REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Binetti ha emesso la seguente


S E N T E N Z A


nella controversia, iscritta al n. 1953/2003 del R.G.A.C., avente ad oggetto la rimozione di opere e risarcimento danni


T R A


C. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta mandato a margine dell’atto di citazione, dall’Avv. G. d. Z. ed elettivamente domiciliata in Trani al C.so ……………, …, presso il suo studio; – ATTRICE –


E


E. D. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti in atti, dagli Avv.ti A. M., R. T. e G. L., ed elettivamente domiciliata in Trani al C.so ….., .., presso lo studio del primo; – CONVENUTA –



Conclusioni delle parti :
per l’attrice :
riportandosi a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito negli atti depositati e nei verbali di udienza, disattesa ogni avversa istanza ed accezione anche preliminare, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell’atto di citazione; con vittoria di spese ed onorari. In subordine, insiste nell’ammissione delle richieste istruttorie (prove testimoniali e ctu) formulate nelle memorie depositate;
per la convenuta :
precisa le conclusioni richiamando tutte quelle rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta del 26 novembre 2003 da intendersi qui riportate, nonché quanto eccepito e dedotto nei verbali di udienza; si oppone ad ogni avversa e subordinata richiesta, anche istruttoria.


Svolgimento del processo
con atto di citazione notificato il 28 – 30 luglio 2003, la C. srl conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l’E. spa, assumendo :
– di avere stipulato, in data 25 luglio 1997, con l’E. spa un contratto preliminare avente ad oggetto la costituzione di una servitù relativa ad un elettrodotto sul terreno di sua proprietà sito in Trani alla strada Prov. Andria – Trani (fg. .., part. …);
– che il 1° ottobre 2001 l’Ing. R., quale progettista delle opere da eseguirsi sul detto terreno, aveva richiesto all’E. spa la rimozione della linea elettrica realizzata;
– che in data 30 ottobre 2001 l’E. aveva risposto alla richiesta inviando un preventivo di spesa per Euro 62.460,00, IVA inclusa;
– che il 21 giugno 2002 era stata rilasciata dal Comune di Trani la concessione edilizia n. 24/02 di autorizzazione alla costruzione delle opere da eseguirsi sul suolo in questione;
– che con raccomandata a.r. del 18 settembre 2002 aveva diffidato l’E. allo spostamento della linea senza spese, in quanto il palo di sostegno in c.a.c. dei tre conduttori si trovava sulla particella 456 (ex 100) anziché su quella 459 (ex 101) per cui la convenzione non poteva essere invocata, atteso che la servitù non riguardava la p.lla 456 (ex 100);
– che con lettera del 21 novembre 2002 l’E. aveva inviato un nuovo preventivo di spesa per Euro 39.898,00;
– con ulteriore raccomandata del 24 gennaio 2003 l’attrice aveva fatto rilevare che le spese richieste nei diversi preventivi non erano, comunque, giustificate dal momento che il palo in questione non si trovava nella particella coperta dalla servitù;
– che, da ultimo, con raccomandata del 7 maggio 2003, l’E. spa aveva comunicato che con atto di cessione del 31 gennaio 2003 le linee elettriche di cui si controverteva, erano passate all’A. spa di Trani, sicché alla stessa avrebbe dovuto rivolgersi per ogni trattativa.
Tanto premesso, concludeva, chiedendo ordinarsi l’eliminazione del palo di sostegno in c.a.c. dal fondo in agro di Trani alla strada Provinciale Andria – Trani (in catasto al fg. .. p.lla 456); in subordine ordinarsi lo spostamento dello stesso palo senza spese o indennità a carico dell’attrice; condannarsi la convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa, per effetto del ritardo nella realizzazione del progetto edilizio già concessionato; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva la convenuta E. spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contestando in toto gli avversi assunti e sostenendo, in particolare, che : a) la servitù concessa con la scrittura del 25 luglio 1997 era relativa ad un palo che era stato inserito lungo il tracciato di una linea preesistente; b) la richiesta della società attrice non era stata tanto o solo quella di spostamento del palo, bensì di interramento e/o spostamento di tutte le linee esistenti sul fondo di sua proprietà, il che comportava un costo preventivato di Euro 62.460,00; b) contestata la collocazione del palo nella particella 100 del fg. .., estranea alla servitù che riguardava la p.lla 101 (il che era avvenuto perché appartenendo entrambe le particelle alla C. si era concordemente deciso di collocare il palo nella posizione più favorevole al fondo servente) l’E. aveva scorporato la somma necessaria al solo spostamento del palo, ed aveva ricalcolato la spesa preventivata nella misura di Euro 39.898,00; c) inizialmente la C. non aveva accettato l’intervento dell’E., pretendendo l’interramento di tutte le linee e solo successivamente, nell’agosto del 2003, aveva comunicato di essere interessata al solo spostamento del palo; d) nelle more, in data 31 gennaio 2003 essa convenuta aveva ceduto all’A. di Trani il ramo di azienda relativo alle attività di distribuzione di energia elettrica nell’ambito del Comune di Trani; e) tale cessione era stata comunicata all’attrice con nota del 7 agosto 2003; f) vi era il difetto di giurisdizione dell’AGO adita in relazione all’art. 7 l. 205/2000, modificativo dell’art. 33 d.lgs. n. 80/1998, sussistendo in materia di pubblici servizi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; f) vi era, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della convenuta, in relazione alla ridetta cessione del ramo di azienda all’A.di Trani; g) non vi era diritto al risarcimento del danno, dal momento che il ritardo nella realizzazione delle opere edili era riconducibile alla volontà della stessa C. di ottenere lo smantellamento di altre linee inamovibili.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell’AGO, ovvero, in via subordinata, il difetto di legittimazione passiva dell’E. e ,nel merito, rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di causa.
Espletati gli adempimenti di cui agli artt. 180 (con la concessione di termine per il deposito di note scritte ex art. 170 c.p.c.) e 183 c.p.c. (con la c.d. appendice scritta di cui all’ultimo comma della medesima norma), sulla richiesta dell’attrice di essere autorizzata a chiamare in giudizio l’A. di Trani, il G.I., con ordinanza del 5 maggio 2004, rigettava la richiesta.
Espletati gli adempimenti di cui all’art. 184 c.p.c. (con la concessione dell’ulteriore termine per la formulazione di nuove prove e documenti e termine per prova contraria), il G.I., con ordinanza del 22 – 26 aprile 2005, rigettava tutte le richieste di prova e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni
All’udienza del 6 febbraio 2006, sulle conclusioni precisate nei sensi di cui in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.


