L’AVVOCATURA UNITARIAMENTE PROPONE UN CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI FORENSI

Legittimo il diritto di protesta a tutela dei diritti dei cittadini e della categoria



L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, l’Unione Camere Penali, l’Associazione Nazionale Forense, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, l’Unione delle Camere Civili, hanno inviato, oggi, alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, una proposta unitaria di Codice di autoregolamentazione per le astensioni degli avvocati dalla attività giudiziaria (in allegato). Le ragioni di questa iniziativa sono esposte in un deliberato congiunto approvato il 4 aprile scorso e che viene reso pubblico oggi (di seguito).


L’Avvocatura contesta che possa essere dettata da altri soggetti, e segnatamente dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, una regolamentazione per la astensione nel settore forense impositiva e uniforme a quella dettata per i lavoratori della Giustizia legati da rapporto di lavoro subordinato, e per questa ragione ha inteso dar vita ad un nuovo codice di autoregolamentazione, come d’altronde ha già fatto in passato.


Nonostante fino ad ora siano stati disattesi tutti gli impegni presi, è giusto ricordare che un Odg, unanime, fu votato al senato già nell’aprile del 2000 (primo firmatario Guido Calvi), nelle sedi politiche continueremo ad impegnarci affinché sia arrivi all’abrogazione della legge n. 83/00 e all’approvazione di una disciplina di legge della astensione forense rispettosa dei principi inviolabili del diritto di difesa e della tutela dei diritti in generale, e altresì dei valori di pari rango costituzionale. Nelle sedi giurisdizionali si continuerà a contrastare ogni atto di imposizione normativa o amministrativa dall’Avvocatura ritenuto illegittimo.



Roma, 17 aprile 2007


IL DELIBERATO UNITARIO


L’OUA, l’UCPI, l’ANF, l’AIGA e l’UNCC , riunite in Roma il giorno 04/04/07, al fine di determinare una posizione comune in ordine alla autoregolamentazione della astensione collettiva della attività giudiziaria,


PREMESSO




  • che la sent. 171/96 della Corte Cost. ha riconosciuto la esistenza di “un’area connessa alla libertà di associazione, che è oggetto di salvaguardia costituzionale ed è significativamente più estesa rispetto alla sciopero” (§3.1) e che tale salvaguardia “vale altresì per l’astensione dal lavoro di quei professionisti che svolgono – come gli avvocati – la propria attività in condizioni di indipendenza (§3.1, 2°); dal che derivano la peculiarità della loro posizione (§ 3.1, 3°)


  • che l’Avvocatura, pertanto, rivendica quella peculiarità che le è stata espressamente riconosciuta dalla Corte Costituzionale in quella sede e da ogni normazione anche di origine comunitaria;


  • che tale peculiarità rileva sia per l’irriducibilità dell’astensione allo sciopero, che per la disomogeneità tra loro delle figure dei soggetti partecipi alla giurisdizione (avvocato, giudice, pubblico ministero, personale amministrativo);


  • che sotto lo specifico aspetto della irriducibilità dell’astensione allo sciopero la Corte Costituzionale ha ritenuto di non poter “procedere ad una interpretazione estensiva o analogica dei diversi meccanismi contenuti nella legge…”(§3.5, 3°) e che “l’astensione degli avvocati… non rientra compiutamente, per la sua morfologia, nei meccanismi procedurali previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 13 e 14 Lg 146/90”;


  • che la Corte, peraltro, ha indicato con precisione i punti critici della disciplina nella necessità di un congruo preavviso, nell’obiettivo della ragionevole durata dei processi e nell’individuazione delle prestazioni minime essenziali da garantire;


  • che le astensioni proclamate dall’Avvocatura – invero con parsimonia e sempre a tutela e salvaguardia dei diritti e non già per ragioni corporative – si sono sempre svolte ordinatamente e nel rispetto di questi principi;


