Dal Consiglio Nazionale Forense riceviamo la Nota n. 40-C 2007 del 27 dicembre 2007 contenente le osservazioni che l’Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense ha predisposto sulle recentissime disposizioni di recepimento della cd. Terza direttiva antiriciclaggio, che entreranno in vigore il prossimo 29 dicembre. Si tratta di un primo studio sulle principali questioni poste dalla disciplina, anche al fine di evidenziare gli obblighi imposti agli Ordini forensi, oltre che agli iscritti nei nostri albi


IL RECEPIMENTO DELLA TERZA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO.
PRIME VALUTAZIONI INTERPRETATIVE,
E DISAMINA DEGLI OBBLIGHI GRAVANTI SU ORDINI FORENSI ED AVVOCATI.






















































Indice sommario

1



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3




3.1



3.2



3.3



3.4


3.5

obblighi di formazione del personale.

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4.1



4.2


5
 

1. PREMESSA.
Con le presenti osservazioni sintetiche disposizioni nazionali che recepiscono si intendono fornire alcune prime indicazioni in ordine alle disposizioni nazionali che recepiscono la “Terza direttiva antiriciclaggio”, a beneficio dei Consigli dell’ordine degli avvocati, e dei singoli iscritti negli albi.


Lo scorso 14 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 290 – Suppl.Ordinario n. 268) il DECRETO LEGISLATIVO 21 Novembre 2007, n. 231, recante “ Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.


Il provvedimento, soggetto all’ordinaria vacatio legis, entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre 2007.


Il campo di applicazione della disciplina resta il medesimo, rispetto a quanto previsto nella seconda direttiva antiriciclaggio.


Ai sensi dell’art. 12, comma, 1, infatti, gli obblighi antiriciclaggio si applicano agli avvocati solo quando, in nome o per conto dei propri clienti, “compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
”.


Relativamente a numerosi profili, la normativa primaria rinvia a provvedimenti attuativi che dovranno essere adottati dal Ministro della Giustizia o dal Ministro dell’economia e delle finanze.
Più in particolare si considerino:


a) l’art. 19, comma 2, in forza del quale il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l’esecuzione degli adempimenti dell’obbligo di adeguata verifica della clientela;
b) l’art. 25, comma 2, in forza del quale, nell’ambito degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente a quello assicurato dagli Stati comunitari;
c) l’art. 26, comma 1, in forza del quale il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può autorizzare l’applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;
d) l’art. 38, comma 7, in forza del quale il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative relative agli obblighi di registrazione che gravano sui professionisti;
e) l’art. 41 prevede che “al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia ” (comma2), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
f) l’art. 43, comma 2 dispone che “gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, lasegnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia ”. È bene ricordare che il MEF si è impegnato a non assegnare tale funzione di ricezione agli ordini professionali che non ritengono opportuno intendono farsene carico.


2. LE QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO.
La nuova normativa primaria, pertanto, solo in parte reca disposizioni di immediata applicazione, giacché richiede, per molti versi, di essere attuata tramite fonti di rango regolamentare, destinate a sostituire i regolamenti e le disposizioni attuative già adottate in sede di recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio (effettuato con decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, oggi abrogato, insieme con i propri regolamenti attuativi, dall’art. 64, lett. d, D. lgs. in commento).


Peraltro, ai sensi dell’art. 66, comma 1, “Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto”.
Pertanto, fino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti attuativi i “vecchi” provvedimenti attuativi continuano ad essere applicati in quanto compatibili.
Per quanto di più di diretto interesse per gli avvocati, trattasi:
1) del DM economia 3 febbraio 2006, n. 141, recante “Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali (…)”, nonché
2) del Provvedimento UIC 24 febbraio 2006, recante “Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali”.


I predetti provvedimenti, come detto, restano applicabili fino all’adozione dei nuovi, purché siano compatibili con le nuove prescrizioni di rango primario del D. lgs. appena varato. Ove non più compatibili, invece, le “vecchie” disposizioni non possono più essere applicate.


