MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 Ottobre 2007 , n. 33


Contributo unificato di iscrizione a ruolo – Modalita’ di rimborso.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 09/11/2007)






Al Ministero della giustizia
Al Consiglio di Stato – Segretariato generale
All’Agenzia delle entrate
Al Dipartimento per le politiche fiscali


e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti
All’Avvocatura generale dello Stato
Al Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro
All’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia
Alle Ragionerie provinciali dello Stato


 




 


 


 


 


 


Premessa.
Con l’art. 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (Legge finanziaria 2000)”, e’ stato istituito il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari successivamente ridenominato contributo unificato di iscrizione a ruolo (di seguito: contributo unificato).
Per quanto attiene ai procedimenti giurisdizionali, civili, penali e amministrativi, la citata disposizione ha sostituito una serie di tributi e diritti con l’obbligo del versamento, da effettuare anticipatamente, di un importo forfetario determinato tendenzialmente in base al valore e alla natura del procedimento giurisdizionale di riferimento, indipendentemente dagli atti e dalle attivita’ posti in essere. Cosi’, per un’evidente finalita’ di semplificazione, sono stati eliminati tutti gli incombenti inerenti al procedimento relativi all’imposta di bollo, alla tassa di iscrizione a ruolo, ai diritti di cancelleria, nonche’ ai diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.
La disciplina del contributo unificato, entrata in vigore il 1° marzo 2002, e’ stata oggetto di varie modifiche ed integrazioni, trovando una piu’ armonica e stabile collocazione normativa nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (a sua volta successivamente modificato, in alcuni aspetti rilevanti per il tema in esame, dall’art. 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Deve poi essere segnalato, per la sua rilevanza, il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, recante “Disciplina delle modalita’ di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari”.
Il quadro normativo va infine integrato con le istruzioni impartite al riguardo dal Ministero della giustizia e diramate, in particolare, con le circolari 13 maggio 2002, n. 3, e 31 luglio 2002, n. 5.
Va, pero’, sottolineato che la normativa dettata in materia non ha espressamente considerato l’eventualita’ di un rimborso del contributo unificato, salvo un marginale accenno contenuto in una disposizione transitoria (art. 4 del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 11 maggio 2002, n. 91), peraltro, diretto ad escludere la sussistenza del diritto alla ripetizione per gli eventuali versamenti in eccesso eseguiti prima del 12 maggio 2002.
Tuttavia, l’applicazione pratica e l’esperienza maturata hanno fatto emergere alcune situazioni-tipo legittimanti il diritto al rimborso delle somme versate a detto titolo.
La rilevata circostanza ha provocato riflessioni piu’ puntuali intorno alla natura del contributo unificato e alla consequenziale definizione di un procedimento amministrativo di rimborso.
Quanto alla natura giuridica del contributo unificato, la Corte costituzionale, facendo leva anche sulla funzione sostitutiva operata rispetto ad alcuni tributi erariali, ne ha messo in luce la connotazione di prestazione fiscale riconoscendo allo stesso “le caratteristiche essenziali del tributo e cioe’ la doverosita’ della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale e’ quella per il servizio giudiziario” (sentenza n. 73 del 7 febbraio 2005).
Tale connotazione riconosciuta al contributo unificato, unitamente all’ampio campo di applicazione, coinvolge le attribuzioni di varie amministrazioni dello Stato, specie in presenza di una richiesta di rimborso, implicando potenziali conflitti di competenza e difficolta’ procedimentali.
Cio’ considerato, la presente circolare ha lo scopo di fornire sulla problematica in argomento utili istruzioni operative, sulle quali, in un’ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa, si e’ acquisita la condivisione del Consiglio di Stato, del Ministero della giustizia, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali e dell’Agenzia delle entrate.
Prima di entrare nello specifico, corre l’obbligo di porre in risalto come le istruzioni che seguono non possono trovare applicazione, per ovvi motivi di economia procedimentale, nei riguardi delle pregresse istanze di rimborso ormai giunte alla fase di liquidazione presso le Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell’economia e delle finanze. In tali casi, infatti, e’ da ritenersi in via di definitivo perfezionamento il pagamento delle somme richieste, essendo stato seguito, in difetto di specifiche prescrizioni, il procedimento di rimborso di somme indebitamente versate all’erario previsto dall’art. 393 delle Istruzioni generali dei servizi del Tesoro, Secondo libro, approvate con decreto 10 luglio 1969 del Ministro del tesoro.
Per completezza di informazione, si fa presente che con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell’economia e delle finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2007, n. 163 – sono state approvate le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato e contestualmente abrogate le citate Istruzioni generali dei servizi del tesoro (sul tema si rinvia alla circolare n. 27 del 25 luglio 2007).


