Ministero della Giusitizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giusitizia Civile
Ufficio I
Roma 11 marzo2008
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro sedi
E P.C. Al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale
Sede
Oggetto: IVA – Prestazioni di consulenza ed assistenza tecnica o legale rese da avvocati italiani a favore di soggetti domiciliati o stabiliti fuori dall’Unione Europea – Territorialità dell’imposta |
L’art. 7, quarto comma, lettera f) del DPR n. 633/72, stabilisce che le prestazioni di consulenza o legale rese nei confronti di soggetti domiciliati o stabiliti fuori della Comunità Europea sono esclude dalla disciplina IVA per carenza del presupposto territoriale.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – al paragrafo 9.1 della circolare n. 10 del 16/03/05 ha poi precisato che nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 7, comma 4 lett. f) ” le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, rese da operatori stabiliti in Italia a favore di soggetti domiciliati fuori dall’Unione Europea, sono fuori campo di applicazione IVA, senza che possa essere invocato, come ulteriore criterio di attrazione a tassazione, quello dell’utilizzo nel territorio dello Stato“.
Orbene, in seguito a tale assunto, alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di chiarire se detto trattamento di esenzione debba essere applicato anche alle prestazioni di assistenza legale erogate da avvocati italiani a favore di soggetti domiciliati o stabiliti fuori dall’Unione Europea allorquando l’onere della spesa risulti a carico dell’Ente.
Trattasi in pratica di prestazioni rese nell’ambito dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato per la difesa di soggetti domiciliati o stabiliti fuori dell’Unione Europea.
Riguardo all’assoggettabilità ad IVA delle prestazioni in questione la scrivente Direzione Generale ha formulato richiesta di interpello alla citata Agenzia che con nota prot. 954-174541/2007 dell’11 febbraio 2008 ha precisato quanto segue.
Nel concetto di “consulenza tecnica e legale” deve comprendersi non solo l’attività professionale che si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri, ma anche quella prettamente legale di assistenza e rappresentanza dei clienti in giudizio.
Ciò premesso, riguardo alla fattispecie in esame, occorre definire il luogo di tassazione delle prestazioni di patrocinio a spese dello Stato rese da avvocati italiani per la difesa in giudizio di soggetti stranieri appartenenti a Paesi extracomunitari.
Nel caso di patrocinio a spese dello Stato si può ritenere che la prestazione resa dagli avvocati sia direttamente riconducibile allo Stato in quanto volta ad assicurare a ciascun soggetto la difesa del giudizio. Conseguentemente può affermarsi che committente del servizio è lo Stato, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, a nulla rilevando il soggetto che materialmente beneficia della difesa in giudizio.
Pertanto, le prestazioni in argomento rese dagli avvocati italiani sono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia in quanto rese da un prestatore nazionale in favore di un soggetto pubblico che agisce nella veste istituzionale e, come tale, alla stregua di un consumatore finale.
Per quanto motivato dette prestazioni sconteranno l’imposta con l’aliquota ordinaria del 20%.
IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa