Dalla Cancelleria Fallimentare del Tribunale riceviamo e segnaliamo l’interessante problematica in tema di iscrizione nel ruolo ordinario civile del nuovo concordato preventivo nella fase della sua omologazione.


TRIBUNALE DI TRANI


SEZIONE FALLIMENTARE


All.mo sig. Presidente
Dott. Vito Savino


e p.c. All’Ill.mo sig. Dirigente
Dott. Giulio Bruno


Oggetto: quesito in materia fallimentare: concordato preventivo e concordato fallimentare


La sottoscritta, nella qualità di responsabile della cancelleria fallimentare, sottopone all’attenzione della Signoria Vostra Ill.ma il seguente quesito:
Si chiede se, a seguito della riforma operata dalla L. 80/2005, in materia di concordato preventivo, sussista o meno la necessità di iscrivere il nuovo concordato preventivo nel ruolo del contenzioso civile ordinario nella fase di omologazione del concordato.


La natura contenziosa del concordato preventivo ante riforma era confermata non solo dalla formulazione dell’art. 180 L.F., in particolare l’ultimo comma operava un rinvio esplicito all’applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 183 e ss. c.p.c., quanto dalla natura del provvedimento conclusivo del giudizio, ovvero la sentenza, tipico del giudizio contenzioso ordinario.


Nell’attuale formulazione l’art. 180 L.F. disciplina il giudizio di omologa secondo il rito camerale, senza alcun richiamo al codice di procedura civile, e l’omologazione avviene con l’emissione di un decreto.


Tale doppia circostanza rimarca quei connotati di volontaria giurisdizione che, gran parte della dottrina aveva già individuato nella procedura di concordato preventivo ante riforma. ” Nel nuovo procedimento si registra infatti, un forte arretramento della posizione del giudice, il quale svolge un controllo di legittimità e non di merito rispetto ad una soluzione concordata tra le parti, quasi a voler sostituire alla natura contenziosa quella della volontaria giurisdizione, attribuendo al Tribunale il mero accertamento delle maggioranze dei creditori” (1)
“Il decreto di omologazione, reso a conclusione del procedimento camerale, prescinde dall’esercizio delle opposizioni e dal contenuto delle eccezionii e deduzioni ed è destinata a rendere esclusivamente stabile e definita l’intesa del debitore e dei creditori, senza alcun effetto sostitutivo, nè accertamento costitutivo dei diritti delle parti, per attitudine al giudicato” (2)


Dall’attribuzione della matura contenziosa oppure della natura endoprocedimentale di tale giudizio discendono importanti conseguenze non solo sotto il profilo fiscale ( eventuale mancata percezione del contributo unificato collegato all’iscrizione nel ruolo del contenzioso civile), ma anche sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro tra le cancellerie interessate , civile e fallimentare, per la gestione sia dei concordati preventivi che, per analogia, dei concordati fallimentari, per i quali sussisotno le medesime ragioni di incertezza.


Da informazioni assunte presso altri Tribunali le prassi risultano estremamente differenti, infatti in alcuni Tribunali il fascicolo del concordato preventivo passa materialmente, a seguito della fissazione dell’udienza camerale, alla sezione civile competente, che esegue l’iscrizione nel ruolo del contenzioso civile previo pagamento del contributo unificato, calcolato sulla base del fabbisogno concordatario, mentre in altri Tribunali, non ravvisando nella formulaizone attuale dell’art. 180 L.F. una fase contenziosa, il fascicolo del concordato preventivo rimane presso la Sezione fallimentare anche dopo la pubblicazione del decreto di omologazione, per cui si provvede alla riscossione di un solo contributo unificato pari ad € 70,00 oltre € 8,00 a titolo di imprto unico forfettizzato per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile all’atto del deposito dell’istanza di ammissione al concordato preventivo, mentre dopo l’omologazione si procede ad apporre le marche da bollo su tutti gli atti afferenti all’esecuzione del concordato.


Invero quest’ultima soluzione, sebbene condivisibile sotto un profilo pratico, si pone in evidente contrasto con le esigenze di semplificazione fiscale che hanno ispirato le nuove norme in materia di spese di giustizia, ed in particolare, del contributo unificato.


Presso queso ufficio, che ha registrato un unico caso di omologazione di concordato preventivo secondo il nuovo rito, non si è ritenuto di dover iscrivere al ruolo civile contenzioso il procedimento, non solo per i suesposti motivi, ma anche per le difficoltà di individuazione dell’atto introduttivo del relativo giudizio e dell’esatto momento in cui il procedimento si trasformerebbe da camerale in contenzioso.


Conseguentemente, non è stato percepito alcun contributo unificato, e gli atto successivi al decreto di omologa vengono regolarizzati fiscalmente mediante l’apposizione di marche da bollo.


Tanto premesso, si prega la S.V. Ill.,a di voler avallare l’impostazione seguita da questo ufficio, ovvero qualora di parere difforme, di indicare una differente soluzione, inoltrando, nel caso di persistente dubbio interpretativo della normativa in questione, il presente quesito al competente ufficio ministeriale, nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.


Trani, 25 settembre 2007


Il Cancelleriere Direttore
della Sezione Fallimentare
Dott.sa Ines Silvia Nenna


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Note:




  1. cfr. pag 763 della rivista ” Il Fallimento”, n. 7/2007, ” Omologazione del concordato preventivo ed imposta di registro” di Giovanni Lo Cascio.


  2. cfr. pag 764 della rivista ” Il Fallimento”, n. 7/2007, ” Omologazione del concordato preventivo ed imposta di registro” di Giovanni Lo Cascio.

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TRIBUNALE DI TRANI


IL PRESIDENTE


Prot. 309


Alla Dr.ssa Ines Silvia Nenna
Cancelliere Direttore
della Sezione Fallimentare


In risposta a suo quesito pervenuto il 26 settembre 2007 circa la natura contenziosa o endoprocedimentale del giudizio di omologazione del concordato preventivo, evidenzio che le modifiche apportate a riguardo dalla nuova normativa ( mancato riferimento agli artt. 183 e segg. CPC; rito camerale; decisione – chiusura con decreto motivato invece che con sentenza), fanno optare decisamente per il riconoscimento della natura endoprocedimentale.


Ne consegue che il procedimento relativo non va iscritto nel ruolo del contenzioso civile e deve rimanere in ambito di cancelleria fallimentare.


Ritengo quindi corretta l’impostazione di non precepire alcun contributo unificato e di regolarizzare fiscalmente gli atti successivi al decreto di omologazione con apposizione di marche da bollo.


Trani, 2 ottobre 2007


Il Presidente del Tribunale
VITO SAVINO