Il Ministero dell’economia, con nota a firma del Capo della Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura – Dipartimento del Tesoro (nota in data 18 dicembre 2007, prot. 125367), si è fatto carico di indicare quali misure dei predetti provvedimenti siano da ritenersi compatibili o meno con la nuova normativa di rango primario. Si rinvia pertanto sul punto alla nota allegata, che deve ritenersi parte integrante della presente.


3. OBBLIGHI IN CAPO AGLI ORDINI FORENSI.
La nuova disciplina non si occupa solo degli obblighi che gravano sugli iscritti negli albi, ma fornisce prescrizioni che si traducono in altrettanti doveri in capo agli ordini professionali.


3.1. Obbligo di vigilanza.
L’art. 8, comma 1 dispone che: “Il Ministero della giustizia esercita l’alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalità previste dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza da parte dei professionisti………… degli obblighi stabiliti dal presente decreto”.
Il richiamo all’impianto ordinamentale vigente lascia ritenere che il suddetto obbligo possa essere inteso come una specificazione concreta della generale funzione di vigilanza volta appunto a garantire “il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività” (Corte costituzionale 24 ottobre – 3 novembre 2005, n. 405).


3.2. Obbligo di osservare il segreto d’ufficio.
L’art. 9, comma 1 dispone che “Tutte le informazioni in possesso (…) degli ordini professionali e degli altri organi di cui all’articolo 8, relative all’attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente”.


3.3. Obbligo di collaborazione con l’Unità di informazione finanziaria – UIF. [1]
L’art. 9, comma 5 dispone che “Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste”.


3.4. Obbligo di informare l’UIF di eventuali omissioni di segnalazione.
L’art. 9, comma 6 dispone che “gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14”.
Ove l’ordine, nell’ambito ad esempio dell’esercizio della funzione disciplinare, dovesse rilevare un’ipotesi di omissione di segnalazione a carico di un avvocato, è tenuto ad informarne l’UIF.


3.5. Obblighi di formazione del personale.
L’art. 54, comma 1 prevede che “I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto”.
Sebbene la disposizione sembri assumere particolare rilievo per quegli ordini professionali che, ai sensi dell’emanando decreto ministeriale, saranno chiamati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e ad inoltrarle all’UIF, la formulazione ampia della norma e la presenza, come detto, di obblighi comunque gravanti sugli ordini (a prescindere dalla predetta funzione di ricezione) lascia ritenere che la stessa valga da subito anche per gli ordini forensi.

4. OBBLIGHI GRAVANTI SUGLI AVVOCATI


4.1 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli avvocati.
Gli avvocati osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi (art 16):
a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. A questi fini la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile;
d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.


Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività (art 18):
a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale.


L’adempimento dei menzionati obblighi avviene sulla base delle seguenti modalità (art 19):
a) l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d’identità non scaduto, tra quelli di cui all’Allegato tecnico al d.lgs., al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione professionale. Qualora il cliente sia una società o un ente, deve essere verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere;
b) il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’avvocato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.


Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi (art 20).
L’avvocato deve essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, occorre osservare i seguenti criteri generali:


a) con riferimento al cliente:





 
1) natura giuridica;
2) prevalente attività svolta;
3) comportamento tenuto al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;



b) con riferimento alla prestazione professionale:





 
5) tipologia della prestazione professionale posta in essere;
6) modalità di svolgimento della prestazione;
7) ammontare;
8) durata della prestazione professionale;
9) ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente;
10) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto della prestazione.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già esistente.
Quando l’avvocato non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non può eseguire prestazioni professionali ovvero deve porre fine alla prestazione professionale già in essere e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria (art 23).
L’obbligo di astensione sussiste anche in relazione a quelle operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.
Va precisato che per gli avvocati l’obbligo di astensione non vige se gli elementi ostativi all’adeguata conoscenza della clientela emergono nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento.


