Leggi la nota a firma dell’avv. Domenico Monterisi


 


 


Ordinanza nel procedimento civile n. 13289/2007


TRIBUNALE DI TRANI
Sezione di BARLETTA


Il Giudice


letti gli atti e i documenti di causa;


OSSERVA:


l’art. 141 Cod. Ass. disciplina l’azione di risarcimento dei danni patiti dal terzo trasportato nell’ipotesi di sinistro stradale con salvezza del caso fortuito e a prescindere (giusta inciso di cui al primo comma della predetta disposizione) dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
In buona sostanza, sembra che il legislatore abbia voluto apprestare una forma di tutela semplificata per il trasportato, onerandolo della prova della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro solo allorché vi sia un problema di superamento del massimale minimo di legge e ferma la copertura del veicolo antagonista -asseritamente responsabile del sinistro- per un massimale superiore a quello minimo. In tale ultimo caso, infatti, oltre all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del vettore, è riconosciuta azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile (da intendersi come veicolo antagonista a quello del vettore già convenuto).


In forza di tanto, sembra ragionevole ritenere che la disposizione introduca una nuova ipotesi di azione diretta verso l’assicuratore del vettore a vantaggio del terzo trasportato sganciandola dall’accertamento della responsabilità del vettore medesimo.
Glissando sulla tipologia di responsabilità introdotta (oggettiva –prescindendo dalla colpa- o aggravata –presumendo la relativa colpa-) ciò che rileva è che il danno subito, secondo il tenore della disposizione, “è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro”, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti”, e “salva l’ipotesi di caso fortuito”. Il terzo comma della richiamata norma precisa “l’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo”.
In buona sostanza il terzo trasportato che abbia subito un danno, deve domandare il risarcimento all’assicuratore del vettore, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e fermo il risarcimento del maggior danno verso l’impresa che assicura il responsabile civile se il veicolo di questi è coperto da un massimale superiore all’importo minimo. L’assicuratore del vettore, dal canto suo, è tenuto al pagamento dell’indennizzo, salvo recuperare l’importo pagato nei confronti dell’assicuratore del terzo responsabile.


Al trasportato è preclusa l’azione nei confronti dell’assicuratore del veicolo antagonista, se non quando il massimale dell’assicuratore del vettore sia incapiente (risarcimento del maggior danno, dice la norma) e quello dell’assicuratore dell’altro corresponsabile sia superiore al minimo di legge.


Ebbene, escludendo dalla nozione di caso fortuito la responsabilità del conducente del veicolo antagonista a quello sul quale viaggiava il terzo trasportato (altrimenti l’articolato normativo sarebbe privo di qualsivoglia significato nella parte in cui prevede l’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro) e interpretando –restrittivamente- la nozione di caso fortuito, va da sé che il terzo non deve provare altro che il danno, la sua riconducibilità al sinistro, e la mancanza di un concorso di colpa che elida o riduca l’obbligo risarcitorio dell’assicurazione convenuta.


Così ragionando l’art. 141, comma 1, cod. ass. potrebbe essere interpretato nel senso che l’assicuratore del vettore va esente da responsabilità ove dimostri che il sinistro è imputabile esclusivamente a fattori causali autonomi non riconducibili alla responsabilità di altro conducente.


Né potrebbe opinarsi a questa conclusione evidenziando che il concetto di caso fortuito viene tradizionalmente interpretato come fatto del terzo (in materia di sinistri stradali, il caso fortuito è rappresentato proprio dalla responsabilità di altri conducenti) giacché è la stessa norma che precisa che la responsabilità dell’assicuratore del vettore “prescinde dall’accertamento della responsabilità di altri conducenti”.


Alla stregua di tanto, è evidente che le istanze istruttorie dell’attrice (terza trasportata che non allega un danno superiore al massimale minimo), dirette a dimostrare la responsabilità del vettore (proprietario o conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava la medesima) nella causazione del sinistro appare superflua.
Sembra, opportuno, viceversa di fare ricorso all’ausilio di un consulente medico legale che accerti l’entità delle lesioni subite dalla terza trasportata e la loro compatibilità con l’eventum damni;


P.Q.M.


rigetta la prova per testi e per interpello richiesta dalla ricorrente;
dispone consulenza tecnica d’uffiico e nomina, allo scopo, la dott.ssa A. M. B., con studio in Barletta (omissis), invitandola a comparire per l’udienza del 27.05.2008, ore di rito, per il conferimento dell’incarico e la formulazione dei quesiti;
manda la cancelleria per la notifica urgente del presente provvedimento al nominato C.T.U.


