REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Binetti, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell’udienza del 22 febbraio 2006 tenuta a Trani, ha  emesso la seguente


S E N T E N Z A


nella controversia, iscritta al n. 751/2001 del R.G.A.C. avente ad oggetto il pagamento di somme


T R A


D. C. Veicoli Industriali, in persona del titolare Di Cugno Onofrio, assistita e difesa dall’Avv. G. T. in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Trani, alla Via P. ……………, … presso il suo studio; – ATTRICE –


E


D. N. G., rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione dagli Avv.ti F. B. e G. L. ed  elettivamente domiciliato in Trani alla Via M. ……, … (c/o Avv. Bovio); – CONVENUTO –


N O N C H E’


C. L. spa;- CONVENUTO CONTUMACE –


Conclusioni delle parti :
per l’attrice :
si riporta alle conclusioni già rassegnate;
per il convenuto D. N. :
nel reiterare tutte le eccezioni e deduzioni si riporta integralmente alle conclusioni così come rassegnate nella comparsa di risposta.


Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato il 17 – 20 marzo 2001, la ditta D. C. V. I. conveniva in giudizio D. N. G. e la C. L. spa esponendo :
– che, con commissione del 22 maggio 1998, D. N. G. aveva proposto di acquistare e la D. C. aveva accettato di vendere il veicolo tipo Schmitz-Buca Coils-3 Assi;
– che per la vendita era stato pattuito il prezzo di £. 84.000.000 IVA inclusa;
– che in conto a tale prezzo il D. Ni. aveva già versato, all’atto della proposta, la somma di £. 5.000.000, mentre il residuo, pari a £. 79.000.000 avrebbe dovuto essere versato a seguito di contratto di leasing con la società C. L.;
– che il contratto con la C. L. si era perfezionato in data 7 gennaio 1999, data in cui la D. C. V. I. aveva emesso la fattura n. 1/99 per la vendita del semirimorchio Schmitz per il prezzo di £. 84.000.000 IVA Inclusa;
– che, a fronte di tale fattura, la C. L. spa aveva versato alla D. C. l’importo di £. 71.400.000;
– che, pertanto, avendo il D. Ni. già versato la somma di £. 5.000.000, residuava a suo debito la somma di £. 7.600.000;
– che le richieste di pagamento rivolte al D. N. erano rimaste disattese;
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna del D. N. al pagamento in suo favore della somma di £. 7.600.000, oltre interessi legali, con vittoria di spese e competenze del giudizio e chiamando in giudizio la C. L. spa esclusivamente perché confermasse che l’importo di £. 7.600.000 doveva essere corrisposto dal D. N.; ovvero, in subordine, in caso di opposizione, per condannarsi la C. L. al pagamento della somma medesima, oltre spese e competenze di giudizio.
Nessuno compariva per la convenuta C. L. spa, sicché questo G.I., rilevata la regolarità della notificazione dell’atto introduttivo nei suoi confronti, ne dichiarava la contumacia.
Al contrario, alla prima udienza dell’11 giugno 2001 si costituiva il convenuto D. N. G., il quale eccepiva: a) in via preliminare, l’incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Taranto, attesa la residenza del convenuto; b) nel merito, l’inesistenza del credito, in quanto lo stesso era stato soddisfatto mediante pagamento, avvenuto all’incirca due settimane dopo il versamento della somma di £. 5.000.000, dell’ulteriore somma di £. 7.600.000 in contanti ed a mani del D. C.; c) l’inefficacia della scrittura privata del 22 maggio 1998 per essere stata ritenuta priva di efficacia dalle stesse parti contraenti.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l’incompetenza per territorio del Tribunale di Trani, per essere competente il Tribunale di Taranto, e, nel merito, accertarsi intervenuta prescrizione del diritto ovvero estinzione del credito per intervenuto pagamento, dichiararsi l’inefficacia della scrittura privata del 22 maggio 1998 e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del D. N..
Esperiti gli adempimenti di cui all’art. 180, 183 (con la c.d. appendice scritta di cui all’ultimo comma della stessa norma) e 184 c.p.c. (con la concessione dell’ulteriore termine per l’articolazione di nuove prove e documenti e per prova contraria), il G.I., con ordinanza del 19 febbraio 2003, ammetteva le richieste istruttorie, nella specie dell’interrogatorio formale del convenuto D. N. – non reso per la mancata comparizione di costui – e delle prove testimoniali, a mezzo del solo teste Andrea D. C..
Quanto ai restanti testi di parte attrice vi era rinuncia della parte, mentre quanto ai testi del convenuto, con ordinanza del 9 maggio 2005, il G.I. dichiarava la parte decaduta dalla prova ai sensi dell’art. 208 c.p.c., non essendo il procuratore comparso per l’assunzione della prova senza addurre giustificato impedimento.
Riservata in sede di decisione di merito la valutazione sulla richiesta di rimessione in termini formulata dal procuratore del convenuto all’udienza del 22 febbraio 2006, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni.
Alla medesima udienza, dunque, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.


Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare va rigettata l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto, in quanto quest’ultimo non ha prospettato la violazione di tutti i possibili criteri di collegamento e considerato che sia il luogo in cui è sorta l’obbligazione che quello in cui la stessa deve essere eseguita – Trani – conduce a questo Tribunale.
Né appare conferente il richiamo all’art. 1469 bis cod. civ. in quanto, agendo il D. Ni. nell’esercizio di attività imprenditoriale, non si versa nei rapporti tra professionista e consumatore.
Passando al merito, dalle stesse dichiarazioni delle parti, rimaste pacificamente ammesse in quanto non contestate, è emerso che in data 22 maggio 1998 il D. N. G. e la ditta D. C. V. I. stipularono un preliminare per la vendita di un veicolo industriale meglio descritto in atti, per il prezzo convenuto di £. 84.000.000 IVA inclusa.
All’atto del preliminare (o proposta d’acquisto accettata che dir si voglia) D. N. G. versò in favore della D. C. la somma di £. 5.000.000 a titolo di caparra e di anticipazione del prezzo complessivo.
Quanto alla ulteriore somma di £. 79.000.000 risulta che la C. L. spa, con la quale il D. N. nel frattempo aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria, versò alla D. C. V. I.  – a mezzo di assegno circolare versato in copia in atti – la somma di £. 71.400.000.
Appare evidente che il debito per la somma residua pari alla differenza tra il prezzo pattuito di £. 84.000.000 e quanto versato, pari a £. 76.400.000 (di cui £. 5.000.000 in contanti al momento del preliminare e £. 71.400.000 direttamente dalla C. L.), corrispondente esattamente ai 7.600.000 di lire richiesti dall’attore, sia sussistente.
Appare, altresì, evidente che la somma medesima non era a carico della C. L.. Infatti, l’accordo tra il D. N. e la C. L. era nel senso del finanziamento da parte di quest’ultima non dell’intera somma a saldo del prezzo (esclusa solo la somma di £. 5.000.000); tanto è confermato sia dal fatto che, altrimenti il D. N., a fronte della richiesta di pagamento della D. C., avrebbe potuto rivalersi nei confronti della C. L. per il mancato pagamento del saldo, cosa che non ha fatto, sia dalla lettura del contratto di leasing (pur versato solo in copia e non recante neppure una data) che prevede il finanziamento della somma di £. 70.000.000.
La conclusione è allora che il finanziamento della C. L. era limitato alla somma effettivamente versata di £. 71.400.000 e non era esteso all’intero importo; il che, peraltro, è confermato dalla difesa del convenuto, il quale, come già detto, lungi dal dedurre l’obbligo in capo alla C. L., ha eccepito esclusivamente di avere già corrisposto la somma richiesta di £. 71.400.000 in contanti ed a mani del D. C. O..
Come ognun vede, l’argomentazione difensiva del convenuto è incompatibile sia con l’eccezione di prescrizione breve presuntiva, che si basa appunto sulla presunzione dell’avvenuto pagamento per il semplice decorso di un certo tempo dalla transazione commerciale alla richiesta e viene superata proprio dalla richiesta di dimostrare l’avvenuto pagamento, sia con l’eccezione (invero poco chiara) di inefficacia della scrittura privata di proposta di acquisto, sulla base della quale, però, è sorto il debito che si assume di avere pagato; sicché non si può opporre il pagamento di un debito e dedurre l’inefficacia della scrittura posta a base del debito medesimo.
Ne consegue che entrambe le eccezioni vanno rigettate.