4. 2. Gli obblighi di registrazione da parte degli avvocati
Gli avvocati conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente (art 36). In particolare:
a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;
b) per quanto riguarda le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dalla cessazione della prestazione professionale.
Vanno conservate in particolare, con riferimento alla prestazione professionale, la data di instaurazione e i dati identificativi del cliente.
Le informazioni di cui sopra sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla conclusione della prestazione professionale.
I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
Gli avvocati devono istituire un archivio informatico, o, in alternativa, un registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.
I dati e le informazioni registrati sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.
Qualora gli avvocati svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.


5. L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
Il decreto legislativo offre una compiuta definizione – all’art. 3 – dell’obbligo di “collaborazione attiva” dell’avvocato, del quale in definitiva la segnalazione di operazioni sospette è corollario.


E proprio sul delicato tema di segnalazione delle operazioni sospette vi sono importanti novità, che elenchiamo in estrema sintesi.


a) In linea generale si è provveduto a rafforzare i presidi a tutela della riservatezza del segnalante, con una chiara indicazione dell’assoggettamento al segreto d’ufficio di tutte le informazioni in possesso della UIF, che è il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni. Si è poi introdotto una deroga alla cd. “riservatezza interna”, e cioè all’obbligo dell’avvocato segnalante di tenere il più assoluto riserbo con chiunque sul fatto di aver effettuato la segnalazione: tale obbligo non impedisce – correttamente – all’avvocato che svolge la professione in forma associata di comunicare all’interno della propria organizzazione, e quindi ai propri soci ed anche ai propri collaboratori, di avere effettuato la segnalazione, e ciò ai sensi dell’ art. 46 comma 5.


b) La definizione di operazione sospetta è cambiata, adeguandosi al dettato normativo della III Direttiva. In particolare si stabilisce che gli Avvocati debbono inviare alla UIF una segnalazione di operazioni sospette quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. E’ infatti nuova la differenza tra il “sospettare” e “l’aver motivi ragionevoli per sospettare” e pare dunque allargarsi il campo – già vischioso – della latitudine del sospetto.
Immutato resta invece il meccanismo di “desunzione” del sospetto, in base alle caratteristiche dell’operazione, tenuto conto della capacità economica del cliente e – ciò che più importa – “in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell’ambito dell’attività nota ovvero a seguito del conferimento di un incarico”.
L’avvocato dunque non pare doversi trasformare in un investigatore privato e dovrà – come è normale – basare il suo giudizio di sospetto sugli elementi che il cliente gli fornirà.
Su questo ultimo punto – al di là di alcune differenze semantiche, l’art. 41 del decreto legislativo ha identica ratio con il sistema previgente, contenuto all’art. 3 della Legge 5 Luglio 1991 n. 197.


c) Come detto nella prima parte, verranno emanati – come nel sistema previgente – e periodicamente aggiornati, degli indicatori di anomalia ad hoc per i professionisti, e ciò con decreto del Ministro della Giustizia, sentiti gli ordini professionali.


d) Restano fermi gli obblighi – contenuti anche nel sistema previgente – di tempestività della segnalazione e di astensione dal “compiere” l’operazione, tranne nel caso in cui ciò non sia possibile tenuto conto della “normale operatività” o vi possano essere “ostacoli alle indagini”.


e) Le segnalazioni si trasmettono direttamente all’UIF ovvero agli Ordini, qualora questa ipotesi sia adottata in futuro, sulla base però di una scelta fatta di concerto tra il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Economia (vedi par. 1).


f) È previsto un flusso di ritorno delle informazioni al segnalante, invero limitato alla comunicazione di archiviazione della stessa segnalazione o all’inoltro di questa agli organi investigativi, e ciò – comunque – sempre che tale flusso di ritorno non rechi pregiudizio alle indagini.


In tema poi di formazione del personale l’art. 54 del decreto legislativo stabilisce che sia gli avvocati, sia gli Ordini (e quest’ultimo obbligo è senz’altro una novità) devono adottare “misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori”, chiarendo che tali misure comprendono “programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo”.


È altresì previsto che la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA forniscano “indicazioni aggiornate” circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.


