REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Binetti, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell’udienza del 25 gennaio 2006 tenuta a Trani, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia, iscritta al n. 171/2005 del R.G.A.C., avente ad oggetto l’opposizione avverso la distribuzione del ricavato
T R A
B. P. DI M. soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall’Avv. M. T. T. in virtù di mandato a margine della comparsa del 23 aprile 1999 ed elettivamente domiciliata in Trani alla p.zza T (c/o Avv. S. De F.);
– OPPONENTE –
E
I. G. C., spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa giusta mandato a margine della comparsa del 9 marzo 2000 dall’Avv. G. C. ed elettivamente domiciliata in Andria alla Via R. S.,, , presso il suo studio;
– OPPOSTA –
N O N C H E’
B. D. R. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa giusta mandato in atti dall’Avv. A. C. ed elettivamente domiciliata in Barletta alla P.zza C., , presso il suo studio;
– OPPOSTA –
N O N C H E’
S. P. I. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa giusta mandato in atti dall’Avv. D. C. ed elettivamente domiciliata in Barletta alla P.zza P., , presso il suo studio;
– OPPOSTA –
N O N C H E
’I. G. C. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa giusta mandato in atti dall’Avv. D. D. ed elettivamente domiciliata in Trani alla Via M. P., (c/o Avv. B.);
– OPPOSTA –
N O N C H E’
C. fallimento S. srl, in persona del curatore pro tempore, assistita e difesa giusta mandato a margine della comparsa del 15 giugno 2005 dall’Avv. C. T. ed elettivamente domiciliata in Trani (c/o Avv. N. De S.);
– OPPOSTA –
N O N C H E’
C. A., C. N., DE C. O., DI M. M., eredi A. A. e G. G.;
– OPPOSTI –
Conclusioni delle parti:
per la B. P. di M. :
precisa le conclusioni riportandosi integralmente agli scritti difensivi in atti ed a quanto dedotto ed eccepito in corso di causa;
per la curatela fall. S. :
precisa le proprie conclusioni insistendo per l’accoglimento dell’opposizione al progetto di distribuzione oggetto di contestazione per i motivi dedotto nei propri scritti difensivi. Con vittoria di spese e competenze di giudizio;
per il S. P. I. :
precisa le proprie conclusioni insistendo per il rigetto della proposta opposizione al piano di riparto prospettato perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto con condanna del fallimento opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
per la B. di R.:
si riporta a tutte le precedenti conclusioni e richieste insistendo per l’accoglimento con vittoria di spese e competenze del giudizio;
per la I. G. C.:
conclude riportandosi a tutte le precedenti richieste e conclusioni di cui chiede l’accoglimento, con la condanna dell’opponente al pagamento delle spese del giudizio;
per la I. G. C. spa :
conclude riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni come formulate in tutti i propri atti difensivi e nei verbali di causa, che qui si abbiano per integralmente trascritte e ne chiede l’integrale accoglimento; con il rigetto di ogni avversa domanda e con la condanna dell’opponente alle spese, diritti ed onorari di causa a favore di IGC spa.
Svolgimento del processo
Con contestazione formulata all’udienza del 10 giugno 2004, la B. P. di M. spa nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari riunite nn. 217/90, 218/90, 33/94, 490/94, 219/95 e 272/88 R.G.Es. promosse da V. S. di G. e C. snc in danno di C. A., C. N., P. R., A. A., G. G. e Di M. M. proponeva opposizione avverso il progetto di distribuzione disposto in data 27 novembre 2003 dal G.E. e la cui discussione per l’approvazione era fissata proprio per l’udienza del 10 giugno 2004, esponendo :
– che nel citato progetto sui cespiti di cui ai nn. 13 e 14 risultava iscritta una ipoteca di primo grado in favore della B. P. di M., giusta formalità eseguita presso la conservatoria RR.II. di Trani in data 15 ottobre 1990, ai nn. 20237 d’ordine e n. 1678 particolare, depositata nel fascicolo di parte della banca nell’ambito dell’espropriazione n. 219/95 R.G.Es., poi riunita alla n. 33/94;
-che, pertanto, il ricavato della vendita dei cespiti di cui ai lotti nn. 13 e 14 andava attribuito integralmente alla B. P. di M.;
-che, inoltre, alla distribuzione non avrebbero potuto partecipare alcuni creditori che non vantavano alcun titolo nei confronti della sig.ra A. (ad es. V. S., fall. S., O. M. G.);
-che, ancora, nella nota specifica depositata, per mero errore materiale, non erano state riportate le spese, i diritti e gli onorari relativa alla fase dell’ottenimento del decreto ingiuntivo n. 1087/90 del 13.10.1990, fino alla notifica del precetto, come documentate in atti ed indicate nell’atto di precetto stesso.
