FORMAZIONE CONTINUA: LE LINEE GUIDA



In attuazione del Protocollo d’intesa U.C.P.I. – C.N.F. e della mozione congressuale di Treviso, la Giunta detta le procedure per il conseguimento dei “crediti formativi” ed indica gli “stardards omogenei” vincolanti, a livello locale e nazionale, per le future iniziative di formazione.
Di seguito il piano programmatico:


PIANO PROGRAMMATICO NAZIONALE
PER LA FORMAZIONE CONTINUA


Approvato dalla Giunta dell’U.C.P.I. sulla base del Regolamento sulla Formazione Continua adottato dal C.N.F. il 13.7. 2007, del Protocollo d’Intesa sottoscritto da U.C.P.I. e C.N.F. il 17.10.2007, della mozione approvata dal Congresso Straordinario dell’U.C.P.I. il 21.10.2007 e della propria delibera 24.11.2007.

Premessa
L’U.C.P.I., forte della propria esperienza formativa già riconosciuta dall’art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e sviluppatasi anche attraverso l’istituzione e la gestione delle scuole di formazione, qualificazione e formazione specialistica dell’avvocato penalista, ha da tempo maturato una profonda consapevolezza circa il ruolo svolto dalla formazione continua forense, a tutela della qualità delle prestazioni professionali e della giurisdizione.
L’U.C.P.I. ha già da tempo introdotto regole uniformi e vincolanti per tutte le Camere penali in merito all’attività formativa organizzata a livello nazionale e locale, direttamente o tramite le Camere penali territoriali, con specifiche strutture formative. La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con il C.N.F., con il quale quest’ultimo ha riconosciuto all’attività formativa svolta dall’U.C.P.I. nelle discipline penalistiche “valenza scientifica nonché congruenza e coerenza rispetto alle finalità del regolamento”,ha peraltro reso opportuno introdurre nuove regole e rielaborare le precedenti al fine di assolvere con compiutezza agli obblighi imposti dal Regolamento sulla Formazione Continua e dal Protocollo d’Intesa.

1. Regole generali
Il Piano Programmatico Nazionale per la Formazione Continua vincola l’Unione Camere Penali Italiane, le Camere Penali territoriali e le Scuole al rispetto delle previsioni in esso contenute.
Al fine di garantire il controllo sul rispetto di tali previsioni la Giunta U.C.P.I. delega alla propria Commissione, all’uopo istituita, la verifica della coerenza al presente Piano Programmatico Nazionale degli “eventi formativi” organizzati dall’U.C.P.I., dalle Camere Penali territoriali e dalle Scuole.
L’U.C.P.I., le Camere Penali territoriali e le Scuole devono inviare alla Segreteria dell’U.C.P.I. una relazione dettagliata circa l’evento formativo organizzato, indicando con precisione i nominativi e le qualifiche dei relatori, i contenuti ed il metodo formativo, la rispondenza dell’evento alle finalità del Regolamento sulla Formazione Continua, la durata, gli specifici strumenti previsti per il controllo, rigoroso e verificabile, della effettività e proficuità della partecipazione e per il rilascio degli attestati di frequenza, il costo della iscrizione previsto a carico di ciascun partecipante, unitamente a tutta la documentazione afferente l’evento medesimo.
Il costo di iscrizione agli eventi formativi deve essere contenuto complessivamente nell’ammontare necessario alla copertura delle spese vive.
La Segreteria dell’U.C.P.I. trasmette la relazione e la documentazione allegata alla Commissione della Giunta delegata al controllo, la quale provvede ad effettuare la verifica di coerenza con il Piano Programmatico Nazionale e ad esprimere per scritto il proprio motivato e dettagliato giudizio di congruità, indicando, in mancanza, le necessarie integrazioni da richiedere al soggetto organizzatore.
Il giudizio di congruità indica anche il numero dei crediti conseguibili con la partecipazione all’evento formativo, in conformità al Regolamento sulla Formazione Continua e al Protocollo.
La Giunta trasmette immediatamente al C.N.F., tramite posta elettronica, al fine della valutazione per l’accreditamento, la relazione e la documentazione relativa all’evento formativo, unitamente al giudizio di congruità della Commissione.
Il C.N.F. può richiedere all’U.C.P.I. ulteriori informazioni in merito all’evento e rifiutare l’accreditamento del medesimo solo con comunicazione motivata, da inviarsi per posta elettronica, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
La Giunta U.C.P.I. comunica al soggetto promotore dell’evento formativo l’esito positivo della richiesta, contestualmente inserendo l’indicazione dell’evento nella apposita sezione del proprio sito internet.
La Giunta, anche tramite la Camere penale territoriale, dà preventiva comunicazione dell’evento formativo all’Ordine degli Avvocati competente per territorio, trasmettendogli la documentazione sopra indicata, affinché l’Ordine concordi definitivamente con l’U.C.P.I. o con la Camera Penale, conformemente a quanto previsto, le concrete modalità di controllo dell’effettiva partecipazione all’evento formativo, in modo anche da agevolarne l’annotazione sulle schede personali degli iscritti.

