Per opportuna conoscenza di tutti gli iscritti si comunica di seguito la misura dei contributi a decorrere dal 01/01/2008
CONTRIBUTI | |
CONTRIBUTO SOGGETTIVO | E’ dovuto da ogni iscritto alla Cassa (praticanti abilitati al patrocinio e avvocati) nella misura del: 10% (12% a decorrere dal 1/1/2008 –mod. 5/2009) sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF al Fisco fino al tetto massimo (cfr. TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI) 3% limitatamente alla parte di reddito professionale eccedente il tetto, di cui sopra. |
CONTRIBUTO INTEGRATIVO | E’ dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 2% sull’effettivo volume di affari IVA (calcolato detraendo l’importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA – legge 22 marzo 1995 n. 85) a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore. A decorrere dal 1/1/2008, gli avvocati sono esonerati dalla corresponsione del contributo integrativo minimo per il periodo di iscrizione alla Cassa coincidente con i primi 3 anni di iscrizione agli albi e non oltre il compimento del 35° anno di età. E’ comunque dovuto il contributo integrativo in proporzione all’effettivo volume di affari iva dichiarato. |
CONTRIBUTO DI MATERNITA’ | E’ dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa secondo le stesse modalitá previste per la riscossione dei contributi minimi (soggettivo ed integrativo). Detto contributo, applicato per la prima volta nel 1993, è finalizzato alla copertura dell’indennitá di maternitá erogata in favore delle professioniste iscritte alla Cassa (d. lgs. n. 151/2001, come modificato dalla legge n. 289/2003). |