Leggi la nota a firma dell’avv. Nicola Ulisse


 


 


TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA


Il Giudice Tutelare


Letti gli atti del procedimento n° 13117/07 R. non cont. per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di Tizio e sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 12.7.07;
visti gli artt. 404 e segg. Cod. Civ.;
visto che nessuna richiesta è pervenuta dal Pubblico Ministero, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione della predetta udienza;
rilevato che la documentazione medica prodotta evidenzia che l’amministrando “presenta un grave deterioramento cognitivo da Demenza Degenerativa di tipo misto a rapido peggioramento” (tipo Alzheimer n.d.r.);
ritenuto, alla stregua dell’audizione dell’amministrando, che tale patologia non risulta però allo stato averlo ancora totalmente privato della capacità d’intendere e di volere, tanto che egli ha saputo rispondere a tutte le domande postegli ed ha riconosciuto il denaro rammostratogli;
considerato peraltro che il medesimo, per quanto tuttora in grado di compiere gli atti materiali necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, appare effettivamente impossibilitato dalla patologia che lo affligge, connessa alla tarda età, a continuare a provvedere idoneamente ai propri interessi, sotto il profilo dell’attività economico-giuridica da porre in essere a tal fine;
ritenuto, a seguito di ciò, superfluo assumere ulteriori informazioni;
ritenuta altresì l’idoneità della ricorrente ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno del padre, vedovo, della cura della cui persona già si occupa presso la propria abitazione ed anche in considerazione del gradimento espresso dallo stesso amministrando e del consenso manifestato all’udienza da Caio, con il quale la ricorrente e l’amministrando convivono;
considerato che la patologia dell’amministrando, che attualmente consiglia l’applicazione della misura, sia suscettibile di peggioramento e non di miglioramento;
ritenuto, infine, quanto all’autorizzazione a concludere la vendita cui l’amministrando si era obbligato con scrittura privata del 21.12.2006 in favore di Mevio, pure richiesta dalla ricorrente, che debba essere previamente fornita documentazione idonea ad attestare la convenienza dell’affare per l’amministrando e ad escludere che il suo consenso possa essere stato carpito approfittando dello stato di affievolita capacità di intendere e di volere in cui presumibilmente versava già all’epoca del preliminare;


P.Q.M.




  • – dichiara aperta l’amministrazione di sostegno di Tizio,


  • – nomina amministratore di sostegno, a tempo indeterminato, la figlia Sempronia,


  • – conferisce all’amministratore di sostegno il potere-dovere, per la durata del suo incarico, di provvedere alla cura della persona dell’amministrato, di compiere in suo nome e per suo conto tutti gli atti di ordinaria amministrazione del suo patrimonio, di riscuotere le pensioni e le rendite di cui sia titolare, impiegandole al fine di sostenere le spese occorrenti per il suo mantenimento, di compiere in suo nome e per suo conto gli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 cod. civ., ad autorizzarsi specificamente dal Giudice Tutelare;


  • – fa obbligo all’amministratore di sostegno di riferire ogni sei mesi a questo Ufficio circa l’attività svolta e le condizioni di vita dell’amministrato;


  • – riserva, all’esito dell’esame della documentazione integrativa di cui in motivazione, la decisione sulla richiesta di autorizzazione a concludere la vendita cui l’amministrato si era obbligato con scrittura privata del 21.12.2006 in favore di Mevio.

Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti di legge.
Decreto immediatamente esecutivo per legge.
Ruvo di Puglia, 17.7.2007


Il G.O.T.
Avv. Nicola Milillo


Depositato in cancelleria il 17/7/07


Visto Il Procuratore della Repubblica il 7/8/07


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Nota


Un altro importante passo in favore dell’amministrazione di sostegno.


