TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA


IL GIUDICE


nella causa civile n.10194/07 R.G. vertente tra le seguenti parti:


RICORRENTE: **** S.r.l. (Avv. A. F., R. R. e F. M.);
RESISTENTE: **** (Avv. M. T.);


Letti gli atti ed i verbali di causa;
Esaminata la relativa documentazione;
Sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 5.6.2007;


Ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA


Fatto.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam, depositato in data 2 maggio 2007, la società **** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, premesso:




  1. di occuparsi della pubblicazione di prodotti editoriali di settore e della commercializzazione degli stessi, mediante attività di telemarketing;


  2. di annoverare tra le proprie pubblicazioni l’opera editoriale denominata “finanza agevolata 2005 – guida ai finanziamenti agevolati per imprese ed enti”, regolarmente registrata presso la S.I.A.E.;


  3. di aver scoperto che la citata opera editoriale era stata abusivamente riprodotta ed immessa sul mercato da tale ****, di ****, con sede ad Andria, via **** n. 14;


  4. di aver altresì scoperto l’esistenza di sito internet in cui tale pro-dotto veniva pubblicizzato e messo in vendita, sempre ad opera della ditta ****;


  5. che da un mero raffronto tra i due CD – Rom versati in atti, risultava evidente il plagio commesso, essendo uguale il titolo, scritto addirittura con i medesimi caratteri di stampa, identica l’impostazione e la struttura grafica, eguale l’ordine di disposizione, i loghi degli enti collaboranti alla realizzazione dell’opera e la maschera di segnalazione di contenuti speciali presenti nel Cd Rom;


  6. che, per effetto dell’abusiva riproduzione, le stavano derivando ingenti danni, e ciò sia per effetto dello sviamento di clientela che per effetto della privazione di profitti;


  7. che il fumus boni iuris del ricorso trovava il suo fondamento nella incontestabile titolarità dell’opera denominata “Finanza agevolata”, registrata regolarmente presso la S.I.A.E. con pieno ed esclusivo sfruttamento economico del prodotto;


  8. che il periculum in mora era evidente e determinato dalla potenziale prosecuzione della illegittima ed abusiva attività di concorrenza sleale e di sviamento della clientela operata dalla ditta **** di ****, con aggravamento di pregiudizio già difficilmente quantificabile;

tanto premesso, chiedeva che il Tribunale provvedesse: alla inibitoria della riproduzione e vendita del Cd – Rom denominato “Finanza agevolata 2005 – guida ai finanziamenti agevolati per imprese ed enti”, di proprietà della **** s.r.l. per imprese ed enti, con ordine di cessazione della pubblicizzazione sul sito internet www.****.it del prodotto abusivamente contraffatto, ed alla fissazione del termine per l’instaurando giudizio di merito relativo al risarcimento dei danni derivanti dalla contraffazione ed abusiva riproduzione dell’opera editoriale, che si quantificavano in € 50.000,00.
Ritualmente notificato ricorso e decreto di convocazione delle parti, si costituiva la ****, la quale deduceva, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, perché poteva essere convenuta in giudizio solo nella qualità di titolare della ditta **** e non quale titolare dell’omonima ditta.
Nel merito, eccepiva:




  • – che era titolare dell’opera “Finanza Agevolata”, regolarmente registrata presso la SIAE di Bari;


  • – che corrispondeva alla SIAE i relativi diritti;


  • – che, pur avendo ad oggetto tale prodotto il medesimo argomento (i finanziamenti alle imprese), questo era trattato con contenuti diversi;


  • – che, già in passato, la ricorrente aveva sporto querela per i medesimi fatti, che non avevano avuto alcun esito (come da accertamenti svolti dalla G.d.F.);


  • – che trattandosi di due produzioni distinte, potevano essere liberamente vendute sul mercato in regime di libera concorrenza;

Ciò premesso, chiedeva il rigetto della pretesa.
All’udienza di comparizione delle parti, indetta in data 5.6.2007, l’odierno Giudicante si riservava per l’emissione del provvedimento.


Diritto.
Preliminarmente, va detto che sussiste l’incompetenza di questo tribunale ad occuparsi del ricorso in questione.
Non è superfluo, invero, rilevare che, con l’art. 1 del D.lvo n. 168/03 sono state istituite presso i tribunali e le corti d’appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche.
Con l’art 3 del suddetto D.lvo, il legislatore ha stabilito che “Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”.
L’ultima significativa tappa di questo percorso è segnata dall’emanazione del D.lgs n. 30/2005, che, pur configurandosi come un testo unico che raccoglie e coordina le norme vigenti nel nostro paese in materia di diritto industriale, contiene un certo numero di disposizioni innovative, soprattutto per il diritto processuale.
La novità più importante al riguardo è costituita dall’applicazione a tutte le controversie decise dalle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale delle norme di procedura speciale previste in materia di diritto societario (art. 134).
Ai provvedimenti anticipatori industrialistici si applicherà dunque l’art. 23 del D.lvo n. 5/2003, che, sul modello del referè del processo civile francese, ha fatto venir meno l’onere della instaurazione del giudizio di merito, in caso di accoglimento del ricorso proposto ante causam, sancendo altresì l’ultrattività del provvedimento in caso di estinzione del processo a cognizione piena.
Il codice ha anche chiarito i dubbi interpretativi che si pongono in ordine alle materie rientranti nella cognizione delle materie specializzate attribuendo espressamente (art. 134) a questi giudici la cognizione esclusiva delle cause relative ai diritti di proprietà intellettuale e industriale compreso il diritto di autore e al diritto antitrust nazionale e comunitario.
Questa competenza è stata poi estesa anche alle cause che presentino ragioni di connessione anche impropria con quelle esplicitamente attribuite alle sezioni specializzate.
Questa classificazione riveste una notevole importanza perché permette ai titolari di questi diritti di ottenere anche l’emanazione delle misure cautelari e delle sanzioni tipiche sinora previste solo a favore di marchi, brevetti e diritti d’autore, dimostratesi particolarmente efficaci nella applicazione concreta.
Alla stregua di tali argomentazioni, essendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. spiegato a cautela del diritto d’autore, con richiesta di inibitoria dell’attività illegittima da parte della resistente (cui deve seguire un giudizio di merito fondato sull’inibitoria definitiva con risarcimento dei danni derivanti dall’abusiva contraffazione e divieto dell’ulteriore condotta lesi-va di plagio), deve essere declinata la competenza di questa sezione di-staccata ad occuparsi del procedimento, per essere competente la relativa sezione specializzata istituita presso la Corte di Appello di Bari, con relativa applicazione della norma processuale di cui all’art. 23 del Dlgs n. 5/2003.
In ordine alle spese di lite, sussistono evidenti motivi, anche alla luce della natura delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.


P.T.M.


Dichiara l’incompetenza di questo Tribunale ad occuparsi del ricorso;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Andria, il 28 giugno 2007


Il Giudice
Dott. Gaetano Labianca