Leggi la nota a firma di Francesco Catapano


 


 


Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano


Il Tribunale di Trani, sezione civile, composto dai signori Magistrati


1) Vito Savino – Presidente
2) Salvatore Grillo Giudice rel.
3) Gaetano Catalani – Giudice
ha emesso la seguente


SENTENZA


nella causa civile  in primo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 2344 R.G. 2006.


TRA


S.A., rappresentato e difeso dall’Avv……, in virtù di mandato in calce all’atto di citazione, elettivamente domiciliato in Troni presso il suo studio;  – ATTORE


e


XXX Società Cooperativa Edilizia a r.l.. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’’Avv.……, in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta,elettivamente domiciliata  in Barletta nel studio. – CONVENUTA


All’udienza collegiale di discussione del 24 Aprile 2007, la causa veniva introitata per la decisione con riserva di deposito della sentenza nel termine di giorni trenta, ai sensi deLl’art. 16, quinto comma. D.Lgs. 17/1/03 n. 5. sulle seguenti conclusioni dei procuratori delle parti.
Il procuratore di parte attrice, come da istanza di fissazione d’udienza ex art. 8 D.Lgs. n. 5/03, richiama integralmente le conclusioni già rassegnate e segnatamente chiede: a) dichiararsi la nullità, o, quanto meno,l’annullamento, della deliberazione assembleare in data 30/5/06, dedotta in giudizio, relativamente al punto 2 dell’ordine del giorno perché contraria alla legge: b] condannarsi la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorarì del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge: e) munirsi la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.
Il procuratore della convenuta, come da note ex art 10/1 D.Lgs. n.5/03, chiede il  rigetto della domanda con vittoria di spese, richiamando tutte le argomentazioni in fatto e in diritto sviluppate nei propri atti  difensivi.


Svolgimento del processo


Con atto di citazione, notificato in data 6/9/06. S.A. convenne m giudizio, innanzi a questo Tribunale, la XXX Società Cooperativa Edilizia a.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo che: era socio della detta società di cui era stato anche presidente del consiglio di amministrazione dal 13/7/98 al 30/5/06, data in cui l’assemblea dei soci, convocata, tra l’altro, per deliberare sulla nomina di due nuovi amministratori, in sostituzione ai quelli dimessisi, aveva rinnovato l’intero consiglio di amministrazione revocandolo dall’incarico; la delibera era stata notificata al deducente in data 16/6/06; in data 28/6/06 il verbale di assemblea del 30/5/06 era stato depositato ed scritto nel registro delle imprese di Bari: la richiamata delibera era illegittima in violazione del disposto dell’art. 238ó, secondo comma, cod. civ., in virtù del quale, se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Ciò posto, l’attore chiedeva la declaratoria di nullità o. quantomeno, di annullamento della delibera impugnata, con vittoria di spese processuali.


Con comparsa di risposta, notificata all’attrice in data 2/11/06, depositata in cancelleria il 6/11/06, si costituiva in giudizio la convenuta società, opponendosi all’avversa domanda ed eccependo in particolare che: rientra nei poteri insindacabili dell’assemblea dei soci la facoltà di revocare in  qualunque  tempo gli amministratori; la giusta causa di revoca non rileva ai fini della validità di quest’ultima, bensì ai soli fini dell’eventuale diritto al risarcimento dei danni spettante all’amministratore; tale revoca può avvenire anche senza specifica indicazione dell’argomento nell’ordine del giorno. Tanto premesso, la convenuta società chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese.


Con decreto del 2-24/1/07, a fronte di rituale istanza di fissazione di udienza avanzata dall’attrice, il giudice relatore rigettando le richieste istruttorie  formulate  dalle parti, rimetteva le partì innanzi al Collegio. Alla fissata udienza del 24/4/2007, il Collegio, previa conferma del decreto reso dal giudice relatore, ha introitato la causa per la decisione con riserva di deposito di sentenza nei trenta giorni successivi.


Motivi della decisione


La domanda è priva di fondamento.


 La scelta dei soggetti ai quali affidare l’incarico di amministratore di una società di capitali, in linea generale e salve le sole eccezioni previste dal codice civile, spetta all’assemblea sociale, in quanto espressione della volontà dei soci, e rispetto ad essa l’organo amministrativo è necessariamente legato da un imprescindibile rapporto fiduciario che costituisce il presupposto della permanenza nella carica dell’organo amministrativo (sull’inderogabilità della competenza assembleare sulla nomina e revoca deglì amministratori e sulla nullità dì clausole statutarie che deroghino a tale principio cfr. App. Milano 27/8/69: Trìb. Monza 29/1/82: Cass. 17/4/90 n. 3181; App. Milano 20/4/1993;Cass. civ.. Sez.I 14/Ì2/1995. n. 1282).


