REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL GIUDICE DI PACE DI ANDRIA


In persona dell’avv. Miche Grimaldi, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 394 e 666 R.G.C.so dell’anno 2005, vertenti tra le seguenti parti


(omissis), elettivamente domiciliata in (omissis), nel recapito dell’avv. (omissis), (studio avv. (omissis)), dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura conferita in margine del rispettivo atto di citazione; ATTRICE
(omissis), in persona del suo procuratore (omissis), elettivamente domiciliata in (omissis), nello studio dell’avv. (omissis), dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura conferita in margine alle copie notificate dei rispettivi atti introduttivi; CONVENUTA
(omissis), CONVENUTO CONTUMACE


OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.


CONCLUSIONI
All’udienza del 22/05/2007 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in datra 11-12/16/05/2005, (omissis) ha evocato in giudizio la (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., nonché (omissis)esponendo che il giorno 14/02/2005, alle ore 11:00 circa, in Andria “(…) era alla giuda dell’autovettura Peugeot (omissis)e circolava regolarmente lungo la via Caravaggio (…), allorché (…) veniva attinta dall’autovettura (omissis)di proprietà e condotta dal sig. (omissis)che, provenendo da via Tiepolo, giunto all’incrocio con la via Caravaggio, ometteva di concedere la dovuta precedenza a destra (…)”; che in seguito allo scontro il veicolo attoreo “(…) subiva danni materiali per un importo totale di € 3.839,40 (…)” giusta le allegate fatture, mentre la società assicuratrice convenuta ha offerto, mediante assegno bancario, la minor somma “di € 2.450,00 (comprensiva di € 350,00 per competenze) che la sig.ra (omissis)ha trattenuto esclusivamente in acconto (…)”; che “(…) l’odierna attrice riportava lesioni personali (…) ancora in fase di guarigione (…)” per le quali “(…) si riserva di intraprendere un’azione separata (…)”; che vani si sono rivelati gli inviti rivolti ai convenuti, onde pervenire al bonario risarcimento stragiudiziale di tutti i danni lamentati. Ha così concluso “(…) dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del sig. (omissis), conducente dall’autovettura Maruti tg. (omissis), e, per l’effetto, condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, in favore della parte attrice nella somma di € 2.156,85 di cui Euro 1.739,40 per danni materiali (3.839,40 – 2.100,00); Euro 417,45 per competenze spettanti all’Agenzia di Infortunistica “INFORTUNISTICA (omissis)” per l’attività stragiudiziale svolta, come da preventivo di spesa; o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo ed al datto per svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione. Il tutto, comunque, ricompreso nel limite di competenza dell’On. Giudice adito (…)”.
Radicatosi il contraddittorio, nella dichiarata contumacia di (omissis), si è costituita con comparsa la (omissis), in persona del suo procuratore (omissis)contestando “(…) il quantum della domanda (…)” e chiedendo altresì, in particolare, “(…) che la difesa dell’attrice precisi l’esatto importo della richiesta (…)” sul presupposto di asserite “(…) discordanze contabili (…)”; inoltre,ha respinto ogni avversa richiesta di ulteriore risarcimento del danno, evidenziando “(…) che la Compagnia ha già effettuato una congrua e consistente offerta formale trattenuta dall’attrice (…)”. Ha così concluso “(…) ritenere congrua la somma di € 2.450,00 corrisposta dalla (omissis) con assegno (…) all’ordine della (omissis), “rigettare ogni ulteriore domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, spese come per legge.”
All’udienza del 27/09/2005 l’attrice ha precisato la domanda come da verbale, mentre a quella successivamente tenutasi il 10/01/2006 è stata disposta su richiesta delle parti costituite la riunione al procedimento n. 394/2005 R.G. C.so di quello pendente, innanzi a questo Ufficio, col n. 666/2005 R.G.C.so, siccome introdotto dalla (omissis) con separato atto di citazione notificato in data 06-11/14.10.2005, nei riguardi della (omissis) e del (omissis)onde ottenere il risarcimento dei danni alla persona conseguenti alle lesioni per assunto patite e nel quale ha così concluso “(…) dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del sig. (omissis), conducente dall’autovettura Maruti tg. (omissis), e, per l’effetto, condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, in favore della parte attrice nella somma di € 7.245,51di cui € 1.161,30 per ITT (€ 38,71 X 30 giorni) Euro 1.103,52 per ITP (€ 19,36 X 57 giorni) Euro 2.006,42 per danno biologico; Euro 1.423,75 per danno morale; Euro 148,16 per spese mediche; Euro 1.402,36 per competenze spettanti all’Agenzia di Infortunistica “INFORTUNISTICA (omissis)” per l’attività stragiudiziale svolta, come da preventivo di spesa; o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo ed al datto per svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione. Il tutto, comunque, ricompreso nel limite di competenza dell’On. Giudice adito (…)”.
Anche in detto procedimento si è costituita con comparsa la (omissis) S.P.A. , la quale, oltre a sollecitare la disposta riunione, ha contestato nel merito “(…) il quantum della domanda attrice (…)”, in uno alla relativa produzione documentale di supporto, concludendo per il suo rigetto “(…) così come formulata e quantificata dall’attrice in modo sproporzionato, determinando il danno nei limiti quanto effettivamente determinato dal sinistro (…).”.
Le cause sono state congiuntamente istruite mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti costituite, nonché con l’esplketamento delle consulenze tecniche in atti, pervenendo quindi in decisione all’udienza del 22.05.2007, omessa ogni ulteriore attività istruttoria, sulle rassegnate conclusioni.


MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, va dichiarata la contumacia di (omissis) anche in ordine al procedimento n. 666/2005 R.G.C.so, in quanto non costituita nel relativo giudizio, pur regolarmente citata.
Ciò posto, osserva il Giudicante che nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla veridicità storica ed alla dinamica del sinistro di cui si tratta, secondo la prospettazione fattane dall’attrice, poiché sostanzialmente non contestata dalla compagnia convenuta, oltre che corroborata dai rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Municipale di (omissis) intervenuti in loco, nell’immediatezza dell’accaduto, così delineandosi, in via esclusiva, la responsabilità del conducente dell’autovettura (omissis), di proprietà e condotta dal (omissis), a fronte della residuale presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.. Passando ad esaminare i profili relativi al quantum debeatur, si osserva, circa i danni materiali riportati dal veicolo attoreo in seguito allo scontro, che non ricorrono apprezzabili ragioni per disattendere le determinazioni espresse dal c.t.u., p.i. (omissis), considerata la correttezza dell’iter logico seguito, nonché dei rilievi svolti dall’ausiliario.
Il costo dei lavori necessari al ripristino dell’autovettura Peugeot 206 targata (omissis) può essere quindi congruamente liquidato in € 3.809,74, IVA inclusa, siccome quantificato dal consulente “(…) secondo i valori correnti all’epoca del sinistro, sia con riferimento ai ricambi che alla mano d’opera (…),” ed, oltretutto, verisimilmente sostenuto dalla (omissis) giusta l’acclusa documentazione fiscale.
Peraltro, costituendo debito di valore, detto importo deve essere rivalutato sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ascendendo pertanto ad € 3.972,18 ai valori attuali.
Nondimeno, dal quantum risarcitorio innanzi determinato va detratta la somma di € 2.179,02, all’uopo adeguando al mutato potere d’acquisto della moneta quella di € 2.100,00 offerta, ai sensi del previgente art. 3 D.L. n. 857 del 1976 (conv. .nella Legge n. 39 del 1977), dalla (omissis) per “Danno a cose” il 13/29.04.2005, (cfr. Cass. civ., sez. III, 22/12/1998, n. 12788) – oltre al compenso per l’assistenza stragiudiziale prestata, pari ad € 350,00, corrisposto separatamente dalla compagnia convenuta rispetto alle voci di danno, a mente della norma summenzionata – cosicché residua a saldo, in favore della danneggiata, la minor somma di € 1.793,16 ai valori monetari attuali.-
Quanto, poi, ai lamentati danni alla persona, si reputano pienamente condivisibili, apparendo motivate e sorrette da opportune indagini, le considerazioni del C.T.U., dott. (omissis), circa la natura e l’entità delle lesioni per assunto patite, nell’occasione, dall’attrice.-
Il predetto consulente medico-legale, infatti, ha posto in risalto, all’esito degli accertamenti eseguiti, che la (omissis) in seguito all’incidente stradale di cui si tratta “(..) riportò “Trauma distorsivo rachide cervicale” (…)”, evidenziando che “(…) la durata della inabilità fu subtotale per i primi 10 giorni e parziale (mediamente al 50% per successivi 15gg. (..) “, nonché per “(…) un ulteriore periodo a parziale (mediamente al 25%) di gg. 15 finalizzato alla completa stabilizzazione dei postumi (…) “, residuati nella valutata misura “(…) dell’1,5- 2% (..)”; inoltre, nessun dubbio ha manifestato l’ausiliario circa il nesso di causalità tra l’evento, le lesioni patite e le derivate menomazioni.-
Sulla scorta di tali indicazioni va, dunque, liquidato all’attrice il danno biologico temporaneo e permanente, quantificandolo, ex art. 139, commi l, lettere a) e b), 2, 5 e 6, D. Lgs. 07.09.2005, n. 209, secondo gli importi aggiornati, in base ai richiamati indici 1STAT, dal Ministero dello SviluppoEconomico col decreto in data 12.06.2007: cosicché il risarcimento spettante alla (omissis) per il complessivo periodo di inabilìtà temporanea, ammonta ad € 783,86 (gg.10 x € 40,12 x 80% = € 325,76; gg. 15 x € 40,72 x 50% = € 305,40: gg. 15 x € 40,12 x 25% = € 152,70), mentre riguardo all’invalidità permanente può accordarsi la somma di € 1.102,89 determinata come segue: € 697,92 x 1,75 punti x 1.075 (coefficiente mediamente ricavato ex art. 139, comma 6, D. Lgs. cit.) – 16% (riduzione per l’età del soggètto leso, all’epoca dell’ evento quarantaduenne).-
