MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 Ottobre 2007


Individuazione dei soggetti esonerati dall’obbligo della
tracciabilita’ dei pagamenti.

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8/11/2007)


IL VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto il comma 12-bis dell’art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come sostituito dal comma 69 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha autorizzato il Ministro dell’economia e delle finanze ad emanare un apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel medesimo comma 12-bis;
Visto, in particolare, l’art. 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di sentenza dichiarativa di fallimento;
Visto l’art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, in materia di pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari;
Visto, in particolare, l’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di scritture contabili degli esercenti arti e professioni;
Visto l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l’art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in materia di archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
Visto l’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ rilasciate dai privati che vi consentono;
Visti, in particolare i commi 12 e 12-bis dell’art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha imposto l’obbligo ai professionisti di riscuotere i compensi in denaro mediante assegni non trasferibili o bonifici, ovvero altre modalita’ di pagamento bancario o postale, nonche’ mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo che per importi unitari inferiori a 100 euro per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009, mentre per i pagamenti effettuati dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008 e quelli dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il suddetto limite e’ fissato rispettivamente nella misura di 1.000 euro e 500 euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l’attribuzione all’on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell’economia e delle finanze; Considerate le difficolta’ che avrebbero alcuni soggetti per ragioni economiche, sociali e legali nell’adempiere all’obbligo di pagare i compensi degli esercenti arti e professioni mediante assegni bancari non trasferibili o bonifici, ovvero con altre modalita’ di pagamento bancario o postale, nonche’ mediante sistemi di pagamento elettronico;
Ritenuta la necessita’ di esonerare alcune categorie di persone dall’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;


Decreta:


Art. 1.
Soggetti esonerati




  1. Sono esonerati dall’obbligo previsto dal comma 12-bis dell’art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti soggetti:



    • a) le persone fisiche il cui reddito complessivo non sia superiore all’importo annuo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;


    • b) le persone fisiche non residenti ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;


    • c) i diversamente abili che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e’ causa di difficolta’ di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 2.
Documentazione




  1. Al fine di attestare la sussistenza di una delle condizioni di esonero elencate all’art. 1, e’ necessario che il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per la prestazione effettuata dal professionista produca un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, resa e sottoscritta dall’interessato, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3.
Efficacia




  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° novembre 2007.
    Roma, 3 ottobre 2007

Il Vice Ministro: Visco


Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 242