2. Scuole territoriali
Il responsabile nazionale delle scuole UCPI è nominato e revocato dalla Giunta dell’Unione e resta in carica non oltre la durata della stessa.
Le scuole territoriali dell’Unione delle Camere penali Italiane sono istituite da una o più Camere penali e organizzano corsi di formazione e/o di qualificazione professionale.
In ogni scuola le Camere Penali, che la istituiscono, nominano un responsabile e un consiglio di gestione.


2a. Il corso di deontologia e tecnica del penalista, aperto ad avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio provvisorio, è tenuto da avvocati di consolidata esperienza professionale, docenti universitari ed altri esperti ed è rivolto alla formazione penalistica di base, indispensabile all’esercizio della difesa penale.
Il corso di deontologia e tecnica del penalista prevede un minimo di sessanta ore di lezioni, da svolgersi annualmente in non meno di sedici settimane, ricomprese, preferibilmente, tra il primo giorno di ottobre e l’ultimo giorno del giugno successivo, ed ha per oggetto le tecniche e la deontologia del difensore penale, con riguardo ai settori professionali di diretta applicazione, e dunque prevalentemente di procedura penale.
Le ore complessivamente costituenti il corso comprendono anche il diritto penale, la deontologia forense e i principali temi di diritto penitenziario.
I programmi del corso devono in linea di massima rispettare i seguenti modelli.


Diritto processuale penale e diritto penitenziario




  • Dalla notizia di reato all’archiviazione (le varie tipologie delle notitiae criminis, le modalità della loro acquisizione, l’iscrizione ex art. 335 c.p.p., le indagini preliminari e la loro durata, la richiesta di archiviazione e l’opposizione);


  • L’attività investigativa del difensore delle parti private (l’assunzione di informazioni, l’accesso agli atti della P.A., l’accesso ai luoghi, le indagini preventive);


  • La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello stato per i non abbienti;


  • Le misure precautelari (l’arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto, l’udienza di convalida);


  • Le misure cautelari personali e reali (riserva di legge e di giurisdizione, esigenze cautelari e criteri di scelta, le imputazioni, le strategia della difesa prima dell’emissione del provvedimento e dopo la sua adozione);


  • La conclusione delle indagini preliminari (i riti che non prevedono l’udienza preliminare: il procedimento per decreto, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato tipico e atipico; l’attivo di cui all’art. 415 bis c.p.p.; la richiesta di rinvio a giudizio; il decreto di citazione diretta a giudizio);


  • L’udienza preliminare (lo svolgimento dell’udienza, l’integrazione probatoria del giudice e la modifica dell’imputazione, i poteri del giudice e i provvedimenti abnormi, le nullità, i possibili esiti dell’udienza preliminare, la formazione del fascicolo per il dibattimento, l’attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore delle parti private);


  • I riti alternativi al dibattimento (il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta);


  • Gli atti preliminari al dibattimento ed il dibattimento (dalla costituzione delle parti all’ammissione delle prove, la lista testimoniale, il controllo della regolare costituzione delle parti con particolare riferimento alla parte civile, le questioni preliminari);


  • La formazione della prova in dibattimento. La discussione e la decisione di primo grado (il “giusto processo”, l’ordine di assunzione delle prove, le regole per l’esame testimoniale, aspetti tecnici del controesame, il testimone assistito e l’imputato ex art. 210 c.p.p. e 197 bis c.p.p., la testimonianza indiretta, il regime delle letture, l’art. 507 c.p.p., le nuove contestazioni, la discussione finale, la sentenza, il principio di immutabilità del giudice);


  • Il dibattimento avanti il tribunale in composizione monocratica (competenze e attribuzioni del giudice monocratico, citazione diretta a giudizio, i riti speciali);


