TRIBUNALE DI TRANI 


Sezione di Barletta 


Il Giudice


lette le difese articolate a verbale dal ricorrente e dal resistente;


lette le eccezioni di inammissibilità sollevate dal resistente;


OSSERVA: 


il legislatore ha modellato il nuovo istituto della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite, connotando le esigenze della parte istante, ad esso sottese, come non tanto finalizzate alla necessità di precostituirsi una prova prima del processo, quanto, piuttosto, alla possibilità di poter disporre di uno strumento che ‑ partendo dal presupposto della esistenza ed individuazione delle cause di determinati danni (e tanto, anche su base puramente assertiva) che comportano una responsabilità di tipo contrattuale e/o extracontrattuale a carico dell’autore della condotta – possa diventare un effettivo e diretto strumento di tutela del diritto sostanziale leso.


La eventuale formazione della prova, in questa procedura, non è vista come “strumentale” al successivo esercizio della azione di merito ma ha la funzione di evitare il giudizio di merito attraverso la via della soluzione conciliativa.


L’intervento normativo ha eliminato la necessaria sussistenza del periculum conducendo ad una precisa funzionalizzazione dell’istituto: esso rappresenta un meccanismo di tutela giurisdízionale del diritto. Ed infatti, attivando comunque l’intervento del giudice e di un suo ausiliario (il c.t.u.) si può realizzare la tutela giurisdizionale del diritto, senza passare necessariamente attraverso il processo.


Le parti, se e nella misura in cui, all’esito della c.t.u. avranno raggiunto un accordo, comporranno una insorgenda lite così realizzando quell’obiettivo, tanto auspicabile, di deflazionare il contenzioso.


Tanto è confermato dalla natura e dalla forma dello strumento attraverso il quale il suddetto accordo viene formalizzato: quello della conciliazione giudiziale “favorita”, ossia di un meccanismo generale di composizione della lite davanti al giudice, che ha in sé il crisma della officiosità, atteso che al relativo verbale di conciliazione viene attribuita la natura di titolo esecutivo idoneo a consentire persino l’esecuzione in forma specifica di cui all’art. 2932 cod.civ. o la possibile iscrizione di ipoteca giudiziale.


Da ciò consegue che, per con l’introduzione dell’istituto di cui all’art. 696 bis c.p.c., si può sostenere che il legislatore abbia coniato uno strumento processuale dalla “doppia funzione”: la prima è l’utilizzazione dell’a.t.p. quale strumento di conciliazione della controversia tra le parti; la seconda è quella che riconosce alle parti “il diritto di precostituire una prova prima e al di fuori del processo di merito, “a prescindere” dalla ricorrenza dei presupposti del fumus e del periculum, in tal modo confortando, in un certo senso, quella impostazione secondo cui il procedimento de quo, e più in generale la istruzione preventiva, sono riconducibili ai principi costituzionali (di cui all’art. 24 Cost.) espressivi del diritto di difendersi provando”.


Nella specie, poi (a tenore dell’atto introduttivo), il ricorrente ha introdotto la procedura per accertare l’esistenza delle lamentate infiltrazioni, per individuarne le cause, le riparazioni necessarie per eliminale e per tentare, inoltre, la conciliazione della lite eventuale in seguito al positivo accertamento delle predette infiltrazione e della loro riconducibilità ai fenomeni meglio descritti nel ricorso introduttivo.


Del resto, non sembra impeditivo alla valida prosecuzione della procedura neppure la indisponibilità (ma tanto non è accaduto nel caso di specie) alla conciliazione da parte del resistente, giacché:




  • a)sarebbe incostituzionale l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 696 bis c.p.c. laddove la predetta volontà potesse incidere negativamente sul diritto di azione impedendo di fatto lo svolgimento della consulenza preventiva;


  • b)in secondo luogo perchè sembra ragionevole ritenere, alla stregua della ratio della predetta disposizione, che una volontà conciliativa possa ragionevolmente manifestarsi solo in esito agli accertamenti compiuti dal nominando consulente. 

TANTO PREMESSO:


superati i dedotti profili di inammissibilità;


esaminati gli atti e i documenti di causa;


ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un consulente affinché:




  • a) “verifichi lo stato dei luoghi; accerti e determini la sussistenza delle lamentate infiltrazioni, le cause delle medesime e le riparazioni necessarie per eliminarle”;


  • b) accerti e determini l’ammontare dei danni eventualmente conseguiti alle medesime infiltrazioni liquidando, allo scopo, il credito del ricorrente”;

considerato, altresì, che la presente procedura abilita il consulente a tentare la conciliazione della lite, se ed ove possibile; disattesa ogni diversa eccezione; 


P.Q.M.


visto l’art. 696 bis cpc: 




  1. dispone consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite, demandando al c.t.u., che nomina nella persona del (omissis), con studio in (omissis) alla via (omissis), la verifica di cui in motivazione;


  2. fissa per il giuramento del CTU l’udienza del (omissis) ore 10,00;

Manda il ricorrente per la notifica della presente ordinanza al consulente nominato. 


Barletta, 06.11.2007


Il Cancelliere


Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Caserta