In ragione, poi, della rilevanza penale della condotta tenuta dal (omissis), all’ attrice compete anche il ristoro del danno morale, alla cui risarcibilità “non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso dell’articolo 2054 del c.C., debba ritenersi sussistente in base a una presunzione di colpa e se, ricorrendo la colpa. il fatto sarebbe qualificabile come reato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 26/0212004, n. 3871) e che può quantificarsi all’attualità, in via equitativa, avuto riguardo all’entità delle lesioni ed all’afflittività dell’evento, nella somma di € 471,69, pari ad ¼ del danno biologico, temporaneo e permanente, riconosciuto.-
A titolo di danno emergente, inoltre, possono rifondersi le spese sostenute dalla danneggiata per prestazioni e cure mediche specialistiche, pari al documentato complessivo importo di € 148,16 e ritenute “congrue” dall’ausiliario, all’uopo liquidandole al valore corrente nella misura di € 153,75 avuto riguardo all’effettuazione di ciascun esborso.-L’ammontare pecuniario delle voci relative al danno alla persona è pari, quindi, alla somma omnicomprensiva di € 2.512, 19-
Per quanto attiene, invece, alla somma di € 417,75, nonché a quella di € 1.402,36 rispettivamente richieste dalla (omissis) nei procedimenti riuniti n. 394/05 e n. 666/05 R.G. C.so “(…) per competenze spettanti all’Agenzia di lnfortunistica stradale ‘1NFORTUNISTlCA ” per l’attività stragiudiziale svolta, come da preventivo di spesa (…) “, si osserva – a fronte dell’ammontare già corrisposto dalla compagnia convenuta, separatamente dalle voci di danno, nell’ambito della cennata offerta stragiudiziale – che nulla può ulteriormente accordarsi a titolo di obbligazione risarcitoria derivante da fatto illecito, secondo l’omologa prospettazione fattane dall’attrice, tali pretesi importi concernendo la rappresentazione di costi, meramente stimati, che non appaiono strettamente consequenziali all’eventus damni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1223 e 2056, comma 1, C.c..
Quanto agli “interessi legali”, genericamente richiesti dalla (omissis) in relazione a ciascun procedimento riunito con decorrenza “(..) dalla data della domanda fino all’effettivo soddisfo (..)” (così nei rispettivi atti di citazione), nulla può attribuirsi per quelli cosiddetti compensativì – costituenti la modalità liquidatoria dell’eventuale danno da ritardo nei debiti di valore – l’attrice non avendo prospettato alcun fatto idoneo a far presumere, nel periodo considerato, un impiego mediamente remunerativo delle somme originariamente dovute, suscettibili di offrire un’utilità superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione monetaria riconosciuto (cfr. Cass. civ., sez. III, 25/08/2003, n. 12452; Cass. civ., sez. III. 18/03/2003, n. 3994).-
Per ciò che attiene, invece. al periodo tra il dì della pubblicazione della presente sentenza e quello dell’ effettivo soddisfo, sull’ammontare pecuniario dovuto vanno computati gli interessi corrispettivi al tasso legale, ex art. 1282 c.C..-
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite –complessivamente liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinando il valore della causa avuto riguardo alla somma effettivamente attribuita alla parte attrice, piuttosto che a quella domandata – la condotta conciliativa manifestata ante causam dall’impresa convenuta, l’omessa resistenza giudizìale in ordine all’an debeatur, nonché la liquidazione del quantum risarcitorio in misura significativamente inferiore al petitum inizialmente richiesto, configurano giusti motivi, ex art. 92, cpv., c.p.c., per compensarne la metà, seguendo, per la restante parte il criterio della soccombenza.-
Anche le spese delle disposte consulenze tecniche d’ufficio vanno ripartiteTenuto conto dei su suesposti rilievi e, quindi, vengono poste definitivamente a solidale carico dei convenuti nella sola misura del 50% delle somme già liquidate coi decreti emessi in data 22.05.2006.-


