REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Binetti ha emesso la seguente


S E N T E N Z A


nella controversia, iscritta al n. 853/2001 del R.G.A.C., avente ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale


T R A


B. G. e D. M., rappresentati e difesi giusta mandato in calce all’atto di citazione, dall’Avv. G. S. ed elettivamente  domiciliati in Trani alla Via S. M.,   , presso il suo studio;- ATTORI –


E


Figli di M. G. e DE L. M. snc, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione del 16 giugno 2001 dall’Avv. D. C. ed elettivamente domiciliata in Trani (c/o Avv. B.);- CONVENUTA –


Conclusioni delle parti :
“…precisano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi…”


Svolgimento del processo
con atto di citazione notificato il 30 marzo 2001, B. G. e D. M. convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la “figli di M. G. e De L. M. snc”, assumendo :




  • -che per atti del notaio B. in data 28 giugno 1995 e 13 luglio 1999 avevano acquistato dalla società convenuta  due immobili e precisamente l’appartamento sito al C.so ( omissis) ,    , scala C, piano 4° ed il locale a piano terra sito al C.so ( omissis) ;


  • –che la società venditrice si era impegnata espressamente a rendere agli attori il certificato di abitabilità;


  • –che alla data della citazione ancora nessun certificato era stato reso, nonostante i numerosi solleciti;


  • –che il mancato rilascio delle certificazioni rappresentava un grave inadempimento contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto;
    – che esso attore aveva subito notevoli danni, inconseguenza della ridottissima commerciabilità dei beni in questioni, sforniti delle dette certificazioni;


  • –che, il Comune di Trani, interpellato in proposito aveva fatto conoscere l’ammontare degli oneri di urbanizzazione necessari per il rilascio dei certificati nella misura di £. 19.883.815;


  • –che, allora, il danno complessivamente subito dagli attori – comprensivo della riduzione di valore degli immobili e delle somme necessarie per conseguire le certificazioni – ammontava a £. 55.548.815.

Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi il grave inadempimento dei convenuti per la mancata consegna del certificato di abitabilità; condannare la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di £. 55.548.815 ovvero quell’altra ritenuta di giustizia; il tutto oltre alle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva la convenuta esponendo: a) che negli atti di compravendita non era previsto alcun termine specifico per la fornitura dei certificati; b) che il termine non poteva considerarsi essenziale; c) che la voce degli oneri di urbanizzazione non poteva essere computata nel risarcimento del danno essendo la stessa rimessa al venditore; d) che il quantum richiesto a titolo di risarcimento era eccessivo e non riscontrato.
Concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Espletati gli adempimenti di cui all’art. 180, 183 (con la c.d. appendice scritta di cui all’ultimo comma della stessa norma) e 184 c.p.c., con ordinanza resa in data 6 novembre 2002, il G.I. rigettava la richiesta della convenuta di chiamare in causa il Comune di Trani e concedeva l’ulteriore termine per la formulazione di nuovi mezzi di prova e documenti e termine per prova contraria.
Sulla richiesta congiunta delle parti, il G.I. invitava le medesime a precisare le proprie conclusioni.
La causa, dunque, rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni, nella prospettiva di una definizione bonaria della controversia, all’udienza del 15 febbraio 2006, sulle conclusioni precisate nei sensi di cui in epigrafe, veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.


