FORMAZIONE CONTINUA
REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.N.F. IL 13 LUGLIO 2007

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Considerato




  • che a se medesimo e ai Consigli dell’ordine degli avvocati è affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;


  • che, in particolare, al Consiglio nazionale forense è attribuito dalla legge il potere di determinare i principi ed i precetti della deontologia professionale, che la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione considera norme giuridiche;


  • che il Codice deontologico forense, all’art. 12, impone all’avvocato il dovere di competenza, prevedendo, fra l’altro, che “l’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non potere svolgere con adeguata competenza” e che “’l’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incaríco”;


  • che l’art. 13 del Codice deontologico forense dispone: «E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nel quali svolga l’attività» ;


  • che l’obbligo formativo è assolto, tra l’altro, con «lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali m campo giuridico e forense», rispettando «i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e í programmi formativi»;


  • che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l’importanza e la rilevanza costituzionale dell’attività professionale forense ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia;


  • che la continuità nella formazione e la costanza nell’aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale e adeguato contatto con il diritto vivente, soprattutto in presenza di un sistema normativo complesso e di una produzione giurisprudenziale sempre più numerosa e sofisticata;


  • che l’intensità e la qualità specifica della formazione e dell’aggiornamento variano in rapporto al settore di esercizio dell’attività, a seconda che si tratti di attività generalista, prevalente o specialistica;


  • che il regolamento di cui infra ha riguardo all’aggiornamento per l’attività generalista e prevalente, mentre è rinviato a diverso regolamento da adottare in prosieguo la disciplina dell’aggiornamento per l’attività specialistica;


  • che, sino all’adozione di quest’ultimo, anche per gli esercenti attività “specialistica” ai sensi delle vigenti disposizioni di legge valgono gli obblighi e le modalità di espletamento dell’aggiornamento previsti per gli esercenti attività generalista e prevalente;

ha approvato il seguente


REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA


Articolo 1
Formazione professionale continua




  1. L’avvocato iscritto all’albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.


  2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.


  3. L’adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare l’attività professionale prevalente, è, altresì, condizione per la spendita deontologicamente corretta, ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico forense, dell’indicazione dell’attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.


  4. Con l’espressione formazione profèssionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Articolo 2
Durata e contenuto dell’obbligo




  1. L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d’iscrizione all’albo o del rilascio del certificato di compiuta pratica e l’inizio dell’obbligo formativo.
    L’anno formativo coincide con quello solare.


  2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
    L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo.


  3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4 di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.


  4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.


  5. L’iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l’informazione, non meno di 30 crediti formativi nell’ambito di esercizio dell’attività professionale che intende indicare.

Articolo 3
Eventi formativi




  1. l. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:
    a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
    b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
    c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine.


  2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.


  3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell’adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza.
    A tal fine:
    – appartiene alla competenza del Consiglio nazionale forense l’accreditamento di eventi da svolgersi all’estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero a richiesta dei soggetti organizzatori – quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in pi- appartiene alla competenza del Consiglio nazionale forense l’accreditamento di eventi da svolgersi all’estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero a richiesta dei soggetti organizzatori – quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in più
    – appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell’ordine territoriali l’accreditamento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.


  4. L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l’accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell’ordine locale ovvero al Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.
    A tal fine il Consiglio dell’ordine o il Consiglio nazionale forense richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta.
    In caso di silenzio protratto oltre il quindicesimo giorno l’accreditamento si intende concesso.
    Il Consiglio dell’ordine competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell’interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l’accreditamento si intenderIl Consiglio dell’ordine competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell’interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l’accreditamento si intenderà
    Il Consiglio nazionale forense puIl Consiglio nazionale forense può


  5. Ciascun Consiglio dell’ordine dà immediata notizia al Consiglio nazionale forense di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio nazionale forense ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.

Articolo 4
Attività formative




  1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
    a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
    b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
    c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
    d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame; e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’ordine competenti.


  2. Il Consiglio dell’ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e).

Articolo 5
Esoneri




  1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.


  2. Il Consiglio dell’ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
    – gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
    – grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
    – interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
    – altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.Il Consiglio dell’ordine può altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.


  3. L’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento.


  4. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo




  1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell’ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.


  2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.


  3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 7
Attività del Consiglio dell’ordine




  1. Ciascun Consiglio dell’ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.


  2. In particolare, i Consigli dell’ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa che intendono proporre nel corso dell’anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l’ordinamento professionale


  3. I Consigli dell’ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’ordine o nell’ambito delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell’esonero dalle spese di organizzazione degli eventi.


  4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli dell’ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale forense una relazione che illustri il piano dell’offerta formativa dell’anno solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un’unica relazione.


  5. I Consigli dell’ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell’anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense.

Articolo 8
Controlli del Consiglio dell’ordine




  1. Il Consiglio dell’ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.


  2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell’ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.


  3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.


  4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell’ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

Articolo 9
Attribuzioni del Consiglio nazionale forense




  1. Il Consiglio nazionale forense:
    a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo.
    b) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell’ordine a norma del precedente art. 7, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio nazionale forense, esprimendo il proprio parere sull’adeguatezza dei piani dell’offerta formativa organizzati dai Consigli dell’ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato.
    In caso di parere negativo, il Consiglio dell’ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale forense.


  2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura, la Fondazione dell’Avvocatura Italiana e la Fondazione per l’Informatica e l’Innovazione Forense:
    a) favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione con il C.S.M.;
    b) assiste i Consigli dell’ordine nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e vigila sull’adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate.

Articolo 10
Norme di attuazione


Il Consiglio nazionale forense si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.


Articolo 11
Entrata in vigore e disciplina transitoria




  1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° settembre 2007.


  2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2008.


  3. Nel primo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno d’iscrizione all’albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.


  4. L’articolo 1, comma 3 del presente regolamento si applica a partire dal 1° settembre 2008.


  5. Per il primo triennio di valutazione l’iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all’articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l’informazione non meno di 10 crediti formativi nell’ambito di esercizio dell’attività professionale che intende indicare.