Alla stessa udienza, anche la curatela del fallimento S. srl, contestava il ridetto progetto di distribuzione evidenziando :
- -che non era stato valutato il credito privilegiato ex art. 2770 e 2777 cod. civ. in riferimento al sequestro conservativo ante causam convalidato dalla sentenza Tribunale di Trani n. 991 del 7 luglio 1994;
- – che, inoltre, la valutazione delle spese privilegiate in riferimento al sequestro conservativo ante causam convalidato con la sentenza n. 1042 del 20 novembre 1993 era notevolmente inferiore rispetto al dovuto;
- – che talune spese riconosciute come privilegiate in favore di altri creditori, non potevano godere del beneficio non essendo state compiute nell’interesse della massa dei creditori;
- -che talune pretese di altri creditori intervenuti avrebbero dovuto essere rivisitate con riferimento agli interessi.
Tutti gli altri creditori dichiaravano di approvare espressamente il progetto come formulato dal G.Es.
Con ordinanza fuori udienza del 14 luglio 2004, il Giudice dell’Esecuzione, dato atto delle contestazioni delle parti, sospendeva la distribuzione del ricavato dell’esecuzione, rimettendo le parti dinanzi a sé, come giudice della cognizione, per l’istruzione della causa di contestazione.
Nessuno si costituiva per i debitori, mentre comparivano nella fase di merito la B. d. R., l’.I. G. C., l’I. S. P. I., ribadendo la loro non contestazione al progetto di distribuzione.
Nel costituirsi nella fase di merito, il fallimento S. evidenziava, che talune spese ritenute privilegiate ex art. 2770 cod. Civ. non potevano godere del beneficio, ed in particolare quelle della B. P. di M., della I. G. C. e dell’I. S. P., nonché la circostanza che la B. C. I., la B. M. d. P. d. S., la B. d. R. e la B. N. d. L. avevano richiesto interessi usurari.
Espletati gli adempimenti di cui all’art. 183 c.p.c. (con la c.da appendice di cui all’ultimo comma della stessa norma), e 184 c.p.c., dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c., in assenza di ulteriori richieste istruttorie, le parti venivano invitate a precisare le proprie conclusioni.
La causa, dunque, sulla scorta delle sole risultanze documentali e sulle conclusioni precisate nei sensi di cui in epigrafe, veniva riservata per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
La presente controversia consiste nel merito di una opposizione proposta dal creditore procedente B. P. d. M. (nella riunita 219/95 R.G.Es.) e dall’intervenuto fallimento S., ai sensi dell’art. 512 c.p.c., al progetto di distribuzione proposto dal giudice dell’esecuzione nella procedura espropriativa immobiliare n. 217/90 + 218/90 + 33/94 + 219/95 + 490/94 e 272/98 R.G.Es., nei confronti di C. A., D. C. O., G. G., P. R., C. N., A. A., D. M. M. ed eredi D. R. C..
La contestazione della B. P. d. M. si fonda sulla circostanza che il G.Es. erroneamente avrebbe ripartito tra i creditori chirografari il ricavato dei lotti n. 13 e 14, sui quali, al contrario, l’opponente vanterebbe una ipoteca di primo grado e sulla erronea quantificazione dei diritti ed onorari in prededuzione ex art. 2770 cod. civ. nei quali non sarebbero stati contemplati quelli relativi alla fase del decreto ingiuntivo e sino all’atto di precetto.
La contestazione del fallimento S. si fonda, invece, sulla circostanza che il G.Es. avrebbe erroneamente ignorato nelle spese in prededuzione quelle relative al sequestro conservativo ante causam convalidato il 7 luglio 1994, avrebbe erroneamente riconosciuto meno di quanto richiesto per quelle relative al sequestro conservativo ante causam convalidato il 20 novembre 1993, avrebbe erroneamente riconosciuto come privilegiate le spese sostenute per il pignoramento della B. P. d. M. su un bene già pignorato e quelle per l’iscrizione giudiziale in base a decreto ingiuntivo (in relazione alla B. P. d. M., all’I. G. C., già B. A. V. e I. S. P.).
Poiché il termine ultimo per le contestazioni al progetto di distribuzione è fissato nell’udienza di discussione del medesimo prevista dall’art. 512 c.p.c., nella successiva fase di merito non può che svolgersi l’istruttoria relativa al thema opponendi cristallizzato nella medesima udienza.
