DECRETO 14 Novembre 2007, n. 239
Regolamento attuativo dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d’autore.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20-12-2007
in vigore dal 04/01/2007)


IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI


di concerto con


IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE


Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 71-bis e 71-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, recante delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;
Acquisito il parere del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’autore nella riunione del 20 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell’adunanza del 9 luglio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 16274 del 23 luglio 2007;


A d o t t a


il seguente regolamento:


Art. 1.
Oggetto




  1. Ai sensi dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, d’ora in avanti: “legge”, sono consentite, per uso personale, alle persone con disabilita’ sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, nel rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.


  2. La riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico, di cui al comma 1, di opere e di materiali protetti ai sensi dell’articolo 71-bis della legge, si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o l’impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Art. 2.
Riproduzione e utilizzazione della comunicazione al pubblico delle opere e materiali protetti




  1. Al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilita’ sensoriali, la riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti puo’ anche essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non perseguono scopo di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati ai sensi dell’articolo 71-quinquies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633.


  2. Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire l’esercizio della eccezione di cui all’articolo 71-bis e dovranno prevedere la definizione di procedure che consentano alle predette associazioni e federazioni di convertire i file all’uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati secondo le finalita’ e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e di consegnare il prodotto di tale attivita’ alle persone che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti.


Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 14 novembre 2007


Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali Rutelli


Il Ministro della solidarieta’ sociale Ferrero


Visto, il Guardasigilli: Mastella


Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 130