REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Binetti ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia, iscritta al n. 336/2002 del R.G.A.C., avente ad oggetto la manutenzione nel possesso
T R A
C. N. e C. S., rappresentati e difesi giusta mandato in calce al ricorso del 18 luglio 2001, dagli Avv.ti E. e M. L. ed elettivamente domiciliati in Trani alla Via T., 7 (c/o Avv. U. O.);- RICORRENTI –
E
P. N., rappresentato e difeso giusta mandato a margine della comparsa di costituzione del 3 agosto 2001, dall’Avv. V. B., ed elettivamente domiciliato in Trani alla Via M. P., 112, presso il suo studio; – RESISTENTE –
Conclusioni delle parti:
per i ricorrenti:
precisa le proprie conclusioni riportandosi al ricorso possessorio introduttivo del 16 luglio 2001 e, quindi, perché i sigg.ri C. siano reintegrati nel pieno possesso della servitù di passaggio mediante ordine, nei confronti di P. N., di rimozione delle aiuole realizzate e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante integrale rimozione delle opere realizzate nell’aia nel periodo di giugno-luglio 2001, con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore che si dichiara anticipatario;
per il resistente:
rassegna le proprie conclusioni riportandosi a quelle della memoria di costituzione ed alla documentazione prodotta. Rigettare la domanda di reintegra e manutenzione con la condanna dei C. alle spese del giudizio e successive.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2001, C. N. e C. S. formulavano domanda diretta ad ottenere “l’immediata sospensione delle opere in corso, che venga inibita ogni ulteriore opera sulla particella n. 3 e, infine, che venga ordinata la riduzione nel pristino stato dei luoghi mediante rimozione delle aiuole realizzate e di ogni altra opera medio tempore realizzata in loco”.
A sostegno della domanda assumevano:
- di essere proprietari e possessori di un fondo rustico sito in agro di S., c.da S. L., su cui insisteva l’azienda agricola denominata Masseria P., pervenuta ai ricorrenti per successione legittima dai propri genitori, i quali l’avevano acquistata in data 16 febbraio 1969;
- che a favore del detto fondo, con atto pubblico di donazione, era stata costituita una servitù prediale gravante sul fondo vicino, di proprietà dell’odierno resistente, al fine di permettere il raggiungimento del citato fondo;
- che con atto di citazione del 1° giugno 1992 il sig. P. N. aveva adito il Tribunale di Trani onde far dichiarare il proprio fondo libero da ogni servitù prediale;
- che nel corso del giudizio era stata disposta consulenza tecnica d’ufficio che aveva accertato lo stato dei luoghi, individuando la strada di accesso così individuata : “dal limite del predetto braccio stradale, parallelamente al fabbricato rurale distinto con la particella n. 3, ed alla distanza di ml. 5,20 dallo stesso, risulta realizzato e ben individuato, un selciato stradale della larghezza massimale di ml. 8,00, che consente l’accesso anche con mezzi meccanici, alla proprietà C.”;
- che il Tribunale di Trani si era pronunciato in data 25 maggio 2001 rigettando le domande del P. ed accertando l’esistenza della servitù;
- che il resistente aveva arbitrariamente intrapreso sull’area oggetto di tale diritto reale di godimento lavori di costruzione che limitavano la detta servitù di passaggio;
che le aiuole realizzate restringevano il passaggio di circa tre metri; sicché le manovre degli automezzi pesanti erano divenute impossibili;
Ritualmente convocate le parti, si costituiva il resistente, contestando gli avversi assunti e sostenendo che :
- a) le fiorere di cui si discuteva risalivano al 1994;
- b) da tale data non vi era stato alcun restringimento, dal momento che il P. si era limitato a sostituire il lastricato in pietre preesistente un cordolo in pietra per separare la zona di esclusiva disponibilità dal selciato della strada.
Sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, con ordinanza del 30 agosto 2001, il G.I. rigettava l’istanza di provvedimenti interdittali e fissava l’udienza per la fase di merito.
