REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Binetti ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia, iscritta al n. 1645/1999 del R.G.A.C., avente ad oggetto l’accertamento di illegittimità di contributi consorzio bonifica
T R A
P. M., rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell’atto citazione, dall’Avv. L. B. ed elettivamente domiciliato in Trani al C.so V. E., …(c/o Avv. C.i);- ATTORE –
E
CONSORZIO DI B. T. D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione, dall’Avv. V. T. ed elettivamente domiciliato in Trani alla Via B., ..(c/o Avv. D.);
Conclusioni delle parti :
per l’attore :
si riporta alla domanda e a tutti gli scritti difensivi chiedendone l’accoglimento;
per il convenuto :
precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in calce alla propria comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
con atto di citazione notificato il 16 aprile 1999, P. M. conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, il Consorzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, assumendo :
– di essere proprietario di taluni fondi rustici in agro di Barletta alla c.da R.;
– che in tale qualità gli era stato intimato dal Consorzio convenuto il pagamento dei contributi di bonifica;
– che aveva corrisposto una parte dei citati contributi per un ammontare di £. 2.751.168, mentre erano stati emessi i ruoli esattoriali per la restante somma di £. 3.321.194;
– che con due successive raccomandate del 5 settembre 1997 e del 5 gennaio 1999 aveva chiesto alla Direzione Generale delle Entrate e al Ministero delle Finanze di sospendere la procedura, ottenendone un rifiuto in quanto trattatavasi non di tributi erariali ma di contributi di bonifica e di miglioramento fondiario;
-che non sussisteva nei suoi confronti il potere impositivo da parte del Consorzio, in quanto egli nessun vantaggio aveva ricavato dall’attività del Consorzio medesimo, non avendo questi mai realizzato interventi dai quali esso attore avrebbe potuto ricevere benefici diretti;
– che, inoltre, il Consorzio era privo del potere impositivo perché non erano stati preventivamente determinati i presupposti della contribuzione e non era stato redatto il c.d. piano di classifica, definitivo o provvisorio e non era stato delimitato il perimetro di contribuenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi l’illegittimità delle richieste di pagamento dei contributi di bonifica e miglioramento fondiario e la non debenza degli stessi; condannare il Consorzio alla restituzione della somma già versata di £. 2.751.168, oltre interessi dalla domanda al saldo e dichiararsi non dovuta la somma di £. 3.321.194, richiesta dal Consorzio con la cartella di pagamento n. 78425543, relativa all’anno 1998 e relativi avvisi di mora; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nessuno si costituiva alla prima udienza per il Consorzio, sicché il G.I. verificata la regolarità della notificazione dell’atto introduttivo nei suoi confronti, ne dichiarava la contumacia.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 6 giugno 2000, il G.I. ammetteva le prove orali richieste da parte attrice, nella specie dell’interrogatorio formale, mentre la prova testimoniale non veniva ammessa per la mancata indicazione dei testi e la chiesta consulenza tecnica d’ufficio veniva riservata all’esito.