  • Il procedimento avanti il giudice di pace: peculiarità dei riti, dei possibili epiloghi e del trattamento sanzionatorio (le indagini preliminari, la citazione a giudizio, Il giudizio, Le definizioni alternative del procedimento,Le sanzioni);


  • Le impugnazioni in generale (Principi – Forme – Termini – Garanzie – Effetti – Il ricorso per Cassazione);


  • L’appello come mezzo di impugnazione ordinario (Appellabilità oggettiva e soggettiva – I limiti alla proponibilità dell’appello – L’appello incidentale – I poteri di cognizione del giudice d’appello – Il dibattimento in appello – Il “patteggiamento” in appello – La decisione in Camera di Consiglio – L’impugnazione della parte civile);


  • Il giudicato penale e i suoi effetti (Il procedimento avanti il Giudice dell’esecuzione – Pluralità di sentenze – Applicazione dell’art. 81 c.p. in sede esecutiva – L’abolitio criminis)


  • L’ordinamento penitenziario (Le misure alternative alla detenzione – La Magistratura di Sorveglianza: competenze del Tribunale e del Magistrato di Sorveglianza – Il procedimento)

Diritto penale




  • La prova del dolo (Il problema dell’accertamento del dolo – Le principali problematiche in materia di dolo eventuale – Compatibilità tra dolo eventuale e tentativo – dolo eventuale e colpa cosciente – Il dolo alternativo – Il dolo specifico);


  • La prova della colpa (La colpa professionale del medico – L’accertamento della colpa – Il problema del nesso causale – L’attività d’equipe – La colpa da infortunio sul lavoro e malattie professionali – Il problema della delega di funzioni – La colpa da circolazione stradale);


  • La prova del nesso causale (Le teorie della causalità – La causalità omissiva – Approfondimenti pratici);


  • Le cause di giustificazione (Le scriminanti in generale – Il consenso dell’avente diritto – L’omicidio del consenziente – L’esercizio di un diritto – Diritto di cronaca e diritto di critica – La legittima difesa – Le scriminanti non codificate);


  • Il reato circostanziato (Le circostanze del reato – La recidiva);


  • Il concorso di persone nel reato (Il concorso morale – Il concorso anomalo – Il mutamento del titolo del reato – Approfondimenti pratici);


  • La sanzione (Il sistema del doppio binario: pene e misure di sicurezza – Le sanzioni sostitutive – Le cause di estinzione del reato – La prescrizione – Le cause di estinzione della pena – L’indulto);


  • Le fattispecie tipiche del cittadino extracomunitario;


  • I delitti contro la persona (I delitti contro l’assistenza familiare – Approfondimenti pratici);


  • I reati in materia di stupefacenti;


  • I delitti contro il patrimonio;


Deontologia forense




  • Principi generali di deontologia (La deontologia e il codice deontologico)


  • Il rapporto dell’avvocato con il cliente (Il primo contatto – La domiciliazione degli atti – Il colloquio con l’assistito detenuto – Il dovere di informazione – Il dovere di riservatezza – I Profili deontologici nella difesa d’ufficio e nel patrocinio a spese dello stato per i non abbienti)


  • La deontologia nelle investigazioni difensive;


  • Il rapporto dell’avvocato con i colleghi (La nomina fiduciaria in sostituzione di quella ufficiosa – Il subentro nella difesa – La rinuncia al mandato)


  • I rapporti dell’avvocato con i magistrati, con il personale di cancelleria e con la polizia giudiziaria;


  • I rapporti dell’avvocato con la stampa


Il metodo di approccio alle singole tematiche deve avere obiettivi di approfondimento teorico-pratico e di aggiornamento professionale e prestare dunque anche una particolare attenzione agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari più recenti nella materia oggetto della lezione.
L’effettività della partecipazione al corso deve essere rigorosamente verificata con le modalità previste.
All’esito del corso è effettuata una prova finale consistente in un colloquio da sostenere con il responsabile della scuola di appartenenza, o un suo delegato, coadiuvato da due componenti del consiglio di gestione. All’esito positivo della prova è rilasciato l’attestato di proficua frequenza.