Si ricorda che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è escluso, ai sensi dell’art. 12, secondo comma per le informazioni che i professionisti “ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso“.


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Allegato:


Circolare del ministero dell’economia prot. 125367 avente a oggetto «Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 – Supplemento Ordinario, n. 268 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo»

Considerazioni generali


Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito Decreto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 – Supplemento Ordinario, n. 268, ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1º agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.


Il Decreto entrerà in vigore al termine della normale vacatio legis, quindi il 29 dicembre 2007.


Riteniamo opportuno fornire ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva di cui agli artt. 10, commi 2, 11, 12, 13 e 14, alcune precisazioni, concordate con la Banca d’Italia, l’Ufficio italiano dei cambi e la guardia di finanza, sulla portata dell’art. 66, comma 1, che mantiene in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del Decreto.


Si tratta:




  • dei decreti ministeriali nn. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006, che hanno disciplinato gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, degli intermediari finanziari e degli operatori non finanziari in attuazione dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004;


  • dei tre provvedimenti dell’Uic del 24 febbraio 2006, contenenti le istruzioni tecniche per la corretta applicazione degli adempimenti di identificazione della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni nonchè di segnalazione delle operazioni sospette;


  • delle Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette (cd. Decalogo), emanate dalla Banca d’Italia il 12 gennaio 2001, riportanti una casistica di indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari per l’effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette;


  • della circolare dell’Ufficio italiano dei cambi del 22 agosto 1997, come modificata dalla circolare del 27 febbraio 2006, recante «Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi».

Per i suddetti provvedimenti, si evidenzia che:



  • per l’individuazione dei destinatari degli obblighi occorre fare riferimento unicamente ai soggetti indicati nelle varie categorie di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto;


  • per gli obblighi di identificazione e registrazione l’importo di 12.500 euro è superato dalla nuova soglia di 15.000 euro introdotta dal Decreto;
    le «definizioni» e, in particolare, il concetto di operazioni frazionate e collegate nonchè quelle di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, contenute negli artt. 1 e 2 del Decreto, sostituiscono tutte quelle esistenti;


  • tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi contenuti nell’art. 18 del Decreto sono immediatamente applicabili; ne consegue che gli adempimenti d’identificazione contenuti nei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 56/2004 devono essere integrati con i nuovi adempimenti previsti nel Titolo II, Capo I, del Decreto;


  • viene meno la distinzione formale tra le tre forme di identificazione – diretta, indiretta e a distanza – prevista dai decreti ministeriali nn. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006 pur essendo confermate, sul piano contenutistico, le concrete misure di identificazione della clientela ivi previste.


  • la figura di «intermediario abilitato» delineato dal previgente sistema di prevenzione è superata, per cui ogni riferimento a tale categoria, contenuto nei provvedimenti regolamentari o nelle istruzioni dell’Uic, va ora riferito alle sole banche, a Poste italiane spa e agli Istituti di moneta elettronica. Con riferimento agli obblighi di trasmissione dei dati aggregati, i destinatari di tale obbligo sono individuati dall’art. 40 del Decreto;


  • sono immediatamente vigenti il cd. «approccio basato sul rischio» e i criteri individuati dall’articolo 20 del Decreto per la valutazione del rischio;


  • le disposizioni in tema di profilo di rischio della clientela contenute nei provvedimenti non si pongono in conflitto con l’approccio in base al rischio di cui all’art. 20 del Decreto. La determinazione del profilo di rischio del cliente sulla base di elementi oggettivi e soggettivi appare finalizzata a consentire l’individuazione di eventuali incongruenze nell’operatività del cliente attraverso una valutazione continua dell’attività da questo posta in essere. Nell’approccio in base al rischio, la classificazione della clientela in diverse categorie di rischio va inquadrata in un contesto più ampio, orientato a un’applicazione degli obblighi di adeguata verifica con intensità diversa a seconda del profilo di rischio assegnato al cliente;


  • per la segnalazione delle operazioni sospette continuano ad applicarsi gli indicatori di anomalia attualmente vigenti ed elencati nel Decalogo della Banca d’Italia per gli intermediari finanziari e nelle istruzioni tecniche dell’Uic per i professionisti e gli operatori non finanziari. Con riguardo alle disposizioni che regolano la procedura di segnalazione delle operazioni sospette ogni riferimento all’Ufficio italiano dei cambi (Uic) deve intendersi effettuato alla Unità di informazione finanziaria (Uif).

