Dall’OUA il seguente comunicato stampa sulle class action introdotte ed approvate nella finanziaria al Senato della Repubblica.
COMUNICATO STAMPA
Il Senato ha approvato l’emendamento di Roberto Manzione e Willer Bordon (Ud) all’articolo 53 della Finanziaria che introduce in Italia la class action, l’azione risarcitoria collettiva. Negativo il giudizio dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura-OUA.
«Sconcerto e preoccupazione dinanzi ad un “blitz” inatteso che introduce nell’ordinamento le azioni collettive in totale spregio alle indicazioni di merito che l’avvocatura aveva formulato in audizione e in numerosi documenti». Questo è stato il primo commento di Michelina Grillo, presidente dell’Oua dopo il voto del Senato.
«Il tema delle azioni collettive – ha continuato – è da sempre un tema di grande attenzione per l’OUA sia per l’impatto sul rito processuale e sulla professione, quanto per la tutela dei diritti dei cittadini. Nessuna chiusura, quindi, nei confronti dell’innovazione da parte dell’Avvocatura organizzata, ma una giusta cautela di fronte ad eccessi di entusiasmo ed imitazioni servili. Ci riserviamo di fare un ulteriore e più approfondito commento del testo. Ma ad una prima analisi giudichiamo preoccupante la posizione poziore attribuita alle associazioni dei consumatori e degli utenti, quali legittimati attivi nella proposizione delle cause collettive. Più di una perplessità desta poi la inattesa previsione della attribuzione a decreto ministeriale per l’individuazione di ulteriori associazioni di consumatori, investitori, ed altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire, non meglio identificati».
Tra le numerose ombre messe in luce dall’Avvocatura, ancora una volta inascoltata, non va dimenticato che la class action è stata ideata come uno strumento di bilanciamento dello strapotere del mercato, situazione che non è certamente esistente in Italia. In un momento, poi, in cui si persegue, o si dice di perseguire, il rilancio dell’economia del Paese, non può tacersi l’azione di risarcimento collettivo potrebbe comportare rischi economici elevati ed insostenibili per le imprese in caso di sentenze sbilanciate. E oltretutto la class action non riduce il contenzioso. Uno dei problemi è costitutito dall’ “arbitrarietà” con la quale verrebbero scelte le cause dai soggetti legittimati. Bisogna prendere atto che detto strumento è oggi peraltro messo in discussione negli stessi paesi in cui è nato.
Insomma, la class action pone rilevanti problemi applicativi e sistematici.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura conferma l’attenzione ai tentativi di realizzazione di una procedura efficiente per la risoluzione delle liti seriali e collettive; nella quale vede un potente strumento di deflazione dell’attività giudiziale, auspicabilmente in concorso con procedure di conciliazione di massa o individuali. È disponibile a recepire l’innovazione se corrispondente a criteri di concretezza ed efficacia e di legittimità costituzionale; ed e anzi pronta a partecipare attivamente all’opera di innovazione.
Roma, 15 novembre 2007
(N.d.R. Il testo approvato dal Senato)
Art. 53-bis.
(Disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)
- 1. Il presente articolo istituisce e disciplina l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
- 2. Dopo l’articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
- “Art. 140-bis – (Azione collettiva risarcitoria).
- Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell’articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall’articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all’articolo 1342 del Codice Civile, che all’utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.
- L’atto con cui il soggetto abilitato promuove l’azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
- Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
- In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
- La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.
- Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l’azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all’albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede. A tale Camera di Conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l’ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l’azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l’esecuzione della prestazione dovuta.
- In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l’accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell’ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.
- La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all’accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile.
- La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l’accordo transattivo di cui al comma 5 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.
- Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall’autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell’azione di gruppo.
- In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l’importo massimo del 10 per cento del valore della controversia”.
- 13. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15 novembre 2007