MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2007, n.60
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10-5-2007
in vigore dal 25/05/2007)


Regolamento per l’adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa’ di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell’articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.


IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto l’articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge
comunitaria 2005»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente «Attuazione della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita’ illecite»;
Visto in particolare, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, concernente «Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa’ di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ illecite»;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere delle amministrazioni interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 febbraio 2007;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-1899/10.2.2.1/2005/2 del 9 marzo 2007;


Adotta
il seguente regolamento:


Art. 1.
Definizione di libero professionista




  1. All’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:

    • «f) “libero professionista”: uno dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l’attivita’ professionale in forma societaria o associativa;».

Art. 2.
Destinatari




  1. All’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente lettera:

    • «b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attivita’ in materia di contabilita’ e tributi.».

Art. 3.
Estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette




  1. All’articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:



    • «2. Il presente regolamento si applica altresi’ alle societa’ di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.».

Art. 4.
Attivita’ di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali




  1. All’articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:



    • «2-bis. L’attivita’ di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non da’ luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’articolo 9.».

Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2007


Il Ministro: Padoa Schioppa


Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 171