Diritto al rimborso.
Il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta. Tali situazioni, senza pretesa di esaustivita’, possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di:
versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;
duplicazione dei versamenti;
versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;
versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo del giudizio.
Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui e’ stato eseguito il versamento, giusta previsione dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Le eventuali richieste prodotte oltre il suddetto termine biennale di decadenza non potranno trovare accoglimento.
Ad ogni buon conto e in via generale, si rappresenta che, qualunque sia la situazione addotta, condizioni imprescindibili per l’utile proposizione dell’istanza di rimborso sono l’univoca identificabilita’ dell’ufficio giudiziario competente, del contribuente che ha effettuato il versamento e, infine, del giudizio di riferimento (chiaramente, nei soli casi in cui questo sia stato effettivamente incardinato).
In proposito, si significa che, per i soli versamenti eseguiti a mezzo F23, l’erronea indicazione del codice ufficio, come anche quella del codice tributo, di per se’ non costituisce una ragione sufficiente a generare il diritto al rimborso di quanto versato. Invero, in simili evenienze, gli errori occorsi possono essere rettificati, inviando una apposita comunicazione in tal senso sia all’ufficio giudiziario interessato (o agli uffici giudiziari interessati), sia all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in base al versamento eseguito, giusta le indicazioni fornite nelle risoluzioni 26 maggio 2000, n. 73, e 9 agosto 2000, n. 131, entrambe del Ministero delle finanze, alle quali, ad ogni buon fine, si rinvia. Va da se’ che la correzione operata consente di sfruttare utilmente il versamento rettificato per la successiva iscrizione a ruolo della controversia.
Nell’ipotesi di mancato deposito dell’atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto “versamento semplificato”), stante anche l’impossibilita’ di individuare l’effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilita’ di ottenere la restituzione delle somme versate.
Per evidenti ragioni di economicita’ amministrativa, nelle more dell’adozione del decreto o dei decreti previsti dall’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – concernenti, tra l’altro, la semplificazione della disciplina sul pagamento delle somme di modesto ammontare – non va dato corso alle richieste di rimborso di importo complessivo inferiore a dodici euro, in coerenza con l’indicazione contenuta nello stesso art. 25.


Istanza.
L’istanza di rimborso, redatta in carta semplice (art. 5 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), e’ prodotta all’ufficio giudiziario competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento giurisdizionale ovvero, nel caso questo non sia stato piu’ promosso, dell’indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o sul modello di versamento F23 (nome o codice ufficio).
L’istanza puo’ essere presentata direttamente all’ufficio giudiziario oppure spedita allo stesso con plico senza busta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di avvenuta presentazione dell’istanza ad ufficio incompetente, lo stesso provvede al successivo inoltro alla cancelleria dell’ufficio giudiziario competente, dandone notizia al contribuente. Qualora non risultasse possibile, sulla base degli atti e delle notizie in possesso, individuare l’ufficio giudiziario competente, l’ufficio che ha ricevuto l’istanza comunica al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che, salvo diversa utile indicazione da fornire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, l’istanza di rimborso sara’ inoltrata per l’istruttoria alla cancelleria del Tribunale ordinario del proprio circondario.
Nell’istanza, oltre alle generalita’, il richiedente o i richiedenti, sotto la propria responsabilita’ per la veridicita’ di quanto indicato, devono precisare:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza e il relativo codice di avviamento postale;
d) il domicilio, se diverso dalla residenza, e il recapito a cui indirizzare le comunicazioni con l’eventuale indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica;
e) gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale e’ stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.);
f) gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo;
g) l’importo richiesto a rimborso;
h) la modalita’ di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati.
Inoltre, la medesima istanza deve contenere la dichiarazione, resa sempre sotto la responsabilita’ del contribuente, dell’inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti.
E’ appena il caso di soggiungere che la possibilita’ di proporre un’unica istanza riguardante piu’ versamenti presuppone che essi siano ascrivibili al medesimo contribuente legittimato e all’identico ufficio giudiziario competente.
Per l’identificazione certa del richiedente, l’istanza di rimborso, al momento della presentazione, deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto al ricevimento degli atti.
In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l’istanza, gia’ sottoscritta, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di riconoscimento del richiedente.
Per ogni istanza presentata direttamente all’ufficio giudiziario, dopo un generale e semplice riscontro formale, e’ rilasciata apposita ricevuta.
Per le richieste inoltrate mediante il servizio postale, ai fini della verifica della decadenza del diritto al rimborso, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante, mentre verra’ preso in considerazione il momento di ricezione quanto al rispetto dell’ordine cronologico per la trattazione di tutte le istanze pervenute.
Nessuna responsabilita’ puo’ derivare all’Amministrazione destinataria, salvo il caso di colpa imputabile alla stessa, dall’eventuale verificarsi di disguidi postali o di mancato recapito.
Le istanze devono essere corredate della documentazione comprovante il diritto al rimborso. In particolare, in caso di rimborso richiesto a fronte della mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale presso l’ufficio giudiziario, devono essere allegati, a pena di improcedibilita’, tutti i documenti originali comprovanti l’avvenuto versamento del contributo unificato. Esemplificando, quanto al modello F23, devono essere prodotti in originale sia la “copia per il soggetto che effettua il pagamento” che la “copia per eventuale presentazione all’Ufficio” ed entrambi gli esemplari devono recare la quietanza resa dal soggetto che ha proceduto alla riscossione del contributo unificato (concessionario, banca o Poste Italiane S.p.A.). Parimenti, nel caso di versamento eseguito a mezzo conto corrente postale devono essere allegati in originale tanto il tagliando denominato “attestazione di versamento”, quanto quello denominato “ricevuta di versamento”.
All’istanza di rimborso deve essere altresi’ allegato, nell’ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale, l’originale dell’atto giudiziario, completo di notifica, in virtu’ del quale e’ stato effettuato il versamento.