Quanto alla eccezione principale, quella di adempimento dell’obbligazione, va detto che il convenuto non ha assolto all’onere alla stessa incombente di provare l’avvenuto pagamento della somma di £. 7.600.000.
Infatti, la circostanza del pagamento avvenuto a mani del titolare della ditta D. C. ed in contanti non ha trovato riscontro né documentale né testimoniale. Quanto ai testimoni, l’unico teste escusso, di parte attrice, ha genericamente confermato solo i pagamenti di £. 5.000.000 del D. N. di £. 71.400.000 della C. L., negando che la ditta D. C. abbia ricevuto l’ulteriore somma di £. 7.600.000.
Quanto agli ulteriori testi di parte convenuta, la medesima parte è stata dichiarata decaduta dalla prova ai sensi dell’art. 208 c.p.c. non essendo comparso all’udienza fissata per l’assunzione il procuratore della parte che ne aveva fatto richiesta.
L’istanza di rimessione in termini e di revoca dell’ordinanza di decadenza, formulata all’udienza successiva, non può essere accolta dal momento che è onere della parte che chiede tale revoca dimostrare l’assoluta insuperabilità dell’impedimento e la legittimità dello stesso. In proposito, il procuratore del convenuto, oltre a non avere fornito riscontro dell’inconveniente occorsogli (il guasto all’autovettura che gli avrebbe impedito di recarsi in Tribunale per l’assunzione della prova) non ha dimostrato l’impossibilità di farsi sostituire per l’incombente o, quanto meno, per richiedere un rinvio o informare il Tribunale dell’impedimento medesimo.
Quanto alla prova documentale, la copia della missiva inviata, in data non indicata nell’atto, dalla D. C. V. I alla C. L. spa e per conoscenza al D. N., priva del riferimento al contratto di leasing, è inidonea a fondare gli argomenti del convenuto.
Infatti, dal testo del documento, invero oscuro (e della cui tempestività, per la verità, si dubita essendo stato presentato solo con la memoria riservata alle prove contrarie senza la dimostrazione della formazione o del rinvenimento del documento oltre il termine preclusivo) non emerge che il debito di £. 12.600.000 (£. 5.000.000 + 7.600.0000) sia stato già assolto dal D. N., ma piuttosto verosimilmente e semplicemente che i rapporti tra alienante e società di leasing dovessero ritenersi definiti, come riferisce l’unico teste escusso, fermi restando i rapporti di credito e debito tra utilizzatore e alienante.
In conclusione, mancando la prova del versamento della somma di £. 7.600.000, il debito del D. N. deve ritenersi sussistere.
Tanto comporta l’accoglimento della domanda per il pagamento della somma di £. 7.600.000, pari agli attuali 3.925,07 Euro, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a carico del solo convenuto D. N..


P.Q.M.


Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D. C. V. I., in persona dell’omonimo titolare D. C. O., nei confronti di D. N. G. e C. L.  spa, così provvede :




  1. Accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna D. N. G. al pagamento in favore della D. C. V. I. spa della somma di Euro 3.925,07 (pari a £. 7.600.000), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.


  2. Condanna D. N. G. alla rifusione delle spese processuali in favore dell’attrice che si liquidano in complessivi Euro 2.850,00 di cui Euro 1.200,00 per onorari, Euro 1.200,00 per diritti ed Euro 450,00 per esborsi, oltre IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Trani il 18 ottobre 2006.  



    Il Giudice
dott. A. Binetti