CONCORSO (scad. 21 aprile 2008) –
Sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale
per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione
ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2008.
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4 serie speciale concorsi n. 20 dell’11/03/2008)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l’attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull’ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo e successive modificazioni, la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia di esercizio della professione forense;
Ritenuta l’opportunita’ di indire una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Decreta:
Art. 1.
- E’ indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2008.
Art. 2.
- Per essere ammessi all’esame gli aspiranti debbono:
- a) essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora gia’ iscritti all’albo degli avvocati al momento dell’entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27;
- b) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
- Ai fini del termine di cui sopra, l’esercizio della professione di procuratore si considera equipollente all’esercizio della professione di avvocato.
- I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all’albo degli avvocati da almeno un anno, dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione.
- Il Direttore Generale delibera sulle domande di ammissione e forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco e’ depositato almeno quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli uffici della segreteria della Commissione esaminatrice.
- A ciascun candidato e’ data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonche’ del giorno, dell’ora e del luogo in cui dovra’ presentarsi per sostenere le prove.
Art. 3.
1. | Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da bollo, corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, entro il termine del 21 aprile 2008. | |||
2. | Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. | |||
3. | Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo: | |||
A) | certificato del presidente del competente Consiglio dell’Ordine dal quale risultino l’attuale iscrizione del candidato nell’albo degli avvocati e l’anzianita’ di essa, con l’attestazione che il candidato ha esercitato per cinque anni almeno, ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all’art. 2 comma 3, la professione davanti ai Tribunali ed alle Corti d’Appello; | |||
B) | certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il quale: | |||
a) attesti l’esercizio abituale del patrocinio davanti alla Corte di Cassazione di se’ stesso; | ||||
4. | I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande prive della richiesta documentazione, o con documentazione incompleta ovvero non corretta, risulteranno non ammessi all’esame. |
Art. 4.
- Le prove dell’esame sono scritte e orali.
- Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa puo’ anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.
- Per la compilazione dei ricorsi e’ dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunzie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
- La scelta delle pronunzie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi e’ fatta dal presidente della commissione.
- Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate sette ore.
- E’ inoltre facolta’ della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che credera’ del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilita’ di procurarsi.
Art. 5.
- Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L’elenco degli ammessi e’ sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l’ora della prova orale.
- La mancata presentazione alle prove sara’ considerata come rinuncia all’esame.
Art. 6.
- La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il tema.
- La prova orale e’ pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.
Art. 7.
- Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
- Ultimate le prove orali la Commissione forma l’elenco dei candidati che hanno riportato l’idoneita’.
Art. 8.
- Le prove scritte si terranno in Roma nel luogo che verra’ comunicato a ciascuno dei candidati con raccomandata di questo ufficio, nei seguenti giorni:
16 giugno 2008 ricorso in materia civile;
18 giugno 2008 ricorso in materia penale;
20 giugno 2008 ricorso in materia amministrativa. - La prova orale avra’ luogo in Roma presso il Ministero della Giustizia nei giorni fissati dal Presidente, a norma del precedente articolo 5.
- Si osservano le norme stabilite dagli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Art. 9.
- I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione all’handicap, nonche’ l’eventuale necessita’ di tempi aggiuntivi.
- Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 10.
- Con successivo decreto ministeriale sara’ nominata la Commissione esaminatrice.
Roma, 5 marzo 2008
Il direttore generale: Papa