REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Binetti, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell’udienza del 22 marzo 2006 tenuta a Trani, ha emesso la seguente


S E N T E N Z A


nella controversia, iscritta al n. 676/2004 del R.G.A.C., avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzione


T R A


G. srl, assistita e difesa dall’Avv. S. M. in virtù di mandato a margine dell’atto di opposizione ed elettivamente domiciliata in Trani (c/o Avv. B.); – OPPONENTE –


E


BANCA R.  spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall’Avv. R. N. ed elettivamente domiciliata in Trani alla Via R., 20 (c/o Avv. B.);- OPPOSTA –


Conclusioni delle parti :
per l’opponente :
si riporta al proprio scritto difensivo chiedendo l’integrale accoglimento con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
per l’opposta :
precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e verbali di causa. In particolare, insiste per l’accoglimento dell’eccezione preliminare di tardività dell’opposizione proposta.


Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12 marzo 2003, la G. srl nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 80/2003 R.G.Es. promossa dalla Banca di R. spa, proponeva opposizione all’esecuzione medesima, esponendo :
– che l’atto di pignoramento era nullo in quanto nel precetto e nel pignoramento non era contenuta l’indicazione della data di notifica del titolo esecutivo;
– che nulla era dovuto ad alcun titolo in favore del creditore, dal momento che lo stesso aveva applicato illegittimamente sia tassi di piazza sia la c.d. capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell’art. 1283 cod. civ.;
Tanto premesso, concludeva chiedendo, che, previa sospensione della procedura esecutiva, fosse dichiarata la nullità di tutti gli atti dell’espropriazione immobiliare e non dovuta alcuna somma dalla G. srl in favore della Banca di R.; il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Nella fase preliminare dinanzi al Giudice dell’esecuzione la creditrice opposta compariva e contestando gli assunti avversi, assumeva che l’opposizione, in quanto “opposizione agli atti esecutivi” era stata tardivamente proposta oltre il termine di cinque giorni previsto dalla legge e che l’opposizione medesima era infondata, concludendo per il suo rigetto e, in via preliminare, per il rigetto della chiesta sospensione dell’esecuzione.
Il G.Es., con ordinanza resa all’udienza del 25 settembre 2003, rilevato che, con ordinanza del 18 marzo 2003, il giudice investito dell’opposizione al decreto ingiuntivo posto a base dell’esecuzione, nel frattempo proposta, aveva già sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non assumeva provvedimenti sulla sospensione e rimetteva le parti dinanzi a sé per la trattazione del merito dell’opposizione.
Nella fase di trattazione, espletati gli adempimenti di cui all’art. 183 e 184 c.p.c. (con la concessione del termine per l’articolazione di nuove prove e documenti e per prova contraria), in assenza di richieste istruttorie, il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni.
All’udienza del 22 marzo 2006, la causa, sulle conclusioni precisate nei sensi di cui in epigrafe, veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.


Motivi della decisione
Va rigettato il primo motivo di opposizione, che si risolve in una vera e propria opposizione agli atti esecutivi, in quanto relativo non al potere di agire in via esecutiva ma soltanto alla regolarità dell’atto esecutivo rappresentato dalla omessa indicazione nell’atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo, dal momento che esso è stato proposto oltre il termine decadenziale di cinque giorni previsto dall’art. 617 c.p.c.; il precetto, infatti, risulta notificato il 14 febbraio 2003, mentre l’opposizione è stata depositata solo il 12 marzo dello stesso anno.
Con il secondo motivo, al contrario, l’opponente ha contestato il diritto della opposta ad agire in via esecutiva in relazione agli interessi vantati dal creditore ed asseritamente applicati in base a clausole nulle perché in violazione dell’art. 1283 cod. civ. e della necessaria previsione per iscritto del tasso ultralegale.
In proposito, va detto che è ormai massima tralaticia in giurisprudenza quella per cui, in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, con l’opposizione all’esecuzione il debitore può far valere circostanze modificative o estintive successive alla formazione del titolo medesimo, in quanto tutte le eccezioni che possono essere evidenziate nella fase di formazione del titolo devono essere proposte in tale sede.
In particolare, pendente una opposizione a decreto ingiuntivo, non possono essere allegati motivi di opposizione all’esecuzione che attengono alla esistenza del credito il cui accertamento è già sottoposto all’attenzione del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Né si può ritenere sussistente l’interesse del debitore a promuovere il giudizio di opposizione all’esecuzione al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione dal G.Es., dal momento che il medesimo risultato può essere conseguito nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo mediante l’ordinanza ex art. 649 c.p.c.
Nel caso presente, dunque, la debitrice G. non solo aveva proposto l’opposizione a decreto ingiuntivo facendo valere esattamente le stesse ragioni di diritto (interessi ultralegali ed anatocismo) poste a sostegno dell’odierna opposizione all’esecuzione, ma aveva anche richiesto, ottenendola, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c.
Pertanto, è vero che al momento di proposizione dell’opposizione (12 marzo 2003) l’ordinanza ex art. 649 c.p.c. non era stata ancora emessa (lo sarebbe stata il successivo 18 marzo 2003), sicché sembrerebbe sussistere l’interesse della debitrice ad una sospensione pronunciata dal G.Es., tuttavia ciò che rende inammissibile l’opposizione all’esecuzione non è la circostanza che fosse stato o meno ottenuto il provvedimento di sospensione nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, bensì la pendenza del giudizio di merito avente ad oggetto l’accertamento del diritto di credito vantato nell’esecuzione e contestato – per gli stessi motivi – con l’opposizione ex art. 615 c.p.c., e la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecutività già in detta sede di merito.
In conclusione, l’odierna opposizione va rigettata anche per i motivi rientranti nella definizione di opposizione all’esecuzione.
La complessità delle questioni in diritto comporta la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.


P.Q.M.


Definitivamente pronunciando sulle domande proposte con ricorso depositato il 12 marzo 2003 da G. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Banca di R. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:




  1. rigetta l’opposizione;


  2. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Trani il 9 dicembre 2006.               


Il Giudice
dott. A. Binetti