Decreto ministeriale n. 141 del 3 febbraio 2006


Sono incompatibili con il Decreto:




  • le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2;


  • le disposizioni che definiscono l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui all’art. 9;


  • parte delle disposizioni sulle modalità di segnalazione di cui all’art. 12, commi 1 e 5.


  • la definizione di libero professionista prevista dal dm n. 60 del 10 aprile 2007.

Continuano ad applicarsi:




  • la disposizione recante «Obblighi di identificazione» di cui all’art. 3, fermo restando: la nuova soglia di 15.000 euro;


  • le nuove definizioni di operazione collegata e di operazione frazionata;


  • la disposizione recante «Modalità d’identificazione» di cui all’art. 4, con la precisazione che: il riferimento normativo alla firma digitale contenuto al punto b) del comma 2 è corretto all’articolo 28, comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale».

Provvedimento Uic del 24 febbraio 2006 in tema di professionisti


Sono incompatibili con il Decreto:


Parte I




  • le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2, primo paragrafo.

Parte II




  • la definizione di operazione frazionata, di cui all’art. 1;


  • il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all’art. 5, corretto all’articolo 28, comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;


  • la disposizione in materia di «Identificazione a distanza»di cui all’art. 6, primo paragrafo, in quanto viene superata dalla specifica disciplina in tema di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi prevista dall’art. 29 all’art. 35 del Decreto.

Parte III




  • la disciplina in tema di prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilit, paghe e contributi, nella revisione contabile e nell’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza di cui all’art. 1, penultimo paragrafo, in quanto risulta superata gi per effetto dell’entrata in vigore del decreto ministeriale del 10 aprile 2007, n. 60.


Parte IV




  • la definizione di operazione sospetta, di cui all’art. 4, primo paragrafo, in quanto superata dall’art. 41 del Decreto;
    il potere dell’Uif di sospendere temporaneamente le operazioni segnalate come sospette di cui all’art. 6, primo paragrafo, in quanto attualmente disciplinato dall’art. 6, comma 7, lettera c), del Decreto.


Decreto ministeriale n. 142 del 3 febbraio 2006


Sono incompatibili con il Decreto:




  • le disposizioni generali sulle definizioni e sui destinatari di cui agli articoli 1 e 2.

Continuano ad applicarsi:




  • gli obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni di cui all’art. 5 restano fermi, ferme restando:
    la nuova soglia di 15.000 euro;


  • la nuova definizione di operazione collegata che va ad affiancarsi a quella di frazionata;


  • il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all’art. 7 corretto all’articolo 28, comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale.

Provvedimento Uic del 24 febbraio 2006 in tema di intermediari finanziari


Sono incompatibili con il Decreto:


Titolo I




  • le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2;


  • la disposizione in tema di moneta elettronica di cui all’art. 6, comma 12, lettera c), in quanto risulta superata dalle nuove disposizioni in tema di moneta elettronica contenute nell’art. 25, comma 6, lettera d), del Decreto.

Titolo II




  • il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all’art. 4, lettera c), corretto all’articolo 28, comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;


  • la disposizione in materia di Identificazione a distanza di cui all’art. 5, comma 6, in quanto superata dalla specifica disciplina in tema di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi prevista dall’art. 29 all’art. 35 del Decreto.

Titolo IV




  • la disposizione in tema di societ fiduciarie di cui all’art. 1, comma 8, in quanto superata dalla circostanza che nel nuovo assetto le operazioni effettuate dagli intermediari finanziari di cui all’art. 11, comma 1 e comma 2, lettere b) e c), con le fiduciarie devono essere registrate.

