DICEMBRE 2007: TUTTI AL “credito formativo”
È entrata in vigore la normativa sul credito formativo, ma c’è ancora qualcosa che non va?
di Bartolo Morgese


*******


Dicembre: questo mese è meglio ricordato, insieme a quello di agosto, per i giorni di festa, di spensieratezza, riposo, pausa e chi più ne ha più ne metta. Dicembre, per quanto ci riguarda, è atteso dai praticanti avvocati con molta poca spensieratezza, quantomeno in quei tre giorni dedicati agli esami di abilitazione; è invece atteso dagli avvocati (a dire il vero solo quelli strettamente interessati) perché si lavora, ancor di più per decidere chi, come, ma soprattutto perché, inserire nelle liste per l’elezione all’interno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Fin qui tutto nella norma (o quasi), ma questo dicembre è stato “scosso” da una new entry: i crediti formativi.
I crediti formativi: questi sconosciuti. O meglio questi incompresi.
I crediti formativi si fondano su una normativa appositamente realizzata mirante ad ottenere un giusto fine: quello del “…maggior accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali” e l’“…..aggiornamento” che, come è noto, è all’interno del nostro codice deontologico, e, più tangibilmente, all’interno di qualsiasi statuto di altrettante associazioni di categoria (Camera Penale, A.I.G.A, Camera Civile, Giuslavoristi ecc…): ma allora perché se ne discute e con animosità, alcune volte, all’interno delle aule di tribunale?
Sempre la legge istitutiva prevede che dal gennaio 2008 le associazioni con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine, promuovano iniziative tendenti alla formazione professionale dell’avvocato: quest’ultimo, dovrà, nel corso del triennio, conseguire la bellezza di 90 crediti formativi di cui 15 solo incentrati sulla materia deontologia (in via transitoria nel primo triennio i crediti formativi sono 60).  Pena: sospensione dalla professione.
Allorquando seppi dell’introduzione di questa nuova forma di aggiornamento professionale (che poi tanto nuova non è) molto grossolanamente mi resi conto di un paio di circostanze oggettive. Innanzitutto è mai possibile che l’aggiornamento, l’accrescimento, l’approfondimento e chi più ne ha più ne metta (ancora) deve diventare una vera e propria imposizione con tanto di pena finale in caso di inadempimento? Cioè è mai possibile che un avvocato che deve pur provvedere egli stesso, pur per le numerose modifiche ai codici, all’aggiornamento continuo, (direi perfino giornaliero) lo si deve quasi (anzi senza il “quasi”) costringere per attivarsi a fare qualcosa che dovrebbe essere “sentito” come un dovere più che un obbligo? Parrebbe proprio di si.
Ma veniamo al contenuto strettamente giuridico della cosa. Ho saputo che ci sono stati colleghi che hanno perfino scritto al C.N.F. anche perché, probabilmente, rispetto a quella normativa c’è stata poca operatività. Ma la giustificazione è presto detta.
Innanzitutto come tutti i regolamenti, anche quella sui “crediti formativi” è composta di un coacervo di articoli, suscettibili di modificazione ad oras nel momento in cui, come in questo caso, buona parte dei Consigli dell’Ordine (e non lo dico io) incappa in una certa ed obbiettiva difficoltà nella gestione di tali corsi. Un esempio per tutti è quello per cui il quale il Collega, al termine di un percorso formativo deve redigere una relazione; è altresì previsto che al fine di attuare questo percorso, deve essere adeguatamente stilata ed affissa un elenco dei convegni, riunioni (insomma come li volete chiamare) alle quali poi, seguendo appunto un iter ben preciso, partecipare. Ovviamente questo elenco non esiste sicchè il Collega è anche costretto a seguire tutti i corsi che il Consiglio dell’Ordine con una delibera apposita (che assomiglia più ad un decreto urgente emesso dal Presidente della Repubblica stante la rapidità della cosa), individua quali divulgatori di crediti formativi. E così si assiste a colleghi riconosciuti quali specialisti penalisti, o comunque frequentatori di aule penali, che nel dubbio si devono adeguare e seguono anche i corsi di diritto….fallimentare o matrimoniale (tanto per dirne due a caso). Ma poi quale relazione può scaturirne? (un matrimonio violento e, ovviamente….fallimentare?).
Si assiste, ma questo forse è un punto a favore di tutta la categoria, alla presentazione di corsi, convegni, giornata di studio (perché di una giornata si tratta) dove si sentono relazioni su argomenti più disparati.
Questo potrebbe essere, anzi lo è, un primo aspetto di dissenso e di dibattito acceso all’interno dei tribunali (vi ricordate all’inizio?), ovviamente se la cosa parte male non c’è né per nessuno: e quindi nell’elenco delle critiche ritroviamo al primo posto gli elenchi inesistenti, poi le relazioni finali, e in rapida successione, il numero obbligatorio-forzato di acquisizione dei crediti.
E dove l’avvocato viene toccato nel vivo se non nel (proprio) portafoglio? La non onerosità dei corsi stessi, punto critico che occupa il primo posto e che obbligatoriamente fa scendere il problema “elenchi” al secondo. Attenzione: si scrive, tra l’altro, che il rimborso delle spese “eventualmente” sostenute ci può stare, e fin qui nulla quaestio il discorso è un altro: quali sono le spese sostenute?
In definitiva la situazione è la seguente: secondo la normativa, io devo obbligatoriamente pagare per seguire obbligatoriamente un corso di cui mi potrebbe interessare relativamente, al solo scopo di non essere sospeso dalla professione, o meglio, con la spada di Damocle della sospensione dalla professione!!!
Ma siccome a tutto vi è rimedio, in questi ultimi mesi con un lampo di genio, e non commento, viene pubblicata la certa e sicura modifica al primo testo attuativo, e un altro, e un altro ancora e chissà quanti altri ne verranno.
C’è anche un aspetto favorevole della vicenda, cui seppure brevemente ho già fatto cenno: il numero esponenziale-giornaliero di convegni e giornate studio.
Ma ci vuole tanto a capire che il miglior avvocato è quello che è tale perché del tutto consapevole del fatto che il suo lavoro lo deve fare in piena coscienza e nel pieno rispetto del Codice Deontologico, e il legislatore o chi per lui, quando comprenderà che la coscienza di chiunque, avvocati compresi, non la si può coartare.
Seppure in ritardo acconsentirete a che auguri un buon 2008 a tutti (a quelli che hanno sostenuto l’esame di abilitazione un grosso in bocca al lupo).


Avv. Bartolo Morgese