N. 305 INSERZ. ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale di Trani Sezione Civile
in persona del Giudice Unico, dott. Gaetano Catalani
ha emesso la seguente


sentenza


nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari del cont. al n. (omissis) R.G. ed avente per oggetto: revocatoria fallimentare


T R A


Fallimento (omissis) S.p.A., in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in Trani alla via (omissis) presso lo studio dell’avv. dal quale é rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione; =ATTORE=


E


(omissis) , elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv. dal quale é rappresentato e difeso, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione; =CONVENUTO=


All’udienza del (omissis) , la causa è stata assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni dei procuratori delle parti: ”l’avv. in sostituzione dell’avv. per l’attore e l’avv. , in sostituzione dell’avv. per il convenuto, si riportano ai rispettivi scritti introduttivi e difensivi dei quali chiedono l’accoglimento”.


Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il (omissis) la curatela dell’(omissis) S.p.A. conveniva in giudizio (omissis) esponendo che il (omissis) , ossia nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, il convenuto aveva ricevuto dall’(omissis) S.p.A. il pagamento di £ 1.000.000, a mezzo assegno circolare emesso dalla Banca (omissis) , filiale di Trani. Poiché era noto al momento lo stato d’insolvenza della società debitrice, attese le procedure esecutive in suo danno ed i bilanci degli ultimi esercizi, la curatela, ai sensi dell’art. 67 comma II L.F., chiedeva dichiararsi l’inefficacia del pagamento e per l’effetto condannarsi il (omissis) alla restituzione della predetta somma in favore della massa, oltre rivalutazione ed interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto, premettendo di essere titolare di un modesto esercizio commerciale in località (omissis) , sosteneva di avere fornito all’(omissis) S.p.A. prodotti per le necessità degli operai e del custode di un cantiere della società fallita, ricevendo puntualmente alla fine di ogni mese il pagamento delle relative fatture, tra cui quella n.(omissis) , il cui importo era in parte oggetto della revocatoria. Dovendo perciò escludersi l’esistenza della scientia decotionis, il (omissis) chiedeva il rigetto della domanda con condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore anticipatario.
Acquisiti i documenti prodotti e ritenuta la controversia istruita allo stato degli atti, la causa all’udienza del (omissis) è stata riservata per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.


Motivi della decisione
E’ incontroverso tra le parti, nonché documentato dalla produzione in copia della fattura n.(omissis) emessa dal convenuto il (omissis) , che la società fallita ebbe a pagare al (omissis) una fornitura di acqua minerale con assegno circolare della (omissis) nell’anno antecedente al fallimento, dichiarato con sentenza del (omissis) .
Essendo presunto il c.d. “eventus damni” per il pregiudizio alla massa dei creditori derivante all’atto di disposizione patrimoniale da parte della fallita, sul curatore grava l’onere, ai sensi dell’art. 67 comma II L.F., di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’”accipiens” (Cass. civ. Sez.I 19/02/1999 n.1390, 13/09/1997 n.9075).
Proprio relativamente alla c.d. scientia decotionis, è noto che la giurisprudenza ha ritenuto come la dimostrazione della consapevolezza dello stato d’insolvenza, costituendo condizione psicologica di un soggetto, possa avvenire solo indirettamente (salvo situazioni confessorie), ovvero tramite una dimostrazione sul piano della logica concatenazione di eventi e condotte del debitore che, in base al criterio di normalità assunto a parametro di valutazione, consente la prova presuntiva della conoscenza personale di un fatto altrimenti indimostrato e indimostrabile (cfr. Cass. civ. Sez.I 07/08/1997 n.7298).
Sotto questo profilo la curatela fallimentare ha prodotto sia la certificazione della cancelleria delle esecuzioni mobiliari della Pretura di Trani e delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Trani, sia note di iscrizioni ipotecarie in favore di alcuni istituti di credito, da cui emerge come al momento dell’estinzione dell’obbligazione l’(omissis) S.p.A. fosse gravata da una pesante situazione debitoria. Inoltre l’attore ha allegato copia dei bilanci relativi agli anni 1993-1994 comprovanti come la società fallita fosse da tempo in situazione di palese decozione, essendo state ivi evidenziate notevoli perdite di esercizio con irreversibilità della crisi finanziaria dell’ (omissis) S.p.A..
In tal modo la curatela ha tuttavia provato la sola conoscibilità in astratto dello stato di decozione della fallita, senza tuttavia fare alcun concreto riferimento al pagamento oggetto della revocatoria.
In proposito il (omissis) ha, infatti, dedotto di avere incassato l’assegno circolare di £ 1.000.000 in corrispettivo della fornitura di acqua minerale all’(omissis) S.p.A. ed ha esibito altre fatture quietanzate relative alle forniture di mesi precedenti non contestate dall’attore: la natura e l’entità dell’obbligazione adempiuta dalla società nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento sono tali da escludere che un operatore commerciale di modesto livello (residente peraltro in area geografica diversa da quella della debitrice) nel momento della ricezione dell’assegno potesse ragionevolmente prefigurarsi un’alterazione della par condicio creditorum conseguente allo stato di decozione della società, mai resasi inadempiente in passato nei confronti del convenuto rispetto al pagamento di altre forniture di beni di largo consumo.
Sotto questo profilo anche le modalità di adempimento ad opera della fallita non potevano di per sé indurre nell’accipiens il sospetto della situazione d’illiquidità in cui versava il debitore, atteso che il rilascio di un assegno circolare costituisce mezzo normale di pagamento (cfr. Cass. civ. Sez.I 17/01/2003 n.649).
Diversamente argomentando si finirebbe paradossalmente per imporre a tutti gli operatori commerciali (indipendentemente dalle dimensioni della loro impresa) di compiere preventivamente indagini per accertare la solvibilità del cliente prima dell’adempimento di obbligazioni relative a modeste spese correnti con sostanziale paralisi di tutte le attività economiche.
Deve, quindi, escludersi una condotta colpevole del (omissis) , ma pur laddove potesse davvero ammettersi che l’ignoranza dell’accipiens sia frutto di un’omessa verifica delle condizioni finanziarie del debitore al momento del pagamento dell’ennesima modesta fornitura, ciò non integrebbe comunque il requisito soggettivo previsto dall’art. 67 comma II L.F..
Infatti, in tema di azione revocatoria fallimentare, la sussistenza del requisito della “scientia decotionis” non può essere desunto dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza, e, pur giovando al fine del suo accertamento le presunzioni evincibili da circostanze esterne obiettive, tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto, la effettiva conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, in quanto elemento positivo dell’azione revocatoria, non può essere ravvisata per il fatto che la ignoranza di tale insolvenza sia colpevole (cfr. Cass. civ. Sez.I 28/08/2001 n.11289).
In ragione di ciò la domanda non appare fondata e deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, in mancanza di nota specifica, si liquidano nella misura indicata nel dispositivo in favore del procuratore del convenuto per dichiarato anticipo.


=P.Q.M.=


Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Gaetano Catalani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento (omissis) S.p.A. con atto di citazione notificato il (omissis) a (omissis) , assorbita ogni altra questione, così provvede nel contraddittorio delle parti:





  1. rigetta la domanda;


  2. condanna l’attore alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessive € 680,00, di cui € 80,00 per esborsi, € 300,00 per diritti ed € 300,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e contributi previdenziali come per legge, in favore del procuratore del convenuto, anticipatario.

Così deciso in Trani, addì 13-2-2004


IL GIUDICE UNICO
dott. Gaetano Catalani