Per opportuna conoscenza di tutti gli iscritti si comunica di seguito la misura dei contributi a decorrere dal 01/01/2008
















CONTRIBUTI


CONTRIBUTO SOGGETTIVO
( art. 10 della legge n. 576/80)


E’ dovuto da ogni iscritto alla Cassa (praticanti abilitati al patrocinio e avvocati) nella misura del:


10% (12% a decorrere dal 1/1/2008 –mod. 5/2009) sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF al Fisco fino al tetto massimo (cfr. TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI)

3% limitatamente alla parte di reddito professionale eccedente il tetto, di cui sopra.
E’ comunque dovuto il contributo minimo che, a decorrere dal 1° gennaio 2004 , viene riscosso tramite avvisi di pagamento MAV (bancari o postali).
I praticanti con abilitazione al patrocinio e gli avvocati che si iscrivono alla Cassa, per la prima volta, rispettivamente da data anteriore al compimento del 30° e del 35° anno di età, hanno diritto di fruire della riduzione a metà del contributo soggettivo minimo per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il limite del 35° anno di età, previsto in favore degli avvocati, è esteso anche ai praticanti.


CONTRIBUTO INTEGRATIVO
( art. 11 della legge n. 576/80)


E’ dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 2% sull’effettivo volume di affari IVA (calcolato detraendo l’importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA – legge 22 marzo 1995 n. 85) a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.
Un contributo integrativo minimo e’ comunque dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati di vecchiaia, dall’anno solare successivo al pensionamento e dei praticanti per il periodo di iscrizione corrispondente al praticantato. Tale contributo minimo, a decorrere dal 1° gennaio 2004, viene riscosso tramite avvisi di pagamento MAV (bancari o postali).


A decorrere dal 1/1/2008, gli avvocati sono esonerati dalla corresponsione del contributo integrativo minimo per il periodo di iscrizione alla Cassa coincidente con i primi 3 anni di iscrizione agli albi e non oltre il compimento del 35° anno di età. E’ comunque dovuto il contributo integrativo in proporzione all’effettivo volume di affari iva dichiarato.


CONTRIBUTO DI MATERNITA’
(d.lgs.n. 151/2001)


E’ dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa secondo le stesse modalitá previste per la riscossione dei contributi minimi (soggettivo ed integrativo). Detto contributo, applicato per la prima volta nel 1993, è finalizzato alla copertura dell’indennitá di maternitá erogata in favore delle professioniste iscritte alla Cassa (d. lgs. n. 151/2001, come modificato dalla legge n. 289/2003).