Controllo e liquidazione.
L’ufficio giudiziario competente, una volta acquisita l’istanza di rimborso, provvede, preliminarmente, ad accertare la legittimazione del contribuente istante, il quale deve naturalmente coincidere con il soggetto che ha provveduto al versamento del contributo unificato.
In seguito, il medesimo ufficio procede al riscontro delle dichiarazioni rese e delle richieste avanzate, appurando, in particolare, l’effettivita’ dell’importo del versamento (o dei versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di quella gia’ in possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto vantato.
Per le richieste di rimborso a fronte delle quali l’originale del versamento e’ stato acquisito al fascicolo del procedimento, il funzionario responsabile della competente cancelleria individua, tra gli altri elementi, le circostanze che legittimano la richiesta di rimborso. In buona sostanza, il funzionario deve accertare la misura del contributo unificato dovuta per il procedimento di riferimento ovvero la sussistenza di ipotesi di esenzione, nonche’ l’importo del versamento effettuato e l’effettiva esistenza di differenze a favore del contribuente. Conclusosi il riscontro con il riconoscimento del diritto al rimborso e con la quantificazione del relativo ammontare, il predetto funzionario responsabile compendia gli esiti dell’istruttoria compiuta in un’apposita attestazione, affinche’ il servizio competente possa procedere alla susseguente fase di liquidazione.
Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi per semestre intero, escluso il primo, dalla data di versamento sino alla data dell’ordine di pagamento, secondo le modalita’ e il saggio previsti dall’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il calcolo degli interessi maturati e’ effettuato dall’Agenzia delle entrate.
Il competente funzionario dell’ufficio giudiziario adotta il provvedimento di liquidazione in un unico esemplare originale. Una copia del provvedimento, da mantenere agli atti d’ufficio, deve essere corredata della documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo unificato. Necessariamente devono essere allegate le quietanze originali (modello F23, bollettino di conto corrente postale) per i rimborsi eseguiti in assenza di procedimento giurisdizionale instaurato, ovvero, negli altri casi, l’attestazione con cui e’ stato accertato il diritto al rimborso, nonche’ una copia dichiarata conforme della ricevuta di versamento inserita nel fascicolo processuale di riferimento.
Al chiaro scopo di evitare il rischio di duplicazione di pagamenti, sull’originale della ricevuta di versamento e sull’originale dell’atto cui la stessa e’ stata acclusa o applicata deve essere riportato in debita evidenza l’avvenuto riconoscimento del rimborso, indicando l’importo e gli estremi del relativo provvedimento di liquidazione.
Terminata l’istruttoria con il riconoscimento e la quantificazione del rimborso, totale o parziale, del contributo unificato versato, l’ufficio giudiziario provvede a trasmettere il provvedimento di liquidazione all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, individuato sulla base della sede dell’ufficio giudiziario emittente, trattenendo la copia della documentazione a supporto del rimborso per gli eventuali successivi controlli. Dell’avvenuta trasmissione e’ data contestuale notizia al contribuente beneficiario sempre a cura dell’ufficio giudiziario.
Il provvedimento di liquidazione deve contenere: i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma da rimborsare, la data di decorrenza degli interessi (ovvero la data di versamento del contributo unificato), nonche’, qualora sia stato richiesto il pagamento a mezzo accredito, le coordinate del relativo conto corrente bancario o postale secondo lo standard internazionale IBAN (costituite dai codici: Paese, Check digit, CIN, ABI, CAB,
numero di conto) intestato o cointestato al contribuente beneficiario.