Motivi della decisione
In via preliminare va osservato che l’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata sin dalla comparsa di costituzione dalla convenuta E. spa, è stata dalla stessa espressamente rinunciata nella comparsa conclusionale, di modo che ogni approfondimento in tale senso appare ultroneo.
Passando alla seconda eccezione di carattere preliminare, la stessa può essere così riassunta. Ritiene la convenuta E. spa che, avendo ceduto, con scrittura privata autenticata in data 31 gennaio 2003, il ramo d’azienda relativo alla erogazione di energia elettrica, per quanto concerne il territorio del Comune di Trani, all’interno del quale è compreso il suolo dell’attrice in contestazione, ogni responsabilità in ordine alla dislocazione degli impianti doveva ritenersi trasferita alla detta A.. In particolare, assume l’E. che nell’atto di cessione si era precisato come “i beni costituenti il Ramo d’Azienda, si intendono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla Data di Trasferimento, con ogni inerente diritto, azione e ragione, relative pertinenze e dipendenze, servitù attive e passive eventualmente esistenti”, di modo che, a decorrere dal momento in cui la cessione era stata comunicata alla C., quest’ultima avrebbe dovuto richiedere eventuali spostamenti di linea ed in generale il rispetto delle preesistenti convenzioni soltanto all’A. di Trani e non all’E. che si sarebbe spogliata di ogni potere ed obbligazione in merito.
Ciò posto, e premesso che si conferma il contenuto dell’ordinanza del G.I. con la quale è stata rigettata la richiesta di chiamata in causa dell’A. Trani, in quanto non sussistevano effettivamente i requisiti di novità previsti dal codice di rito per la chiamata da parte dell’attore, la soluzione della eccezione di carenza di legittimazione passiva non può prescindere dalla qualificazione della domanda proposta dall’attrice.
Infatti, la C. ha richiesto, in via principale, “ordinarsi l’eliminazione del palo di sostegno in c.a.c. dal fondo in agro di Trani alla strada Provinciale Andria-Trani (riportato in catasto al fg. .. p.lla 456) per la sua illegittimità o carenza di titolo; in subordine ordinare lo spostamento senza corresponsione di spese od indennità”.
In proposito, l’attrice aveva allegato, a sostegno della domanda, che l’E. spa, dopo avere ottenuto, nell’anno 1997, la costituzione convenzionale di una servitù di elettrodotto a suo favore, aveva collocato uno dei pali di sostegno della conduttura aerea su di una porzione di terreno che, pur appartenendo alla stessa C., non era coperta dalla servitù medesima (p.lla 101 anziché 100).
Appare evidente, allora, che richiesta di rimozione o di spostamento del palo di sostegno si fonda sulla mancanza di un titolo valido, in quanto l’unico titolo in forza del quale il palo poteva essere collocato (la costituzione convenzionale della servitù del 1997) riguardava una zona di terreno differente.
In altri termini, l’attrice ha dedotto la sussistenza di una condotta illecita (perché avvenuta in assenza di un titolo giustificativo), dalla quale scaturisce una duplice obbligazione ex delicto, da una parte quella di rimuovere a richiesta e senza spese l’opera realizzata illegittimamente e dall’altra il risarcimento del danno, se e nella misura dimostrata.
Posta in questi termini la questione, le obbligazioni di cui la convenuta è stata chiamata a rispondere sono sorte al momento in cui la condotta è stata perpetrata e, pertanto, in epoca decisamente anteriore alla cessione del ramo d’azienda alla A. di Trani.
Segue che alla fattispecie vanno applicate le regole relative alla cessione di crediti e debiti nell’ambito di un contratto.
Infatti, le clausole che nel contratto di cessione dovessero trasferire sul solo cessionario tutte le obbligazioni, anche preesistenti, derivanti dai beni o dai contratti oggetto di cessione, non possono spiegare immediata efficacia vincolante nei confronti del terzo ceduto, se non alle condizioni previste dalla legge.