2b. Il corso di qualificazione dell’avvocato penalista
, aperto ai soli avvocati, è tenuto da avvocati di consolidata esperienza professionale, docenti universitari ed altri esperti ed è diretto a far conseguire una concreta idoneità all’esercizio della funzione penale anche davanti alle giurisdizioni superiori.
Il corso di qualificazione dell’avvocato penalista è organizzato e gestito soltanto da Scuole istituite da Camere penali provinciali, interprovinciali e distrettuali, ha durata annuale o biennale, prevede lo svolgimento di un minimo di cento ore di lezioni, ha per oggetto l’apprendimento delle tecniche di difesa e delle materie ausiliarie.
Le ore di lezione complessivamente costituenti il corso sono assegnate per due terzi al settore della procedura penale, nel quale sono compresi i principali temi di diritto penitenziario e di deontologia forense, e per un terzo al settore delle materie ausiliarie, ma le scuole potranno integrare i programmi per meglio adeguarli alle realtà locali.
Il metodo di approccio alle singole tematiche deve avere obiettivi di approfondimento teorico-pratico e di aggiornamento professionale e prestare dunque anche una particolare attenzione agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari più recenti nella materia oggetto della lezione.
L’effettività della partecipazione al corso deve essere rigorosamente verificata con le modalità previste.
La verifica di fine corso viene effettuata tramite una prova scritta e/o orale, predisposta e verificata da una commissione presieduta dal responsabile nazionale delle scuole o da un suo delegato. All’esito positivo della prova è rilasciato l’attestato di proficua frequenza.

3. Scuola centrale di formazione specialistica per l’avvocato penalista istituita presso la sede dell’U.C.P.I..
Il Responsabile nazionale delle scuole UCPI svolge le funzioni di direttore scientifico del Corso nazionale organizzato ogni anno dalla Scuola centrale di formazione specialistica per l’avvocato penalista.
Il Comitato di gestione della scuola centrale di formazione specialistica è costituito dal Presidente dell’Unione o da un suo delegato, che lo presiede, dal Responsabile nazionale delle scuole U.C.P.I. e da tre delegati di Giunta o da tre esperti esterni dalla stessa nominati.
Il Comitato di gestione approva i programmi del corso curandone l’aggiornamento annuale; cura l’organizzazione dello stesso, indica i requisiti di ammissione al corso, designa i docenti, stabilisce le modalità di controllo della effettività della partecipazione e verifica a fine corso i risultati raggiunti.
Il Corso nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista ha l’obiettivo di far conseguire ai partecipanti una professionalità di alto profilo.
Esso è tenuto da avvocati di consolidata esperienza professionale, docenti universitari ed altri esperti, ed è finalizzato alla formazione e qualificazione specialistica mediante l’approfondimento deontologico e strategico delle tecniche difensive.
Il corso nazionale di formazione specialisticaprevede un numero complessivo di centoventi ore, distribuite in otto week-end e assegnate alla procedura penale, alla deontologia forense, e alle materie ausiliarie.


Al corso possono partecipare gli avvocati che:




  • presentino una dichiarazione di prevalenza dell’attività penalistica, sottoscritta dall’interessato e, per conferma del suo contenuto, dal Presidente della Camera Penale competente per territorio o, in mancanza, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;


  • esercitino l’attività professionale nel settore penale da almeno cinque anni o, alla data di pubblicazione del bando, abbiano conseguito l’attestato di proficua frequenza ad un corso organizzato da una Camera Penale territoriale.


All’esito del corso viene effettuata una prova finale scritta e/o orale. All’esito positivo della prova è rilasciato l’attestato di proficua frequenza.

4. Altri eventi formativi
Con “altri” eventi formativi si intendono gli eventi organizzati dall’U.C.P.I., dalle Camere penali territoriali o dalle Scuole, che, dotati come i precedenti di idoneità per la “formazione continua” nel senso precisato dal Regolamento sulla Formazione Continua, hanno natura diversa dalle Scuole indicate sub 2 e 3. Essi possono consistere in corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purchè sia possibile il controllo della partecipazione.


Detti eventi devono vertere su temi di attualità giuridica e professionale del settore penalistico e materie ausiliarie e devono presentare carattere teorico-pratico, con obiettivi di approfondimento dei temi trattati.


I relatori e docenti devono essere scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari e, per particolari esigenze, da magistrati ed esperti.


I soggetti organizzatori devono prevedere specifici e rigorosi meccanismi di controllo della effettività della partecipazione, che siano agevolmente verificabili.


All’esito della verifica della effettività e proficuità della partecipazione il soggetto organizzatore rilascia l’attestato di frequenza.
Roma, il 28 gennaio 2008






Il Segretario
Renato Borzone

Il Presidente
Oreste Dominioni