta cautelare e sentite le parti, il giudice istruttore ha accolto l’istanza, ordinando a “C. D., C. M., T. C., L. R., L. I. e L. V. di consentire l’accesso del ricorrente L. M. al fondo di sua proprietà, sito in B., catastalmente individuato al fg. 10, p.lla 197, ordinando alle stesse di rilasciare al predetto L. M. una copia delle chiavi del portone di ingresso sito in B. alla Via A. V., .”.
Hanno, conseguentemente, interposto reclamo gli originari ricorrenti, censurando il provvedimento impugnato per i seguenti motivi : a) violazione del principio del contraddittorio, in quanto sia l’istanza cautelare in corso di causa che il provvedimento emesso dal G.I. non erano stati notificati ai convenuti contumaci; b) improponibilità della domanda cautelare dal momento che l’istanza era stata più volte proposta nel corso del giudizio e non erano sopravvenuti nuovi elementi di fatto; c) inammissibilità della richiesta cautelare in presenza di una domanda di merito di natura costitutiva; d) assenza del fumus boni iuris per non essere stata dimostrata l’esistenza del diritto di servitù di passaggio; e) inesistenza del periculum in mora.
Convocate le parti, si è costituito il reclamato, non sollevando alcuna censura al provvedimento reclamato e chiedendone l’integrale conferma.
Discussa la causa nella camera di consiglio del 28 novembre 2006, il Collegio si è riservato per la decisione.
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Il reclamo è infondato e va rigettato.
Infatti, quanto alla eccezione di violazione del contraddittorio va detto che, come ammesso dal reclamato, effettivamente il ricorso cautelare in corso di causa ed il provvedimento emesso dal Giudice Istruttore non sono stati notificati ai convenuti contumaci.
Gli è però, che tali atti non rientrano nella elencazione tassativa riportata dall’art. 292 c.p.c. relativa agli atti che devono essere notificati al convenuto contumace. Tra tali atti, come detto, non figura la richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c., in quanto la stessa non introduce alcuna domanda nuova, né allarga l’originario petitum, bensì è finalizzata semplicemente a conseguire in via anticipata, ma sempre con carattere di provvisorietà, gli effetti della sentenza di merito.
Da ciò consegue che l’ordinanza del primo giudice non può considerarsi affatto nulla per la violazione del contraddittorio.
Del pari va rigettata l’eccezione dei reclamanti concernente l’improponibilità della domanda cautelare, sia perché, nonostante le diverse richieste, mai in precedenza il giudice istruttore si era pronunciato, sicché alcun giudicato cautelare si è formato, sia perché è dato acquisito in giurisprudenza l’ammissibilità di richieste cautelari innominate nell’ambito di giudizi ordinari tendenti ad ottenere sentenze meramente dichiarative o costitutive di diritti reali.
Quanto al fumus boni iuris, alle condivisibili valutazioni del primo giudice devono aggiungersi le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nel giudizio ordinario, che, depositate in epoca successiva all’emissione del provvedimento oggi reclamato, non possono essere ignorate dal collegio nella generale valutazione della fondatezza della domanda.
Ebbene, riferisce il consulente Ing. U. B. che “il fondo in B., individuato al fg. 10, p.lla 197, è un fondo intercluso, non essendoci altre vie di accesso pubbliche o private né attuali né passate, se non quella ampiamente dimostrata dagli atti di causa e avallata dalla disposizione urbanistico costruttiva del complesso, tramite passaggio pedonale e carrabile sui fondi costituenti l’atrio prospiciente la particella n. 197 tutta, nonché ed assolutamente tramite accesso del varco sito in Piazza A. V., .. Ai fini della costituzione della servitù di passaggio, sia carrabile che pedonale, è da individuarsi la p.lla 199 del fg. 10 stesso e qualsiasi altra, che venga a costituire l’atrio”.
Quanto, infine, al periculum in mora, concorda il Collegio con le valutazioni offerte dal primo giudice, il quale ha correttamente valorizzato la presenza di ragioni di pericolo anche per l’incolumità dei terzi, che, sebbene risalenti già a qualche anno addietro, non hanno perduto la loro potenziale dannosità, né risultano espressamente smentite dalla controparte.
Tanto comporta il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento cautelare.
Attesa la pendenza del giudizio di merito, le spese della presente fase vengono rimesse all’esito dello stesso.
P.Q.M.
1) Rigetta il reclamo proposto con atto depositato l’8 settembre 2006 da C. D. e L. V.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, il 9 gennaio 2007.
Il Presidente est.
Dott. A. Binetti