In particolare, a commento degli art. 1406 e ss. cod. civ. la Suprema corte ha ritenuto che “la cessione del contratto si configura essere contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia dell’accettazione dell’ultimo dei due destinatari, assumendo pertanto imprescindibile rilievo al riguardo (pure) il consenso del contraente ceduto, che, così come quello delle altre parti, può essere espresso anche tacitamente (salvo che per il contratto ceduto siano richiesti particolari requisiti di forma, in tal caso da osservarsi anche per la cessione del contratto, e, quindi, anche da parte del ceduto medesimo), pure successivamente (ma sempre che non sia venuto meno) all’accordo tra cedente e cessionario, l’accertamento della cui sussistenza costituisce peraltro indagine di fatto, rimessa al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata”. (Cass. Civ. Sez. III, 15 marzo 2004, n.  5244).
Ciò significa che per produrre l’effetto liberatorio nei confronti del cedente (indicato dall’art. 1407 cod. civ. nel momento in cui “la sostituzione diviene efficace”) occorre o una preventiva autorizzazione, seguita dalla notificazione dell’atto di cessione, ovvero la notificazione medesima, seguita dalla accettazione tacita successiva; in entrambi i casi ciò che non può mancare è la notificazione dell’atto di cessione, in quanto il terzo ceduto deve essere posto nelle condizioni di conoscere non soltanto la circostanza che il contratto e le relative obbligazioni siano state cedute ma anche le specifiche e singole condizioni.
Nel caso di specie la notificazione non è avvenuta, tale non potendosi ritenere la mera e sintetica comunicazione a lettera raccomandata semplice datata 7 maggio  2003 nella quale si da atto che “le linee elettriche interessate sono state…conferite dal 1° febbraio 2003 all’A. spa con atto di cessione del 31 gennaio 2003”.
In conclusione, non si è verificato l’effetto liberatorio rispetto al contraente cedente, in quanto non vi è stata la regolare notificazione della cessione al contraente ceduto.
Da ciò consegue che l’E. deve rispondere per le obbligazioni sorte in epoca precedente alla cessione e conseguenti ai contratti relativi alle linee cedute.
Inoltre, non può trascurarsi che l’individuazione del titolo di responsabilità non tanto nel mancato rispetto di una clausola contrattuale, bensì nell’avere agito in assenza di legittimazione contrattuale e, quindi, con condotta illecita ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. potrebbe comportare una responsabilità ascrivibile al solo autore – E. spa – e non rientrante nell’oggetto della cessione.
Anche sotto questo punto di vista la convenuta e non l’A. deve ritenersi obbligata alla rimozione ed all’eventuale risarcimento del danno.
Quanto precisato comporta il rigetto della eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva e contestualmente l’accoglimento della domanda di rimozione o spostamento del palo in contestazione – non avendo, nel merito – mai negato l’E. di avere collocato il detto palo al di fuori dell’area coperta dalla servitù (pur avendo allegato – senza provarlo – che tale collocazione era avvenuta su proposta concorde delle parti e proprio per agevolare il fondo servente).
Se non che, la pronuncia su detta domanda è divenuta ultronea, in quanto, a piena conferma della fondatezza della domanda, l’E.l nelle more del giudizio ha provveduto alla rimozione del palo che, a dire dell’attrice, rendeva impossibile la realizzazione di una costruzione già munita di concessione edilizia, sia pure dietro l’esborso di una somma di denaro.
Pertanto, le domande residuate sono, da una parte, la restituzione della somma pagata per la rimozione del palo che sarebbe dovuta avvenire senza spese e, dall’altra, il risarcimento del danno per il ritardo nella costruzione, dovuto proprio al rifiuto dell’E. di rimuovere il palo in questione.