Motivi della decisione
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nel corpo del contratto del 23 luglio 1999 si legge, infatti : “la società venditrice si impegna a completare gli adempimenti amministrativi diretti all’ottenimento del Certificato di abitabilità”.
Nonostante nell’atto non si indichi un termine entro il quale il certificato doveva essere ottenuto, il fatto che a tutt’oggi il certificato non sia stato fornito, rende superflua ogni ulteriore indagine sul rispetto di un eventuale termine, che sarebbe abbondantemente trascorso.
Inoltre, ritiene lo scrivente che, tenuto conto della particolare incidenza della mancanza del certificato di abitabilità/agibilità di un immobile sulla sua commerciabilità, l’assenza di un termine espresso comporta la facoltà del creditore acquirente di richiedere il rilascio del certificato (da ottenersi a cura del venditore dall’Amministrazione comunale) in qualsiasi momento ed, in ogni caso, come già detto, il decorso di diversi anni (sono ormai più di dieci dal primo acquisto e circa sette dal secondo) appare sufficiente a ritenere spirato ogni congruo termine.
A tal proposito, va detto che anche laddove non fosse stato espressamente previsto nelle clausole contrattuali – come nel caso della prima compravendita – l’obbligo del venditore di procurare al compratore gli atti ed i documenti necessari all’uso della cosa (e nella specie non v’è dubbio che tale sia il certificato di abitabilità) discende direttamente dalla legge ed in particolare dalla norma dell’art. 1477, co. 3 c.c..
Ne consegue che, una volta accertato che il certificato non sia stato fornito, deve concludersi per l’inadempimento dell’alienante, sulla cui gravità ed importanza non possono esservi dubbi, tenuto conto, come già detto, della limitata commerciabilità del bene e degli oneri per conseguire tali certificazione, laddove non sostenuti dal venditore.
I convenuti, pur non negando il loro inadempimento, hanno escluso una loro diretta responsabilità, assumendo che i certificati non sono stati rilasciati dal Comune di Trani in quanto tra il medesimo Ente e la società convenuta era in piedi un contenzioso (al quale gli odierni attori sono estranei) nella definizione del quale era compreso anche il rilascio dei diversi certificati.
Per questa ragione e nella prospettiva di definire tale contenzioso, che indirettamente avrebbe consentito il rilascio delle certificazioni, la causa è stata più volte rinviata, sulla scorta di documentate trattative con il Comune di Trani.
Tuttavia i tentativi sono risultati infruttuosi ed i certificati allo stato non sono stati forniti.
Rimane allora l’inadempimento della società venditrice e la responsabilità della stessa per il risarcimento del danno non avendo la stessa fornito la prova che l’inadempimento non fosse a lei imputabile.
Infatti, né nella comparsa di costituzione, né nel corso del giudizio la convenuta ha allegato, e né tanto meno dimostrato, l’esistenza di una causa a lei estranea che abbia reso impossibile l’adempimento dell’obbligazione, deducendo esclusivamente l’assenza del termine e la erroneità del quantum richiesto ed eccependo solo con la memoria ex art. 183 c.p.c. (in modo generico) e con la comparsa conclusionale (in modo più puntuale ma del tutto tardivo) una sorta di responsabilità del Comune di Trani che non avrebbe rilasciato volontariamente i detti certificati in presenza di altro e diverso contenzioso con la società convenuta.
Gli è, però, che i rapporti tra la società convenuta ed il Comune di Trani non possono rilevare nel presente giudizio atteso che, da una parte, sono stati allegati tardivamente (così come tardivamente era stata richiesta la chiamata in giudizio dell’Ente) e, dall’altra, non appaiono tali (almeno a giudicare da quanto emerge dagli atti depositati in questo giudizio) da escludere la responsabilità della società convenuta rispetto all’inadempimento dell’obbligo contrattuale nei confronti degli attori.
La domanda di risarcimento del danno va, quindi, accolta nei limiti del danno riconoscibile. Lo stesso deve tenere conto sia delle spese necessarie ad ottenere i certificati in questione, laddove, il venditore persistesse nel suo inadempimento, allo stato, attuale, sia della diminuzione di valore che gli immobili hanno subito per effetto della mancanza dei certificati, che ne precludevano sostanzialmente la commerciabilità, e può essere quantificato in via equitativa in Euro 20.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da B. G. e D. M. con atto di citazione notificato il 30 marzo 2001 nei confronti di Figli di M. G. e De l. M. snc, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, così provvede :




  1. Accoglie la domanda e, per l’effetto :



    • a)Condanna la convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 20.000,00 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo, a titolo di risarcimento danni;


  2. Condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attore delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.210,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, Euro 1.100,00 per diritti ed Euro 110,00 per esborsi, oltre IVA e CNA come per legge.

Trani, 19 ottobre 2006


Il Giudice
dott. A. Binetti