Pagamento.
L’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, una volta ricevuto il provvedimento di liquidazione, provvede ad acquisire i dati ivi inseriti e ad esperire i dovuti riscontri di natura formale.
Successivamente, nel rispetto dell’ordine cronologico dei provvedimenti di liquidazione pervenuti ed in base agli stanziamenti in bilancio, l’Agenzia delle entrate esegue il pagamento delle somme a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, a favore del beneficiario.
L’emergenza di carenze o irregolarita’ nel provvedimento di liquidazione deve essere tempestivamente segnalata dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate all’ufficio giudiziario emittente per consentire l’adozione degli opportuni interventi correttivi.
L’ordinativo e’ emesso con procedura automatizzata secondo le modalita’ previste nel decreto 29 dicembre 2000 adottato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate – Ministero delle finanze.
Per il pagamento delle somme da rimborsare vanno utilizzati i seguenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, unita’ previsionale di base Politiche fiscali:
6.1.2.2 – Restituzione e rimborsi di imposte – capitolo 3812 Restituzioni e rimborsi di altre imposte, tributi, contributi e addizionali – per il capitale;
6.1.7.1 – Interessi di mora – capitolo 4016 Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall’erario per tasse e imposte indirette sugli affari. Interessi da corrispondere ai contribuenti sulle somme da rimborsare a titolo di imposta sul valore aggiunto – per gli eventuali interessi.
L’estinzione del titolo di spesa avviene mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario oppure, in mancanza dei dati necessari per l’accredito, a mezzo vaglia cambiario non trasferibile emesso dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 5 del citato decreto del 29 dicembre 2000.
Estinto il titolo di spesa, le risultanze dei pagamenti giunti a buon fine sono comunicate a cura dell’Agenzia delle entrate al competente ufficio giudiziario.


Recupero delle somme erroneamente rimborsate.
Nel caso di somme indebitamente rimborsate per errori occorsi nel procedimento di liquidazione oppure per altri disguidi, il competente ufficio giudiziario, informato al riguardo dall’Agenzia delle entrate, provvede – in analogia con quanto previsto dall’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato – al recupero delle relative somme mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, e successive modificazioni.
Sono pure applicabili, in quanto compatibili, le altre disposizioni in materia di riscossione del contributo unificato (Parte VII, Titolo VII, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002).


Contenzioso.
Le eventuali controversie sull’entita’ dell’importo rimborsato ovvero sulla fondatezza del diritto al rimborso, rientrando nella sfera di cognizione del giudice tributario, sono disciplinate dalle disposizioni previste per il processo tributario contenute nel decreto legislativo n. 546/1992.
Nello specifico, il ricorso puo’ essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito del rimborso, secondo le modalita’ previste dagli articoli 18 e 20 del suddetto decreto legislativo, avanti alla competente Commissione tributaria provinciale o, per le province di Bolzano e Trento, avanti alla competente Commissione tributaria di 1° grado. Il ricorso deve essere notificato al solo ufficio giudiziario che non ha accolto, in tutto o in parte, il richiesto rimborso.
Per quanto attiene all’ipotesi di rifiuto tacito, si evidenzia che il ricorso puo’ essere proposto entro il termine ordinario di prescrizione decennale, ma solo una volta trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso (art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992). Si rammenta che tale istanza di rimborso deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro due anni dal versamento del contributo unificato.
Nella diversa ipotesi di rifiuto espresso alla restituzione delle somme versate, il provvedimento di rigetto, da notificare al contribuente istante, deve contenere l’indicazione del termine di decadenza entro il quale l’eventuale ricorso deve essere proposto, delle forme da osservare per la sua proposizione, nonche’ della Commissione tributaria competente.


Modulistica.
Con l’intento di rendere piu’ agevole il lavoro degli uffici, semplificando il procedimento amministrativo relativo alla trattazione delle istanze di rimborso, si forniscono, in allegato, alcuni modelli inerenti al procedimento in argomento e rispondenti alle indicazioni delineate nella presente circolare.
I modelli predisposti si sostanziano in uno schema di istanza di rimborso (Allegato 1), in uno schema di provvedimento di liquidazione (Allegato 2) e in uno schema di provvedimento di rigetto della richiesta di rimborso (Allegato 3). E’ appena il caso di soggiungere che i fac-simile allegati costituiscono soltanto degli schema-tipo, suscettibili di eventuali opportuni adattamenti in presenza di situazioni specifiche o particolari (ad esempio: richieste di rimborso concernenti una pluralita’ di versamenti; richiesta degli aventi causa del titolare, nel frattempo deceduto, del diritto al rimborso; accoglimento parziale dell’istanza; ecc.).


Roma, 26 ottobre 2007
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio