Corte Suprema di Cassazione
Sezione III Penale
Sentenza n. 203/2008
deposito del 07 gennaio 2008



Svolgimento del processo


Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza di B. G. in ordine ai reati: a) di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 1, 2 e 3; b) di cui all’art. 349 c.p., commi 1 e 2; c) di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59; ascrittigli perché, quale titolare dell’azienda denominata A. M., aveva effettuato il deposito incontrollato di un ingente quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi e scarti provenienti dalla lavorazione del marmo realizzando una discarica non autorizzata dei predetti rifiuti; aveva inoltre violato i sigilli apposti dall’autorità giudiziaria per impedire la prosecuzione dell’attività illecita e effettuato lo scarico di acque reflue industriali derivanti dalla lavorazione del marmo senza la prescritta autorizzazione. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva contestato, tra l’altro, l’esistenza della discarica, sostenendo che si trattava di un deposito temporaneo dei rifiuti in attesa del loro smaltimento, ed invocato con riferimento a detto reato ed a quello di cui all’art. 349 c.p. l’esimente dello stato di necessità, nonché, in relazione a quest’ultima fattispecie la configurabilità della sola violazione di cui all’art. 334 c.p..


La sentenza ha, però, dichiarato le attenuanti generiche concesse dal giudice di primo grado equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 349 c.p., rideterminando la pena inflitta all’imputato nella misura precisata in epigrafe.


Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.


Motivi della decisione


Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, nonché la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza.


Con il motivo di gravame vengono riproposte, in sintesi, le stesse doglianze formulate in punto di fatto dinanzi alla Corte territoriale, deducendosi – che l’imputato non ha affatto inteso costituire una discarica abusiva, in quanto si era limitato ad effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalla lavorazione del marmo in attesa del loro avvio definitivo allo smaltimento. In proposito si osserva che nel territorio della Provincia di Trapani non vi sono discariche autorizzate a ricevere i fanghi di cui si tratta e tate circostanza ha reso difficile il rispetto della normativa vigente in materia di avvio dei rifiuti allo smaltimento, poiché l’unico sito per poterli conferire è il Ripristino Ambientale del Consorzio Perlato di Sicilia. Si osserva inoltre che dove ha sede attualmente l’azienda dell’imputato in precedenza svolgeva la propria attività un’altra ditta del cui operato non può essere chiamato a rispondere il Bonfiglio.


Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente prosegue, mediante l’esame della normativa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, con la individuazione delle nozioni di abbandono di rifiuti, di deposito temporaneo degli stessi presso il produttore e di discarica abusiva, anche alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36 del 2003, deducendo sostanzialmente che tali termini sono stati considerati erroneamente sinonimi dai C.C. e dalla pubblica accusa e che nel caso in esame non ricorrono le condizioni per ritenere la sussistenza di una discarica abusiva.


Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia per violazione di legge e carenza di motivazione l’affermazione di colpevolezza per il reato di violazione di sigilli. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di valutare l’esistenza delle condizioni atte a configurare l’esimente dello stato di necessità, considerata l’assenza di discariche autorizzate nella provincia di Trapani e che, in ogni caso, il fatto ascritto al Bonfiglio doveva essere ricondotto all’ipotesi di reato di cui all’art. 334 c.p., non essendo stato posto in essere mediante la materiale effrazione di sigilli.


Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 59.


Si osserva, in sintesi, che i reflui derivanti dalla lavorazione del marmo contengono esclusivamente carbonato di calcio per cui non possono essere equiparati alle acque industriali e ne è consentito, lo scarico nel suolo ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 29, lett. d) senza autorizzazione.


Il ricorso, che è al limite dell’ammissibilità per essere prevalentemente fondato su deduzioni di natura fattuale, non è fondato.


È stato reiteratamente affermato da questa Corte in ordine alla nozione di discarica abusiva che “In tema di gestione di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 3, è necessario l’accumulo, più o meno sistematico ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un’area determinata, la eterogeneità dell’ammasso dei Materiali, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione (sez. 3, 17.6.2004 n. 27296, Micheletti, RV 229062; conf. sez. 3, 8.9.2004 n. 36062, Tomasoni; RV 229484).