II principio in esame è enunciato dall’art. 2383 cod. civ., secondo il  quale, salvi i primi che sono nominati nell’atto costitutivo e le eccezioni  espressamente previste dagli artt. 2351 2449 e 2450 cod. civ., la nomina degli amministratori spetta all’assemblea, la quale in qualunque tempo ed anche senza giusta causa ha anche il potere di revocarne l’incarico (cfr. comma terzo del cit. art. 2383). Neanche l’autorità giudiziaria può interferire sulle scelte dell’organo amministrativo della società se non nei soli casi espressamente disciplinati dal legislatore che, in realtà, si ricollegano ad una esigenza di tutela dell’interesse pubblico (ed in particolare dei terzi che entrino in rapporto con la compagine sociale). Tate ultima ipotesi è. ad esempio, per le s.p.a., quella delle gravi irregolarità di gestione che legittima una minoranza  qualificata di soci. gli organi interni di controllo, ovvero, per le società quotate  in borsa, il pubblico ministero, a promuovere, a norma dell’ari. 2409 cod. civ.  poteri ispettivi e surrogaton del tribunale, i quali tuttavia operano sempre nei  limiti in cui l’organo assembleare non provveda a rimuovere tempestivamente gli amministratori che abbiano commesso le accertate irregolarità (art. 2409  cod. civ.). 


L’imprescindibilità del rapporto fiduciario tra organo assembleare ed amministratori si coglie, anche nel momento finale dell’incarico, dalla disciplina stabilita dagli artt. 2385 e 2386 cod. civ. Invero, solo nelle ipotesi in cui non è in alcun modo intaccato il rapporto fiduciario non v’è necessità di immediata ed urgente convocazione dell’organo assembleare ai fini della nomina dei nuovi amministratori. Si pensi al caso di fisiologica cessazione dell’incarico per scadenza del termine, laddove l’art 2385, secondo comma, cod. civ. prevede espressamente l’unica ipotesi di prorogatio dell’incarico fino alla nomina dei nuovi amministratori, ovvero al caso in cui vengano meno solo alcuni  degli amministratori, ferma restando la maggioranza degli stessi, nel qual caso la nomina degli  amministratori subentranti – in difetto dì diverse previsioni statutarie – avviene ad opera degli stessi amministratori ancora in carica, i quali sono comunque espressione della volontà dell’organo assembleare che non li  ha “sfiduciati”.


Diversamente, nel caso in cui come nella fattispecie, la cessazione dell’incarico  riguardi la maggioranza degli amministratori o la  totalità degli stessi,  poiché il  rapporto fiduciario viene meno e comunque risulta palesemente claudicante, si rende necessaria l’urgente convocazione dell’assemblea per la ricostituzione dell’organo amministrativo, nel primo caso, ad iniziativa degli amministratori rimasti in carica, e nel secondo caso, ad opera collegio sindacale al quale è pure demandato il potere surrogatorio per il compimento degli  atti di ordinaria amministrazione.


Corollario dell’enunciato principio è l’assenza di “tutela reale” dell’incarico di amministratore, il quale, se revocato dall’assemblea anche senza giusta causa, non può in alcun modo ottenere la reintegrazione nella carica ma soltanto il risarcimento del danno. Tanto si evince inequivocabilmente dall’art. 2383, terzo comma, cod. civ., laddove, come già sopra  evidenziato, è enunciato il principio per cui gli amministratori….sono revocabili in qualunque tempo…salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Ulteriore conseguenza del principio sopra enunciato è costituito anche dalla non necessità di specifica previsione dell’argomento “revoca amministratore” nell’ordine del giorno (App. Bologna 04/03/1995}. 


Per le ragioni in diritto che precedono, la domanda, avanzata da S.A.  è destituita di fondamento. Invero, l’assemblea dei soci, regolarmente convocata (come ammesso dallo stesso attore), ha legittimamente rinnovato integralmente l’organo collegiale amministrativo, revocando quindi l’incarico di amministratore del S.  D’altronde, l’assemblea ha deliberato su un tema nell’ordine del giorno laddove al secondo punto dello stesso si legge testualmente ‘<Nomina nuovi amministratori>.