  • che in spregio alle indicazioni della Corte, il legislatore del 2000, non tenendo in alcun conto le critiche mosse dall’Avvocatura durante il percorso parlamentare, ha ritenuto di risolvere il problema con la semplice estensione della Lg 146/90 (art. 2 bis Lg 83/00) all’astensione collettiva dell’intero comparto delle professioni, ancorché lo stesso legislatore, che si era ben reso conto della improprietà della novella 83/00 per l’astensione forense, avesse contemporaneamente impegnato con l’OdG Calvi, votato in Senato il 4/4/00, il Governo a predisporre una normazione ad hoc, che, tuttavia, ancora e colpevolmente, non è stata ancora varata nonostante siano state attraversate tre legislature e diverse maggioranze;


  • che nel frattempo la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha dettato con propria delibera 02/137 del 4/7/’02 una disciplina provvisoria i cui principi l’avvocatura, con spirito di responsabilità, ha comunque rispettato, in attesa della nuova normativa preannunciata con l’ODG Calvi;


  • che, in difetto della approvazione della nuova normazione, la Commissione di Garanzia ha invece adottato la Delibera n. 07/26 del 1/2/’07 che , modificando la normativa provvisoria predetta, determina una eccessiva compressione del legittimo diritto di protesta collettiva a tutela dei diritti dei cittadini e della categoria, fino a renderlo privo di efficacia e di concreta valenza operativa;


  • che, inoltre, non appare corretto invocare, come fa la citata delibera 07/26, il principio della ragionevole durata del processo, oggi compromesso essenzialmente dal colpevole ritardo dello Stato nell’assicurare alla Giustizia le necessarie risorse umane e materiali, per inibire o limitare l’esercizio della protesta collettiva degli avvocati, considerato che le astensioni non hanno, oltretutto, mai inciso sulla durata ragionevole dei processi;


  • che l’Avvocatura, pertanto, si trova indotta a porre oggi nuovamente mano, come già fece in passato, alla disciplina di modalità e termini della propria astensione dall’attività giudiziaria, nell’ottica di salvaguardare, comunque i concorrenti valori costituzionali di pari rango;

CONSIDERATO




  • Che per le ragioni sopra esposte, l’Avvocatura, che già ha provveduto in passato ad elaborare un proprio codice di autoregolamentazione per la astensione nel settore forense, nel contestare che possa essere dettata da altri, e segnatamente dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, una regolamentazione che disciplini la materia in forma impositiva e uniforme a quella dettata per i lavoratori della Giustizia legati da rapporto di lavoro subordinato, ha inteso dar vita ad un nuovo codice di autoregolamentazione;


  • Che momenti centrali di tale autoregolamentazione sono, per un verso, la rivendicazione del proprio diritto-dovere di tutelare i cittadini nel processo e la figura dell’avvocato, nella più ampia accezione della sua natura e della sua funzione, e, per altro verso, la garanzia, proprio nell’interesse dei cittadini e dell’avvocato, dei concorrenti valori di rango costituzionale.

Ciò premesso e considerato, nel riservarsi ogni azione, nelle sedi politiche, per ottenere l’abrogazione della legge n. 83/00 e l’approvazione di una disciplina di legge della astensione forense rispettosa dei principi inviolabili posti a presidio del diritto di difesa e della tutela dei diritti in generale, contemperandoli con i valori di pari rango costituzionale, e, nelle sedi giurisdizionali, per contrastare ogni atto di imposizione normativa o amministrativa dall’Avvocatura ritenuto illegittimo,

l’OUA, l’UCCPI, l’ANF, l’AIGA, l’UNCC,


richiamando le posizioni già espresse nei documenti adottati nei confronti della predetta Delibera n. 07/26


PROPONGONO


alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sui servizi pubblici essenziali, l’allegato codice di autoregolamentazione per sollecitarne un giudizio di conformità ai principi dell’ordinamento in materia di astensione dall’attività giudiziaria







Allegato


CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE


DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI


L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (O.U.A.),
Associazione Nazionale Forense (A.N.F.)
Associazione Nazionale Giovani Avvocati (A.I.G.A)
Unione Camere Civili Italiane (U.C.C.),
Unione Camere Penali Italiane (U.C.P.I.),


congiuntamente sottopongono alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, il presente


CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE


Articolo 1
(Ambito di applicazione)




  1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell’astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati – di seguito denominata “astensione”- al fine di garantire il diritto dell’avvocatura di agire in difesa dei diritti e delle libertà costituzionali, della libertà, autonomia ed indipendenza della professione forense e degli altri diritti fondamentali dell’Avvocatura, nonché il diritto dei cittadini di cui all’art. 24 della Costituzione e ad avere assicurate le prestazioni indispensabili precisate nei successivi articoli.