All’udienza del 26 febbraio 2001, nella quale doveva essere espletato l’interrogatorio formale del legale rappresentante del Consorzio, quest’ultimo di costituiva con comparsa di risposta nella quale assumeva che : a) il potere impositivo del Consorzio era disciplinato dall’art. 860 c.c. e dal T.U. approvato con R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, le cui disposizioni si coordinavano con quelle della legge regionale n. 54 del 31 maggio 1980; b) tali disposizioni prevedevano che la ripartizione delle spese veniva effettuata in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti dall’attività consortile ed in via provvisoria sulla scorta di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile; c) i criteri di ripartizione delle spese avveniva con deliberazioni del Consorzio a loro volta approvate da deliberazioni del Consiglio Regionale, soggette soltanto all’impugnativa dinanzi al TAR; d) nel caso presente, il Consiglio Regionale, con delibera n. 54 del 5 dicembre 1995, mai impugnata, aveva approvato la delibera del Consorzio per la ripartizione della contribuenza consortile; e) in virtù di tale delibera era stato fissato l’indice di contribuenza della sub-zona 6/A, comprendente anche i fondi dell’attore, pari a 9; f) sulla scorta di tale indice sono state calcolate le somme dovute dal P.; g) i fondi in questione già ricevevano i benefici della presenza di quattro pozzi che consentono l’irrigazione della intera zona e sarebbero stati ulteriormente beneficiati da opere a realizzarsi; h) in ogni caso, gli oneri erano dovuti in quanto il relativo obbligo sorgeva indipendentemente dall’effettivo vantaggio, per il solo fatto di essere il fondo incluso nel comprensorio di bonifica, anche in assenza del c.d. perimetro di contribuenza, e concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Veniva, quindi, alla stessa udienza espletato l’interrogatorio formale a mezzo del dr. P. D., munito di procura speciale a firma del legale rappresentante dell’Ente, depositata in atti.
In assenza di ulteriori mezzi istruttori, le parti venivano invitate a precisare le proprie conclusioni.
All’udienza del 29 gennaio 2003, sulle conclusioni precisate nei sensi di cui in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 22 agosto 2003, il G.I. ritenutane la necessità disponeva una consulenza tecnica d’ufficio, rimettendo la causa sul ruolo, a mezzo del geom. R. M., il quale, non presentatosi senza giustificato impedimento, veniva sostituito con il geom. R. V., il quale, prestato giuramento all’udienza del 29 settembre 2004, depositava la propria relazione scritta in data 8 febbraio 2005.
Invitate nuovamente le parti a precisare le proprie conclusioni, la causa, all’udienza del 27 marzo 2006 veniva nuovamente riservata per la decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
In via del tutto preliminare va revocata la dichiarazione di contumacia del Consorzio convenuto, formulata all’udienza del 5 luglio 1999, attesa la successiva costituzione del medesimo convenuto.
Quanto al merito della domanda, va osservato che la soluzione della controversia attiene essenzialmente alla individuazione dei presupposti per la richiesta del contributo consortile.
Secondo l’impostazione del Consorzio, che in questo giudizio di accertamento del potere impositivo dello stesso ente assume la veste di attore sostanziale e, conseguentemente, è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza del credito, l’obbligazione a corrispondere i contributi determinati dal Consorzio medesimo sorge a capo dei proprietari degli immobili siti nel comprensorio per effetto, sostanzialmente automatico, dell’inserimento nel territorio di operatività del Consorzio.
A sostegno di tale tesi richiama la legge fondamentale in materia, il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, a sua volta richiamato dall’art. 858 cod. civ., e la legge regionale n. 54/80 della Regione Puglia.
Del primo provvedimento sono riportati alcuni stralci laddove si dice che “sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato, i proprietari degli immobili siti nel comprensorio” e che la ripartizione della quota di spesa tra i comproprietari è fatta, in via definitiva, in ragione di benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile, mentre del secondo si richiama espressamente l’art. 10 rubricato proprio “Oneri a carico del Consorzio”.
Orbene, mentre la lettura dei semplici stralci delle norme applicabili in subiecta materia sembrerebbero deporre per una sorta di automatismo e di un coinvolgimento nella contribuzione per il solo effetto di essere proprietari di fondi o immobili compresi nel territorio di competenza del Consorzio, quasi presumendosi che quest’ultimo abbia apportato un qualche beneficio al singolo fondo, l’esame dell’intero testo conduce alla soluzione opposta.
Infatti, non solo l’art. 11 l. 215/33 come citata dal convenuto precisa che la ripartizione avviene “in ragione di benefici conseguiti”, ma anche la legge regionale, all’art. 10, precisa che “sono tenuti a contribuire i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra-agricoli nonché gli affittuari ai sensi dell’art. 20 della legge 11.2.1971, n. 11 che traggono un beneficio dall’attività consortile”.