Orbene, la sentenza impugnata, nell’affermare la colpevolezza dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, ha applicato puntualmente l’enunciato principio di diritto, avendo i giudici di merito osservato che nella specie deve ravvisarsi la sussistenza di una vera e propria discarica in considerazione del considerevole quantitativo di fanghi essiccati, che avevano raggiunto l’altezza di dieci metri rispetto al livello stradale, e della analisi del registro di carico e scarico della ditta gestita dal Bonfiglio in ordine al mancato conferimento dei predetti rifiuti.


Si è osservato inoltre che la realizzazione della discarica da parte della ditta che ha gestito in precedenza l’impianto per la lavorazione del marmo non vale ad escludere la responsabilità dell’imputato, essendo stato accertato il suo contributo causale alla realizzazione della predetta discarica abusiva mediante l’ulteriore deposito nell’area di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Pertanto, le censure di natura prevalentemente fattuale, dedotte nuovamente dal ricorrente sono state già esaminate dai giudici di merito e ritenute inconferenti, al fine di escludere l’esistenza di una discarica abusiva; nonché il contributo causale dell’imputato alla realizzazione della stessa, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici.


Né la definizione di discarica di cui al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, comma 1, lett. g), emanato in attuazione della Direttiva 1999/31/CE, contiene elementi che contrastino con l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza, dovendosi rilevare che è considerata discarica, ai sensi della disposizione citata, anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi, così come accertato nel caso in esame dai giudici di merito.


La sentenza ha inoltre affermato, con argomentazione immune da vizi logici, che la inesistenza nel territorio della Provincia di Trapani di discariche autorizzate per lo smaltimento dei fanghi di depurazione non giustifica la realizzazione di una discarica abusiva, risolvendosi peraltro tale carenza solo in una maggiore onerosità e non nella impossibilità delle operazioni di smaltimento.


Anche gli ulteriori motivi di gravame sono infondati.


Con riferimento alla invocata esimente dello stato di necessità per il delitto di violazione di sigilli la sentenza impugnata ha già correttamente osservato che, in ogni caso, “la scriminante dello stato di necessità opera solo allorché la condotta illecita sia diretta ad evitare un danno grave alla persona, da intendersi nella sua accezione fisica e morale, ma non patrimoniale”, sicché l’imprenditore non può invocare lo stato di necessità della sua azione per fini sociali e di mercato relativi ai dipendenti della sua azienda.


È stato inoltre rilevato nella predetta sentenza, sempre in relazione al delitto di violazione di sigilli, che l’imputato ha utilizzato un impianto sottoposto a sequestro probatorio e sul quale i sigilli erano stati effettivamente apposti, mentre a nulla rileva la circostanza che l’uso dell’impianto sia avvenuto senza che vi sia stata la materiale effrazione dei sigilli.


Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questo Suprema Corte, infatti, “Il delitto di violazione di sigilli, previsto dall’art. 349 c.p., si consuma non soltanto con la distruzione materiale dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta diretta a violare il vincolo di indisponibilità sotteso allo loro apposizione, atteso che la norma in questione tutela non solo l’integrità materiale ma anche quella funzionale dei sigilli”. (sez. 3, 200226185, Spini, RV 225383; conf. sez. 3, 200437898, Priolo, RV 230043; sez. 3, 200316000, Carpanese, RV 224472).


In relazione alle censure afferenti al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1, va, infine, osservato che il disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 29, comma 1, lett. d), che consente, a determinate condizioni, lo scarico sul suolo delle acque di lavaggio delle sostanze minerali, non esime affatto colui che effettua lo scarico dall’obbligo di munirsi della prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 45, comma 1, del decreto, sicché, in assenza del provvedimento autorizzatorio e non trattandosi in ogni caso di acque reflue domestiche, è stato correttamente configurato il reato di cui alla disposizione citata.


Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.


Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al rigetto dell’impugnazione segue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.