Espletati, dunque, gli adempimenti di cui all’art. 183 c.p.c., con la c.d. appendice scritta di cui all’ultimo comma della stessa norma, e 184 c.p.c. (con la concessione dell’ulteriore termine per l’articolazione di nuove prove e documenti e per prova contraria), con ordinanza del 3 maggio 2003, il G.I. accoglieva le richieste di prova orale delle parti, che venivano espletate, quanto agli interrogatori formali reciprocamente deferiti e ai testi P. S., F. R., F. V., C. S. e R. D. C., all’udienza del 14 aprile 2004, quanto ai testi A. C., R. P. e G. G., all’udienza del 13 ottobre 2004 e, quanto al teste R. M., all’udienza del 2 maggio 2005.
Terminata l’attività istruttoria, il G.I. invitava le parti a precisare le proprie conclusioni.
All’udienza del 27 febbraio 2006, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Nel corso della trattazione del c.d. merito possessorio non sono emersi elementi nuovi che inducano lo scrivente a rivedere la decisione assunta in fase interdittale.
Infatti, le prove testimoniali addotte in giudizio non sono risultate sufficienti a sovvertire l’orientamento già espresso nella fase cautelare del giudizio.
In particolare, richiamate tutte le argomentazioni che hanno condotto lo scrivente a rigettare la richiesta di reintegrazione nel possesso della servitù, i ricorrenti, una volta individuato il nucleo della controversia nella estensione della servitù (la larghezza della via di passaggio), visto che sulla esistenze della medesima non v’è contrasto tra le parti, hanno cercato di dimostrare che per effetto delle opere eseguite dal P. nel giugno – luglio 2001 il passaggio, una volta agevole con qualsiasi mezzo meccanico, sarebbe diventato del tutto disagevole, se non impossibile, laddove comprendente non solo le operazioni di accesso e di recesso, ma anche quelle di manovra.
Orbene, a prescindere dalla circostanza che anche nella originaria prospettazione dei ricorrenti non si faceva menzione della necessità che la servitù fosse estesa anche alle operazioni di manovra, essendo le censure limitate al restringimento della strada di passaggio che non avrebbero consentito più il solo accesso; in ogni caso, le prove testimoniali assunte non hanno consentito di dimostrare che prima del 2001 i mezzi meccanici che giungevano alla proprietà C. impegnassero un’area di manovra (sulla quale sarebbe stata esercitata di fatto ed, in quanto tale, tutelabile con l’azione possessoria, una servitù prediale) più ampia di quella attualmente a disposizione e che, specularmente, le opere realizzate dal P. nel 2001 abbiano ristretto l’area della servitù rendendo impossibile la manovra.
In proposito, mentre tutti i testi addotti dal resistente hanno negato che i nuovi marciapiedi abbiano occupato un’area maggiore di quella delimitata dalle originarie fioriere, dei testi recati dai ricorrenti, solo il P. S. (la cui attendibilità va comunque valutata con la lente dello stretto rapporto che lo lega ad uno dei ricorrenti – è il genero di S. C. -) ha riferito che i mezzi meccanici che in precedenza eseguivano manovre con una certa facilità “dopo la realizzazione dei marciapiedi…passano, però non riescono più ad effettuare le manovre necessarie per poter poi uscire”; mentre il teste P. R. ha riferito della attuale difficoltà di eseguire le manovre, salvo poi precisare di essere in pensione da 4 – 5 anni e quindi di non poter essersi recato con mezzi da lavoro in epoca recente e confermare, altresì, che prima del marciapiedi vi erano delle fioriere; mentre, ancora, il teste M. R., nel denunciare la difficoltà di manovra (che peraltro ha definito più difficoltosa e non impossibile) può riferire di una situazione, a parere dello scrivente, di carattere eccezionale, conducendo egli un veicolo di 2,5 mt. di larghezza e di ben 15 mt. di lunghezza.
In conclusione, non può dirsi raggiunta la prova che il P., nel sostituire le attuali aiuole e marciapiedi alle preesistenti fioriere, abbia ristretto il passaggio al punto da rendere impossibile o più difficoltoso il passaggio sulla servitù a favore della proprietà C., o anche le operazioni di manovra, la cui presenza nel contenuto della servitù non è, in ogni caso, indiscussa.
Quanto alle spese processuali, la particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto ne comporta l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. N. e C. S. nei confronti di P. N., con ricorso del 18 luglio 2001, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle della fase interdittale.
Trani, 15 gennaio 2007
Il Giudice
dott. A. Binetti