Ebbene, quanto alla prima domanda, la accertata illiceità della condotta dell’E., che aveva collocato il palo nella proprietà altrui, senza essere legittimato dalla servitù convenzionale (che copriva area diversa), avrebbe comportato l’obbligo di rimozione a cura e spese della convenuta, di modo che gli esborsi sostenuti dalla C., laddove richiesti esclusivamente per la rimozione del palo, devono essere restituiti alla stessa.
Quanto alla domanda risarcitoria vera e propria, va detto che la società C., ai fini di realizzare un capannone artigianale a carattere produttivo sul suolo di sua proprietà (ed oggetto del presente giudizio) aveva chiesto ed ottenuto il rilascio della concessione edilizia n. 24/2002 del 21 giugno 2002, in pari data notificata al richiedente.
Poiché le linee elettriche esistenti sul suolo avrebbero potuto interferire con la costruzione, sin dal 1° ottobre 2001 la C. aveva richiesto all’E. la rimozione di dell’intera linea elettrica (senza specifico riferimento al palo di sostegno di cui è causa). Solo dopo avere ricevuto il preventivo di spesa dell’E., ammontante a Euro 62.460,00, la società attrice aveva evidenziato, nella nota del 18 settembre 2002, la irregolarità del posizionamento del palo di sostegno più volte citato, pur insistendo nella rimozione dell’intera linea.
Ricevuto in risposta un nuovo preventivo di spesa, riferito evidentemente al solo spostamento della linea e con esclusione della voce relativa al palo di sostegno, per un ammontare di Euro 39.898,08, la società C. ha insistito per la rimozione dell’intera linea, sino a quando, nel novembre del 2003, a seguito anche di contatti con l’A. di Trani, ha rimesso la somma di Euro 20.354,74 “per lo spostamento sia della linea MT che di quella BT”.
Ed allora, per un verso, si conferma che della somma sborsata, compete alla C., a titolo di rimborso, solo quella relativa alla rimozione o spostamento del palo, ché solo di questo si è fatta questione nell’odierno giudizio, e non certo quella concernente lo spostamento della restante linea, della cui legittimità mai si è discusso nella presente controversia, e, per l’altro, emerge come la presenza del palo in posizione illegittima, da una parte, è stata indicata come impedimento alla realizzazione del capannone solo a partire dalla comunicazione del 18 settembre 2002 ed insieme alla presenza dell’intera linea elettrica, e, dall’altra, non appare come determinante a provocare il danno lamentato, in quanto, occupando l’edificando (ormai presumibilmente edificato) capannone sia la p.lla 101 che quella 100, il palo avrebbe impedito la costruzione anche se posizionato correttamente.
In altri termini, non era solo il palo di sostegno e non era la posizione del palo nella p.lla 101 ad impedire la costruzione del capannone ma l’intera linea elettrica.
Poiché l’oggetto del presente giudizio era la rimozione del palo posizionato illegittimamente ed il risarcimento derivante unicamente da tale illegittima posizione, la domanda di rimozione va accolta e, constatata l’avvenuta rimozione a spese della C., va accolta anche quella di restituzione degli esborsi, sia pure nei limiti della somma effettivamente occorrente per l’eliminazione del solo palo, oltre gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, mentre quella risarcitoria va rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, la complessità delle spese in fatto ed in diritto ne comporta l’integrale compensazione tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da C. srl, con atto di citazione notificato il 28 – 30 luglio 2003 nei confronti di E. spa, così provvede :




  1. Accoglie la domanda di rimozione e spostamento del palo di sostegno in c.a.c. dal fondo in agro di Trani alla strada provinciale Andria – Trani (fg. .. p.lla 456) e, accertata la rimozione già avvenuta nelle more del giudizio a titolo oneroso, condanna la convenuta alla restituzione in favore dell’attrice delle somme ricevute per la sola rimozione del palo in questione, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;


  2. Rigetta la domanda di risarcimento danni dell’attrice;


  3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Trani, 17 ottobre 2006.        


Il Giudice
       Dott. A. Binetti