Titolo VI



  • la disposizione in materia di Archivio unico informatico di cui all’art. 1, comma 2, in quanto superata dall’art. 11 del Decreto.

Decreto ministeriale n. 143 del 3 febbraio 2006


Sono incompatibili con il Decreto:




  • le disposizioni generali sulle definizioni e sui destinatari, di cui agli artt. 1 e 2;


  • gli obblighi di identificazione, istituzione dell’Aui e registrazione di cui all’articolo 3, comma 1, e 4, comma 4, in quanto il Decreto prevede, a carico degli operatori non finanziari di cui all’art. 10, comma 2, il solo obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;


  • la categoria di operatori non finanziari di cui all’art. 2 del decreto ministeriale, rivista e disciplinata diversamente dall’art. 14 del Decreto;


  • le specifiche disposizioni dettate in tema di identificazione e registrazione per coloro che esercitino attivit di Commercio di cose antiche ed esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, Commercio di oro e di oggetti preziosi e di Gestione di case da gioco di cui, rispettivamente, agli artt. 13, 14 e 15, in quanto superate dal Decreto che ha previsto per gli operatori di cui all’art. 10, comma 2, unicamente l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta;


  • il regime di registrazione e di conservazione dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 16 e 17, rispettivamente, a carico dei mediatori creditizi e degli agenti in attivit finanziaria, in quanto superato dal nuovo regime previsto dall’art. 36, comma 4, del Decreto che impone l’obbligo di inoltrare, entro 30 giorni, all’intermediario di riferimento i dati da registrare.

Continuano ad applicarsi:




  • gli obblighi di identificazione, istituzione dell’Aui e registrazione di cui all’articolo 3, a eccezione del comma 1, ferma restando l’introduzione della nuova soglia di 15.000 euro e della nuova definizione di operazione collegata che va ad affiancarsi a quella di frazionata;


  • le disposizioni in tema di Modalit di registrazione, Protezione dei dati e delle informazioni e di Archivio unico di cui, rispettivamente, agli articoli 7, 8 e 9, limitatamente a quei soggetti che optano per l’utilizzo dell’Archivio unico informatico.

Provvedimento Uic del 24 febbraio 2006 in tema di operatori non finanziari


Sono incompatibili con il Decreto:


Parte I




  • le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2.

Parte II




  • la disposizione in tema di identificazione di cui all’art. 2, l’ultimo paragrafo in quanto da intendersi superata dalla specifica disciplina dettata in tema di identificazione semplificata dall’art. 25, comma 1, del Decreto.


  • il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all’art. 4, lettera c), corretto all’articolo 28, comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;


  • la disposizione in materia di Identificazione a distanza di cui all’art. 6, primo paragrafo, in quanto viene superata dalla specifica disciplina in tema di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi prevista dall’art. 29 all’art. 35 del Decreto.

Parte IV




  • le specifiche disposizioni dettate in tema di identificazione e registrazione per coloro che esercitino attivit di Commercio di cose antiche ed esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, Commercio di oro e di oggetti preziosi, Gestione di case da gioco, Mediazione creditizia e Agenzia in attivit finanziaria di cui, rispettivamente, agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9, in quanto superate dalle disposizioni di cui agli artt. 10 ss. del Decreto. In particolare, l’art. 7 viene sostituito dall’art. 24 del Decreto e gli artt. 8 e 9 sono incompatibili con la disposizione di cui all’art. 11, comma 5, del Decreto medesimo.

Parte V




  • la nozione di operazione sospetta di cui all’art. 4, primo paragrafo, in quanto superata dall’art. 41 del Decreto.


  • il potere dell’Uif di sospendere temporaneamente le operazioni segnalate come sospette di cui all’art. 6, primo paragrafo, in quanto attualmente disciplinato dall’art. 6, comma 7, lettera c), del Decreto.

Continuano ad applicarsi:


Parte III




  • Le disposizioni di questa sezione solo per gli operatori che si avvalgono dell’Archivio unico informatico.

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Nota




  1. L’UIF è la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare edi comunicare alle autorita’ competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.