Con valente ed ineccepibile motivazione, il Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, in persona del G.O.T. Avv. Nicola Milillo, ha decretato l’amministrazione di sostegno per una persona affetta da grave malattia neurodegenerativa irreversibile (rientrante tra quelle che la scienza medica qualifica di c.d. tipo Alzheimer).
Tale pronuncia merita di essere valorizzata per il significativo allineamento allo spirito della L. 6/04, svolto dal Magistrato con coerente ragionamento logico-giuridico.
Difatti, essa mostra di non tenere conto della gravità dello stato d’incapacità del beneficiario, ma del grado di protezione per lui necessario.
Nello stesso senso si è precedentemente espresso il Tribunale di Bologna (con sent. 11/7/05 – Pres. Millo, Est. Costanzo) che ha rigettato la domanda d’interdizione richiesta dal P.M. e disposto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l’apertura del procedimento ex art. 404 ss. cod. civ..
In senso opposto il Tribunale di Trani, con sent. 122/07 ha negato l’a.d.s. richiesta dai familiari di un soggetto, pure con malattia d’Alzheimer, per la definizione presso gli uffici comunali dell’iter per la concessione della pensione d’invalidità civile. Mentre il Tribunale di Roma, Sez. I^, con decreto del 28/1/05 (G.T. Serrao) e più di recente il Tribunale di Bari con decreto del 4/7/07 – rg 857/07 (G.T. Rana) hanno concesso la nomina di a.d.s. a persone affette da malattia d’Alzheimer.
E’ evidente la disparità d’interpretazioni e vedute ancora corrente in giurisprudenza.
Ma la pronuncia in parola si distingue perché, probabilmente per prima nel circondario del Tribunale di Trani, consente all’amministratore di sostegno, ovviamente con le dovute cautele cui il Giudice nel fa chiaramente riferimento, la possibilità di stipulare una compravendita immobiliare, per la quale il beneficiario si era già obbligato con scrittura privata.
Per questa ragione anche questo provvedimento rappresenta un importante segnale verso la continua e piena affermazione della novella introdotta con la L. 6/04, capace di costituire un positivo precedente per superare le residue resistenze “culturali”di taluni Giudici, che fisiologicamente seguono ogni riforma.
E’ noto che la logica posta dal Legislatore a base della nuova normativa è finalizzata a limitare i casi d’interdizione a favore d’istituti compatibili, nei limiti del possibile con il mantenimento della capacità d’agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (così Cass. Civ., Sez. I^, sent. 28/5/07, n. 12466 – Pres. Rel. Adamo).
In tale ottica appare assolutamente inutile una pronuncia d’interdizione che si limita a formalizzare l’esclusione di una capacità d’agire già inesistente e mai esplicabile (si veda sul punto la luminosa relazione del dott. Cosentini G.T. presso il Tribunale di Milano al convegno su “L’amministratore di sostegno”, tenutosi a Milano il 16/3/04, promosso dal C.S.M. Uff. dei Referenti per la formazione decentrata).
In conclusione, pare opportuno richiamare la sentenza n° 913 resa dal Tribunale di Trieste il 5/10/06, (pubblicata in Giur. It. pag. 84/2007), che, accogliendo la domanda di revoca dell’interdizione di un soggetto affetto da grave ritardo intellettivo, ha statuito che l’amministrazione di sostegno rappresenta lo strumento ordinario per la protezione di soggetti deboli, rispetto al quale i pur vigenti istituti dell’interdizione e inabilitazione rivestono un ruolo del tutto residuale, potendo subentrare soltanto qualora l’amministrazione di sostegno si riveli inidonea a realizzare una protezione adeguata del beneficiario. Qualora l’interessato risulti protetto da una rete familiare e sociale attenta e vigile, non sussistono i presupposti per sottoporre la persona ad amministrazione di sostegno (analogamente Tribunale Tempio Pausania, ord. 20/2/07 – rg 331/06 G.U. Cavallo


Trani, 8 ottobre 2007


Avv. Nicola Ulisse


Si ringrazia per la cortese segnalazione l’Avv. Cosmo Mezzina, da Molfetta (Ba), cui va il merito, quale patrocinatore della ricorrente, di aver contribuito con la sua opera professionale a sostenere e conseguire l’affermazione dei principi di cui alla L. 6/04