Articolo 2
(Proclamazione e durata delle astensioni)




  1. La proclamazione dell’astensione, con l’indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell’astensione al Presidente della Corte d’Appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati, nonché – anche quando l’astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della Giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio Nazionale Forense. L’organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota l’iniziativa il più tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.


  2. L’organismo proclamante deve comunicare la revoca della proclamazione agli stessi destinatari di cui al comma precedente non appena deliberata, assicurando altresì la comunicazione al pubblico con le modalità di cui al punto che precede.


  3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei casi di astensione in difesa dell’ordine costituzionale di cui all’art. 2 comma 7 della l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei cittadini ed in particolare a quelli previsti dalla parte I° titolo 1 artt. da 13 a 27 della Costituzione e alle garanzie essenziali del processo ed in particolare agli artt. 111 e 113 della Costituzione.


  4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. La prima astensione non può superare otto giorni consecutivi con l’esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di questioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. Quest’ultima limitazione non vale per gli organismi forensi diversi da quelli che abbiano in precedenza proclamato l’astensione o vi abbiano aderito. In ogni caso tra il termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva avente ad oggetto i medesimi temi specifici deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell’astensione senza preavviso.

Articolo 3
(effetti dell’astensione)




  1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare per adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente regolamentazione, affinché sia valida deve essere alternativamente:

    • a) dichiarata – personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato – all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare,

    • b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, almeno due giorni prima della data stabilita, informandone gli altri avvocati costituiti.


  2. L’astensione produce efficacia e costituisce per l’avvocato diritto al rinvio dell’udienza , o dell’atto di indagine preliminare, anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all’astensione stessa. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile. L’autorità procedente è tenuta a non compiere atti dilatori del procedimento.


  3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all’udienza o all’atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, e, ove questi aderiscano alla astensione, è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.


  4. Nel processo civile, amministrativo e tributario, l’avvocato che non aderisca alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti o di cui conosca la presenza nel processo e, ove questi aderiscano alla astensione, è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.


  5. Per le udienze e gli atti di indagine preliminare che, a norma delle disposizioni della legge processuale, possono celebrarsi anche in assenza del difensore, l’astensione è pienamente legittima e consentita in quanto espressione di un diritto costituzionalmente tutelato e dunque prevalente sulle disposizioni processuali. Affinché sia valida deve essere dichiarata – personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato- all’inizio dell’udienza o dell’atto istruttorio, previa comunicazione con atto scritto trasmessa o depositata nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero almeno due giorni prima della data stabilita.


  6. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Articolo 4
(prestazioni indispensabili in materia penale)




  1. L’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

    • a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

    • b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla l. n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d’ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Articolo 5
(prestazioni indispensabili in materia civile)




  1. 1.L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

    • a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all’affidamento o mantenimento di minori;

    • b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28 della l. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001;

    • c) a controversie per le quali è stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, del r.d. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

    • d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

    • e) alla convalida per morosità di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali;

    • f) alla materia elettorale.

Articolo 6
(prestazioni indispensabili nelle altre materie)



  1. 1.L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

    • a) nei procedimenti cautelari e urgenti;

    • b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Articolo 7
(controllo deontologico)




  1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l’attuazione dell’astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 bis e 4, comma 4, della l. n. 146/1990, così come riformulati dalla l. n. 83/2000, resta ferma anche l’eventuale valutazione dei Consigli dell’Ordine in sede di esercizio dell’azione disciplinare. Gli stessi Ordini Professionali vigilano sul rispetto individuale delle regole e modalità di astensione.

Gli organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.