Ciò significa che condizione per l’obbligo di contribuzione è l’esistenza di un reale beneficio ottenuto dal proprietario del bene dall’attività consortile.
Il fatto che il consorzio possa individuare un criterio di riparto presuntivo e farlo approvare dall’autorità amministrativa, da una parte, attiene alle modalità di riscossione del contributo medesimo (in parte in anticipazione ed in parte “a saldo”) e, dall’altra, riguarda i criteri di riparto, la cui legittimità può essere contestata, come previsto dall’art. 11 l. reg. Puglia n. 54/80 solo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Nel caso presente non si discute della correttezza del criterio di riparto, bensì dell’esistenza stessa del presupposto per la partecipazione al contributo.
Ritiene lo scrivente che tale presupposto sia indicato chiaramente dalla norma nell’esistenza di un concreto beneficio apportato dall’attività consortile al singolo bene immobile.
D’altro canto proprio la giurisprudenza citata da parte convenuta ha precisato che : “Le spese di funzionamento di un consorzio di bonifica – che, al pari di quelle costituenti il costo dell’opera realizzata e di quelle relative alla manutenzione e all’esercizio della stessa, si inseriscono come componenti dell’onere economico complessivo che l’opera di bonifica richiede – possono costituire oggetto di imposizione contributiva, con riguardo a periodi successivi al compimento di tale opera ed a carico di proprietari di immobili, anche se extragricoli, che, sebbene ubicati nel comprensorio di bonifica risultino non inclusi – trattandosi di edifici realizzati durante i periodi suddetti – nella previsione iniziale di riparto e contribuenza, solo quando un vantaggio specifico e diretto di ciascuno dei beni di cui trattasi sia stato accertato, come effetto dell’ opera di bonifica, nelle forme previste dalla legge (delimitazione del così detto perimetro di contribuenza, ai sensi dell’art. 3 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; presentazione, ai sensi dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, al Ministero dell’agricoltura del piano preventivo di ripartizione della spesa, con indicazione dell’importo totale presunto del contributo a carico di ciascun consorziato; calcolo della ripartizione stessa, ai sensi dell’art. 11 del citato R.D. n. 215 del 1933, prima sulla base di indici approssimativi e presuntivi e poi, in via definitiva, sulla base dei benefici conseguiti)(Cass. CIv., Sez. I, 8 luglio 1993, n. 7511).
Nel caso presente, non solo non era stato definito il perimetro di contribuenza, come confermato dal convenuto che ha cercato di dimostrare l’assenza di necessità di tale perimetro per l’obbligo di contribuzione, ma anche la consulenza d’ufficio disposta da questo G.I. ha permesso di accertare che le opere del consorzio esistenti non arrecano alcun beneficio pratico al fondo del P. (che si serve di pozzo di proprietà esclusiva) e che quelle allo stato soltanto progettate potranno arrecare un beneficio solo futuro ed incerto.
Tanto è sufficiente a ritenere non sorta a carico del P. l’obbligazione alla contribuzione, sicché la sua domanda va accolta integralmente, con l’annullamento della cartella relativa ai contributi richiesti e la restituzione delle somme già versate a tale titolo.
Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P. M. con atto di citazione notificato il 16 aprile 1999 nei confronti di Consorzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede :
- Accoglie la domanda e, per l’effetto :
- a) Condanna il Consorzio alla restituzione in favore del P. della somma di Euro 1420,86 (pari a £. 2.751.168) oltre interessi legali dall’effettivo pagamento al soddisfo;
- b) Accerta l’inesistenza dell’obbligo a carico del P. del pagamento della somma di Euro 1.715,25 (pari a £. 3.321.194) di cui alla cartella di pagamento n. 78425543 relativa all’anno 1998 che va annullata.
- Condanna il Consorzio al pagamento in favore dell’attore delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.720,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 120,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CNA come per legge, ed oltre le spese per la ctu.
Trani, 5 dicembre 2006
Il Giudice
dott. A. Binetti