Dal Conisglio Nazionale Forense il seguente comunicato stampa del Presidente Prof. Avv. Gudo Alpa sulle class action introdotte ed approvate nella finanziaria al Senato della Repubblica


COMUNICATO STAMPA


Il testo pubblicato dall’ ANSA sulla normativa approvata dal Senato nel corso della seduta di questa sera sulle “azioni collettive” – oltre a ricevere una collocazione impropria quale la legge finanziaria, anziché essere raccolto in una legge speciale  tra le disposizioni del codice di procedura civile –  si segnala per alcune gravi contraddizioni e per alcune gravi lacune. Le lacune e le  contraddizioni più vistose  riguardano:




  • la confusione tra small claims e altre azioni risarcitorie;


  • la nullità dei contratti conclusi nel corso della campagna pubblicitaria di un messaggio (successivamente ) ritenuto ingannevole, in quanto la giurisprudenza sul caso Parmalat , in vicende assai più gravi , ha riconosciuto il diritto alla risoluzione del contratto unitamente al risarcimento del danno, mentre nel testo approvato dal Senato, la nullità, oltre ad essere incerta negli effetti restitutori, conseguirebbe direttamente alla diffusione di un messaggio diretto al pubblico, ma non al singolo contraente;


  • la legittimazione ad agire, pur allargando lo spettro dei soggetti, non include i comitati, che costituiscono l’espressione più democratica ed efficace delle istanze dei consumatori, e richiede l’iscrizione dei soggetti ad un registro ministeriale, limitando il diritto alla difesa;


  • la interruzione dei procedimenti in corso viola il diritto alla difesa, mentre ciò non accadrebbe se i procedimenti in corso fossero riuniti al giudizio sull’azione collettiva;


  • la previsione di aderire automaticamente all’azione collettiva, con la tecnica dell’ opt-out viola il diritto alla difesa, che non può essere imposto al cittadino, così come non può essergli imposta la scelta di chiedere l’estromissione dal procedimento al quale non ha aderito spontaneamente e per sua sollecitazione;


  • la gestione dei rimborsi individuali tramite una camera di conciliazione successiva alla decisione di accertamento ( e condanna?) della responsabilità dell’impresa implica il rovesciamento della logica giuridica processuale, perché la conciliazione serve a prevenire le cause , altrimenti trattasi di una “camera di transazione”;


  • la possibilità di proseguire l’azione giudiziaria nel caso che il consumatore rimanga insoddisfatto contraddice tutta la procedura svolta fino a quel momento, perché fallisce lo scopo di  concentrare e concludere in un solo procedimento  le  domande dei danneggiati;


  • la fissazione di un importo – pari al massimo al 10% – per le spese di difesa implica  il prodursi degli effetti di un patto di quota lite, mediante il quale si privano i danneggiati  del ristoro totale.

Queste semplici osservazioni – che saranno espresse in modo dettagliato e preciso sulla base dell’articolato approvato – inducono a ritenere che il Senato ha partorito un ” mostro giuridico”, senza attendere che la Commissione europea indichi il percorso per poter armonizzare le regole in materia , sulla base di un processo di consultazione di tutti i soggetti interessati.


Guido Alpa







(N.d.R. Il testo approvato dal Senato)


Art. 53-bis.
(Disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)



  • 1. Il presente articolo istituisce e disciplina l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

  • 2. Dopo l’articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:


    • Art. 140-bis – (Azione collettiva risarcitoria).


      1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell’articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall’articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all’articolo 1342 del Codice Civile, che all’utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.


      2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.


      3. L’atto con cui il soggetto abilitato promuove l’azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.


      4. Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.


      5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.


      6. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.


      7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l’azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all’albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede. A tale Camera di Conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l’ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l’azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l’esecuzione della prestazione dovuta.


      8. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l’accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell’ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.


      9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all’accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile.


      10. La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l’accordo transattivo di cui al comma 5 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.


      11. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall’autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell’azione di gruppo.


      12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l’importo massimo del 10 per cento del valore della controversia”.


      13. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15 novembre 2007