Ne consegue che nel giudizio di merito non è consentita l’introduzione di alcuna nuova questione; pertanto, le successive osservazioni sollevate dal fallimento S. ed attinenti al mancato riconoscimento delle spese di registrazione delle sentenza di convalida dei sequestri, nonché alla usurarietà degli interessi richiesti e riconosciuti agli altri creditori, non possono trovare ingresso nell’odierna procedura.
Quanto, dunque, alla prima contestazione sollevata dalla B. P. d. M., essa merita accoglimento dal momento che effettivamente, dalla verifica del voluminosissimo fascicolo dell’esecuzione immobiliare, comprendente ben sei procedure riunite, è emerso che la B. P. d. M. era titolare di una ipoteca di primo grado sui beni indicati (e posti in vendita) come lotti nn. 13 e 14.
Segue che erroneamente il G.Es. nel suo progetto del 27 novembre 2003 ha precisato “che sui lotti 13 e 14 non era iscritta alcuna ipoteca, sicché sul ricavato della vendita, pari ad Euro 6.326,60 e proporzionalmente ridotto per le somme in prededuzione ex art. 2770 c.c., ad Euro 6.028,23 possono soddisfarsi in via proporzionale tutti i creditori che vantano crediti ipotecari, per la quota non soddisfatti, nonché quelli in chirografo, purché questi ultimi, tempestivamente intervenuti”; al contrario la somma richiamata di Euro 6.028,23 va attribuita alla B. P. d. M., creditore ipotecario di primo grado in ragione della garanzia iscritta in data 15 ottobre 1990 ai nn. 20237/1678.
Quanto alla seconda contestazione, non ritiene lo scrivente di accedere alla rideterminazione delle spese in prededuzione in favore della B. P. d. M., liquidate nel citato progetto di distribuzione e ritenute comprensive di tutte le voci riconoscibili come spese sostenute nell’interesse di tutti i creditori.
Passando alle contestazioni del fallimento S., va detto che per regola generale, confermata da pacifica giurisprudenza, le spese che godono del privilegio della prededuzione ex art. 2770 cod. civ. sono solo quelle effettuate nell’interesse di tutti i creditori. Ne consegue che, nell’ipotesi di sequestro conservativo, lo spese in prededuzione potranno essere solo quelle sostenute dal creditore per la procedura cautelare, funzionale proprio a garantire la conservazione del bene immobile sul quale tutti i creditori potranno poi soddisfarsi, e non certo quelle della successiva controversia per l’accertamento del diritto di credito, che, evidentemente non ha alcun effetto conservativo rispetto alla eventuale procedura esecutiva.
Sotto diverso profilo, i sequestri conservativi eseguiti in data 7 luglio 1994 e 20 novembre 1993 appaiono colpire beni già vincolati da precedenti pignoramenti e da ancor più risalenti iscrizioni ipotecarie, di modo che la loro strumentalità rispetto alla successiva procedura esecutiva non è tale da giustificare il riconoscimento del privilegio della prededuzione.
La conclusione è, allora, che il progetto di distribuzione redatto in data 27 novembre 2003 e posto in discussione all’udienza del 10 giugno 2004 va modificato esclusivamente nella parte relativa al ricavato della vendita dei lotti nn. 13 e 14 per Euro 6.028,23 che vanno attribuiti esclusivamente alla B. P. d. M., la quale diventerà assegnataria della somma complessiva di Euro 119.442,12, mentre le somme di cui ai punti nn. 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), non potranno essere più assegnate ai creditori I. G. C., V. S., fallimento S., I. S. P., Off. Mecc. G., R. e S. L..
Quanto alle spese, la complessità delle questioni involte ne consiglia l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con le contestazioni effettuati all’udienza del 10 giugno 2004 da fallimento S. e da B. P. d. M., così provvede:
- accoglie l’opposizione della B. P. d. M. e, per l’effetto, modifica il proprio progetto di distribuzione, assegnando alla medesima l’intero ricavato della vendita dei lotti nn. 13 e 14 per Euro 6.028,23 e revocando le assegnazioni effettuate ai punti nn. 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19), in favore dei creditori I. G. C., V. S., fallimento S., I. S. P., Off. Mecc. G., R. e S. L.; mandando per ogni conseguente adempimento alla Cancelleria delle Espropriazioni Immobiliari del Tribunale di Trani;
- rigetta le contestazioni del fallimento S.;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trani il 27 ottobre 2006.
Il Giudice