MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (scad. 21 aprile 2008) –


Sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale
per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione
ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2008.

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4 serie speciale concorsi n. 20 dell’11/03/2008)


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile


Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l’attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull’ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo e successive modificazioni, la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia di esercizio della professione forense;
Ritenuta l’opportunita’ di indire una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;


Decreta:


Art. 1.




  1. E’ indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2008.

Art. 2.




  1. Per essere ammessi all’esame gli aspiranti debbono:



    • a) essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora gia’ iscritti all’albo degli avvocati al momento dell’entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27;


    • b) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.


  2. Ai fini del termine di cui sopra, l’esercizio della professione di procuratore si considera equipollente all’esercizio della professione di avvocato.


  3. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all’albo degli avvocati da almeno un anno, dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione.


  4. Il Direttore Generale delibera sulle domande di ammissione e forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco e’ depositato almeno quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli uffici della segreteria della Commissione esaminatrice.


  5. A ciascun candidato e’ data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonche’ del giorno, dell’ora e del luogo in cui dovra’ presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.










































1.  
Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da bollo, corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, entro il termine del 21 aprile 2008.
2.


Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:


A)



certificato del presidente del competente Consiglio dell’Ordine dal quale risultino l’attuale iscrizione del candidato nell’albo degli avvocati e l’anzianita’ di essa, con l’attestazione che il candidato ha esercitato per cinque anni almeno, ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all’art. 2 comma 3, la professione davanti ai Tribunali ed alle Corti d’Appello;
B)

certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il quale:


a) attesti l’esercizio abituale del patrocinio davanti alla Corte di Cassazione di se’ stesso;
b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti di cui all’art. 2 comma 3, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell’avvocato stesso. Tale certificato deve recare il visto del competente consiglio dell’Ordine forense;
c) ricevuta della tassa di Euro 20,66 (venti//sessantasei) per l’iscrizione agli esami da versarsi direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T.
Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all’art. 1 lettera a) decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione dell’attuale iscrizione nell’albo degli avvocati e dell’anzianita’ di essa.
Dovranno invece produrre certificazione per quanto concerne l’attestazione dell’esercizio della professione dinanzi ai Tribunali e Corti di Appello nonche’ per quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo.

4.

I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande prive della richiesta documentazione, o con documentazione incompleta ovvero non corretta, risulteranno non ammessi all’esame.


Art. 4.




  1. Le prove dell’esame sono scritte e orali.


  2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa puo’ anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.


  3. Per la compilazione dei ricorsi e’ dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunzie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.


  4. La scelta delle pronunzie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi e’ fatta dal presidente della commissione.


  5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate sette ore.


  6. E’ inoltre facolta’ della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che credera’ del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilita’ di procurarsi.

Art. 5.




  1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L’elenco degli ammessi e’ sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l’ora della prova orale.


  2. La mancata presentazione alle prove sara’ considerata come rinuncia all’esame.

Art. 6.




  1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.


  2. Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il tema.


  3. La prova orale e’ pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.




  1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.


  2. Ultimate le prove orali la Commissione forma l’elenco dei candidati che hanno riportato l’idoneita’.

Art. 8.




  1. Le prove scritte si terranno in Roma nel luogo che verra’ comunicato a ciascuno dei candidati con raccomandata di questo ufficio, nei seguenti giorni:
    16 giugno 2008 ricorso in materia civile;
    18 giugno 2008 ricorso in materia penale;
    20 giugno 2008 ricorso in materia amministrativa.


  2. La prova orale avra’ luogo in Roma presso il Ministero della Giustizia nei giorni fissati dal Presidente, a norma del precedente articolo 5.


  3. Si osservano le norme stabilite dagli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.




  1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione all’handicap, nonche’ l’eventuale necessita’ di tempi aggiuntivi.


  2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 10.




  1. Con successivo decreto ministeriale sara’ nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, 5 marzo 2008


Il direttore generale: Papa