P.Q.M.


Il Giudice di Pace dì Andria, definitivamcnte pronunziando, nclle cause civiliriunite iscritte ai nn. 394 e 666, RG. C.so dell’anno 2005, sulle domande rispettivamente proposte da (omissis), con separati atti di citazione notificati in data 11-12/16.05.2005 ed in data 06-11/14.102005, nei confronti della (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., nonché di (omissis), le accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, disattcsa ogni diversa istanza, così provvede:




  • dichiara che il conducente dell’autovettura (omissis), è responsabile in via esclusiva della verificazione del sinistro de quo;


  • condanna i convenuti al solidale pagamento in favore di (omissis) della complessiva somma di € 4.305~35 (di cui € 1.793.16, a saldo, per i danni materiali riportati dalla Peugeot 206 di sua proprietà, nonché € 2.512,19 per i danni alla persona), come innanzi determinata all’attualità, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza all’effettivo soddisfo;


  • compensa la metà delle spese di lite, per l’intero liquidate in complessivi € 2.056,00 (dì cui € 256,00 per esborsi, € 800,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari), oltre rimborso forfetario come da tariffa forense, cassa avvocati ed IVA a norma di legge, condannando la (omissis), nonché (omissis) alla solidale rifusione del residuo ammontare in favore dell’attrice, con distrazione in favore dell’avv. (omissis) dichiaratosi anticipatario, ex art. 93 c.p.c.


  • pone altresì a definitivo carico dei convenuti, in solido e nella misura del 50%, le spese relative alle disposte consulenze tecniche d’ufficio, già liquidate coi decreti emessi in data 22.05.2006.-

Così deciso in Andria, il 22.06.2006.-


IL GIUDICE DI PACE
(avv. Michele Grimaldi)