Al rigetto della domanda segue la regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza, liquidate come in dispositivo


P. Q. M.


definitivamente pronunziando sulla. domanda proposta, da S.A., con atto di citazione notificato in data 6 settembre 2006. nei confronti della XXXX Società Cooperativa Edilizia a r.1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l’attore soccombente alla rifusione, in favore della società convenuta, delle spese processuali, liquidate ………..
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione  civile, addì 8 Maggio 2007.


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Nota


E’ principio normativo (art. 2383 c. 3 c.c.)  quello secondo cui rientra nei poteri  insindacabili dell’assemblea dei soci la facoltà di revocare “in qualunque tempo” gli amministratori, sicché  l’eventuale  difetto di giusta causa non rileva sulla validità della deliberazione, bensì esclusivamente, sussistendone i presupposti, sul piano risarcitorio.


Corollari di tale precetto sono le ricorrenti pronunce giurisprudenziali secondo cui detta revoca può avvenire anche implicitamente e perfino, in sede di assemblea ordinaria, se  non prevista all’ordine del giorno.


Consegue la prevalenza, sulla invocata (ma derogabile), norma (art. 2386 c. 2 c.c.) che prescrive la sostituzione dei soli amministratori dimissionari, quella  (inderogabile) sopra richiamata, che sempre consente all’assemblea di  sostituire l’intero consiglio, così implicitamente revocando gli amministratori  ancora in carica.


“Il rapporto tra l’amministratore e la società nelle società di capitali è assimilabile a quello di mandato e, pertanto, trova applicazione la disciplina di cui agli art. 1703 e ss c.c.: ne deriva che, anche in considerazione degli art. 1725 e 2383 c.c., la revoca dell’amministratore senza giusta causa comporta soltanto l’obbligo di risarcire i relativi danni e non già il diritto alla ricostituzione del rapporto” (Tribunale Verona, 01 ottobre 2005);


“La revoca di un amministratore è atto liberamente adottabile dall’assemblea “in qualunque momento” ed insindacabile, se non sul piano risarcitorio, quando manchi una giusta causa. Essa pertanto non integra in quanto tale eccesso di potere, non configurando un disegno prevaricatore, volto a conculcare i diritti delle minoranze”  (Tribunale Milano, 11 dicembre 2003);


“La delibera assembleare di revoca dell’amministratore, realizzando i suoi effetti in via immediata, non è suscettibile di esecuzione e non può pertanto essere oggetto di sospensione, che non comporterebbe in ogni caso la reimmissione nell’incarico dell’amministratore revocato, poiché gli effetti di tale revoca si sono ormai definitivamente realizzati ed esauriti; la protrazione degli effetti rispetto all’organizzazione sociale perdura infatti soltanto in relazione all’eventuale nomina di un nuovo amministratore” (Tribunale Milano, 24 aprile 2002);


 “La revoca dell’amministratore di una società di capitali può avvenire anche in modo implicito, come nel caso in cui la società deliberi di ridurre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e nomini contestualmente un nuovo consiglio d’amministrazione prima della scadenza del precedente, revocando in tal modo implicitamente tutti quegli amministratori che non siano stati riconfermati in sede di ricomposizione dell’organo” (Tribunale Napoli, 10 maggio 2001);


“L’art. 2383 c.c. prevede che gli amministratori siano revocabili dall’assemblea in ogni tempo, senza necessità della giusta causa, che non costituisce un elemento costitutivo della validità, né dell’efficacia della revoca trattandosi di un potere di recesso “ex lege” (Tribunale Roma, 07 marzo 2001);


“L’assemblea può procedere alla revoca degli amministratori anche in forma tacita, mediante l’adozione di comportamenti implicanti in modo univoco il suddetto effetto (nomina di nuovi componenti dell’organo amministrativo)” (Tribunale Torino, 21 maggio 1996)


“La revoca degli amministratori è sempre ammissibile, pur in mancanza di specifica inserzione dell’argomento all’ordine del giorno, in quanto, in applicazione dei principi sul mandato, al mandante deve sempre riconoscersi la facoltà di revoca “ad nutum” (Corte appello Bologna, 04 marzo 1995);


“La revoca degli amministratori può essere deliberata dall’assemblea dei soci di una S.p.A. anche se non inserita nell’ordine del giorno, purché venga adottata in occasione dell’esame del bilancio.” (Tribunale Verona, 10 novembre 1989).


Avv. Francesco Catapano