TRIBUNALE DI BARI
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ART. 405 C.C.)
IL G.T.
Letta l’istanza di nomina di amministratore di sostegno depositata in data 4.4.07, da S.P. in favore di S.I., nato a Bari il xx/xx/xx, ivi res. in xxxxx;
visti gli esiti dell’amministrando;
sentiti il ricorrente nonché i prossimi congiunti;
viste le conclusioni del P.M.;
considerato che l’amministrando è affetto da una grave forma di morbo di Alzheimer, come è emerso dall’esame e come emerge dalla documentazione medica allegata;
ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di cui all’art. 404 Cod. Civ. e che i bisogni di protezione si limitano al ritiro ed all’amministrazione della pensione;
osservato che è opportuno nominare l’unico figlio del beneficiario, che vive in un appartamento adiacente ed è disponibile all’ufficio;
NOMINA
Al beneficiario S.I., sopra generalizzato, l’amministratore di sostegno nella persona del figlio S.P.;
DISPONE CHE L’AMMINISTRATORE
- presenti, entro 60 gg. dal giuramento, idoneo inventario del patrimonio del beneficiario;
- duri nell’incarico a tempo indeterminato;
- compia, in nome e per conto del beneficiario gli atti connessi al ritiro ed all’amministrazione della pensione, che si concede in libera disponibilità e provveda alla cura del beneficiario;
- riferisca al Giudice sullo svolgimento del mandato con cadenza annuale.
Manda alla Cancelleria perché convochi l’amministratore per il giuramento di cui all’art. 249 Cod. Civ., come richiamato dall’art. 411 Cod. Civ., per l’apertura dell’amministrazione, per le annotazioni nell’apposito registro e per le comunicazioni allo stato civile.
Dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo per legge.
Bari, 4.7.2007
Il Giudice Tutelare
Dott. Giuseppe Rana
Depositato in Cancelleria il 5/7/07
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Nota
Merita di essere segnalata la decisione con cui il Tribunale di Bari – Ufficio del Giudice Tutelare (nella persona del Dott. Giuseppe Rana) ha riconosciuto in favore di una persona affetta da malattia di Alzheimer la possibilità di essere adiuvato da un amministratore di sostegno.
Il procedimento (iscritto al n° 857/07 r.g. V.G.) è stato promosso dall’unico figlio del beneficiario. Il relativo decreto di nomina è stato depositato in data 5/7/07.
Va rimarcata la significativa valenza della pronuncia in oggetto, che s’inserisce nel crescente filone giurisprudenziale volto a riconoscere l’interdizione quale rimedio residuale di protezione e, dunque, conferendo sempre maggior rilievo alla dimensione esistenziale del beneficiato piuttosto che a quella patrimoniale.
Ma soprattutto perché, ha concesso nel caso di una grave malattia cronica come l’Alzheimer, che porta alla progressiva riduzione delle facoltà mentali e delle abilità fisiche della persona, la possibilità di fruire di una misura meno invasiva e stigmatizzante.
Per questo motivo, probabilmente, è da annoverare tra le prime in Italia.
Com’è noto agli addetti ai lavori, secondo la spirito della L. 6/04, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non va individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum dell’incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, ma piuttosto nell’idoneità dell’uno o dell’altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto in un’ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità.
Peraltro, tale decisione del Tribunale di Bari si pone in un contesto in cui altri Giudici del medesimo Distretto – in riferimento a procedimenti riguardanti persone affette dalla medesima patologia – hanno mostrato di nutrire ancora forti resistenze all’applicabilità dell’A.D.S. (si vedano le pronunce di rigetto dell’A.D.S. del Tribunale di Trani decr. n° 503/05 e sent. n° 122/07; della Corte App. Bari decr. 7/12/05).
Lo spirito della riforma (come desumibile da valenti sentenze della Suprema Corte n° 13584/06 e n° 12466/07) colloca in primo piano l’esigenza di fornire un aiuto a chi si trovi in difficoltà – secondo una prospettiva finalistica e personalistica per andare incontro alle concrete esigenze dell’amministrato –, piuttosto che individuare un organo che lo sostituisca nell’ottica irreversibile e totalizzante dell’interdizione.
In tal modo viene superata l’opposta concezione di valutare asetticamente la condizione d’incapacità del soggetto, che prima della L. 6/04 veniva riguardato essenzialmente come individuo potenzialmente portatore di pregiudizio dei propri interessi patrimoniali, e, massimamente, di quelli della propria famiglia, e, perciò, da assoggettare necessariamente a idonee misure di protezione.
Infine, va sottolineato che nel suddetto procedimento, dinanzi al Tribunale di Bari, a supporto delle tesi propugnate dal ricorrente, è intervenuta la locale delegazione dell’Associazione Alzheimer, istituzionalmente dedita, grazie all’apporto di numerosi volontari, alla tutela dei diritti e degli interessi dei malati d’Alzheimer e dei loro familiari.
Trani, 20 luglio 2007
Avv. Nicola Ulisse