Il Gruppo di Studio coordinato dal Consigliere Alessandro Bonzo ha proposto il 23 novembre scorso in ordine al D. D. L. AC 3256 ( legge finanziaria per il 2008, emendamenti all’art. 53-bis, in tema di “azioni collettive” il cui testo riportiamo e che, in ogni caso, è reperibile presso il sito del Consiglio Nazionale Forense


EMENDAMENTI AL D.D.L. AC-3256 (Legge finanziaria per il 2008),
ART. 53-BIS IN TEMA DI AZIONI COLLETTIVE


I presenti emendamenti dal Gruppo di Lavoro presieduto dal Cons. Alessandro Bonzo assistito dagli avv.ti Giuseppe Colavitti e Cesare Pagotto.
Hanno partecipato ai lavori: Prof. Antonio Briguglio, Prof. Sergio Chiarloni, Prof. Giorgio Costantino, Prof. Giuseppe Miccolis, Prof. Bruno Sassani, Prof. Vincenzo Vigoriti, Avv. Giuseppe Chiarrero, Avv. Luciano Di Via, Avv. E. Granata, Dott. Antonio Matonti, Dott. Luciano Panzani, Avv. Chiara Petrillo, Dott.ssa Tiziana Pompei, Avv. Giuseppe Tiracorrendo, Avv. Laura Vasselli


Dopo l’art. 53, inseirre il seguente:


Art. 53-bis.
(Disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)




  1. Il presente articolo istituisce e disciplina l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.


  2. Dopo l’articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
















































Art. 140-bis – (Azione collettiva risarcitoria)

1

Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell’articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall’articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente alla Corte di Appello del luogo ove ha la sede legale o la residenza il convenuto, l’accertamento del diritto a condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all’articolo 1342 del Codice Civile, che all’utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette di cui al d. lgs. 146/07 o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto da fornitori di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti anche ai sensi dell’art. 32-bis del testo unico della finanza approvato con d. lgs. 58/1998.

1-bis

Nel comma 1° dell’art. 140 la parola “Tribunale in composizione monocratica” è sostituita con ” Corte di Appello”.

2

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate, a seguito di apposita domanda, le ulteriori associazioni di consumatori, investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo. Altre associazioni sono legittimate all’esercizio di singola azione collettiva di cui al comma precedente previa presentazione di apposita istanza rivolta al Ministro della Giustizia, che provvede valutata l’adegiata rappresentatività in relazione al caso concreto. In mancanza di provvedimento espresso nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda l’autorizzazione si intende concessa.

3

L’atto con cui il soggetto abilitato promuove l’azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

4

Con la sentenza di accoglimento il giudice determina i requisiti ed i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

5

In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6

La definizione del giudizio nel merito rende inammissibile o improcedibile ogni altra azione collettiva ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.

7

A seguito della pubblicazione della sentenza di cui al comma 4 ovvero della sottoscrizione dell’accordo transattivo di cui al comma 5, le parti, singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui ai commi 1 o 2 promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso uno degli organismi di cui all’art. 38 del d. lgs 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modificazioni, ovvero dinanzi ad uno degli organismi di composizione stragiudiziale delle controversie costituiti ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cui possono ricorrere tutti gli interessati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modificazioni. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dal conciliatore definisce i modi, i termini e l’ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l’azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l’esecuzione della prestazione dovuta, e comunque non oltre sei mesi. La prescrizione dell’azione resta sospesa. (1)

8

In caso di mancata adesione alla composizione di cui al comma 7 In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente ,in contraddittorio, al fine di chiedere l’accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell’ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

9

La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all’accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile.

10

La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l’accordo transattivo di cui al comma 5 debbono essere opportunamente pubblicizzati su almeno due quotidiani a diffusione nazionali a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati. 

11

Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall’autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell’azione di gruppo.

12

In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l’importo massimo del 10 per cento del valore della controversia” Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o senza la normale prudenza/colpa grave, il giudice, con la sentenza che pronuncia sull’azione collettiva di cui al comma 1, oltre che al rimborso delle spese legali la condanna anche d’ufficio e senza necessità di prova del danno, al pagamento di una somma equitativamente determinata da corrispondere all’altra parte a titolo risarcitorio.

13
Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Roma, 23 novembre 2007


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Note:



  1. Emendamento suggerito anche da Unioncamere e Conciliatore Bancario