Barletta, 27.11.2007


Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Caserta


____________________


Nota


Art. 141 Cod. Ass., terzo trasportato, responsabilità oggettiva o aggravata dell’assicuratore; nozione di caso fortuito, fatto del terzo, esclusione; an debeatur, prova, necessità, esclusione.


A margine del riuscito incontro di studio del 23/11/2007 sul Codice delle Assicurazioni e l’Indennizzo Diretto, che ha visto quali relatori il Prof. Francesco Moliterni dell’Università degli Studi di Bari e la Dott.ssa M.G. Caserta, Giudice della Sez. Dist.ta di Barletta del Tribunale di Trani, ed in ideale continuità con le questioni affrontate in quella sede, ci sembra opportuno pubblicare e commentare l’ordinanza resa proprio dalla relatrice in tema di danno del terzo trasportato (art. 141 del codice delle assicurazioni).


La norma, com’è noto, si presenta come una delle più problematiche novità introdotte dal Codice delle Assicurazioni, non tanto per la sua concreta applicazione (che, anzi, come si ricava dalla stessa lettura dell’ordinanza in commento, diventa molto agevole, con esclusione a priori di ogni discussione sull’an debeatur), quanto per l’interpretazione del tipo di responsabilità che la stessa disciplina (nell’ordinanza in commento si ipotizza alternativamente la responsabilità oggettiva ovvero quella aggravata), e per i suoi profili di incostituzionalità, tanto che è già stata rimessa al Giudice delle Leggi (cfr.: Giudice di Pace di Montepulciano, 19/12/2006, Ord. in www.altalex.it., con commento di F. QUADRI).


L’aspetto più problematico che la norma presenta è senz’altro quello della corretta interpretazione del concetto di “caso fortuito”, giacché la disposizione in parola, pur prevedendo una generica esenzione per il danneggiato dall’onere di dimostrare la responsabilità del trasportante – tradotta nell’inciso di cui al primo comma “a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” – introduce una deroga nell’ipotesi in cui la causa del sinistro medesimo sia riferibile appunto al caso fortuito (“salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, altro inciso del medesimo primo comma).


Orbene, come ricorda esattamente il Giudice di Pace di Montepulciano nella innanzi citata ordinanza, nel tradizionale concetto di “caso fortuito”, la dottrina e la giurisprudenza sono da tempo orientate a far ricadere anche “il fatto del terzo” e “il fatto anche concorrente dello stesso danneggiato” (cfr. tra le tante: Cass. 19/12/2006 n. 27168).


Senonchè, il Giudice del Tribunale di Trani – Sez. Dist.ta di Barletta suggerisce convenientemente un’interpretazione restrittiva del concetto di caso fortuito, “escludendo dalla nozione di caso fortuito la responsabilità del conducente del veicolo antagonista a quello sul quale viaggiava il terzo trasportato”, per l’ovvia ma acuta osservazione che “altrimenti l’articolato normativo sarebbe privo di qualsivoglia significato nella parte in cui prevede l’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.


Dello stesso avviso è il Tribunale di Torino che in una recente sentenza ha testualmente affermato: “la norma in esame parrebbe aver accolto una nozione restrittiva e peculiare della categoria giuridica in oggetto, come evincibile dal fatto che il quarto comma abbia attribuito alla compagnia assicuratrice del vettore la facoltà di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile senza distinguere l’ipotesi di rivalsa totale dall’ipotesi di rivalsa parziale, ammettendo così implicitamente anche la prima. L’unica interpretazione idonea ad attribuire un’intrinseca coerenza al disposto dell’art. 141 C.d.A. e ad evitare una commistione tra il profili di legittimazione passiva (da vagliare in astratto) e di merito (da vagliare in concreto appurando se vi sia stato concorso oppure responsabilità esclusiva del vettore o dell’altro conducente) appare dunque quella intesa ad escludere l’esperibilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore nelle sole ipotesi di “caso fortuito” diverse dal “fatto del terzo”, cioè in quelle sole ipotesi in cui non venga in considerazione la potenziale responsabilità assorbente del conducente di un altro veicolo ma diversi fattori eziologici estranei alla sfera di dominio delle parti” (Trib. Torino, 11 ottobre 2007, n. 6070, in www.altalex.it, con nota di F. QUADRI).


Avv. Domenico Monterisi