MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2007
Modifica delle tariffe dell’imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.
(pubbilcato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02 marzo 2007)


IL VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto l’art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite, a parita’ di gettito, le tariffe dell’imposta di bollo dovuta sugli atti per i quali il comma 3 dello stesso art. 1 dispone l’estensione delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
Visto il provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, emanato il 6 dicembre 2006, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante disposizioni concernenti l’utilizzo di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell’art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che ha apportato le modifiche, conseguenti all’introduzione delle procedure telematiche, alla disciplina dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l’attribuzione all’on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
Ravvisata la necessita’ di determinare, a parita’ di gettito, gli importi dell’imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti trasmessi per via telematica, tenendo conto, ove occorrente, degli adempimenti ad essi correlati;


Decreta:


Art. 1.




  1. 1. Alla tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) nell’art. 1 il comma 1-bis, e’ sostituito dal seguente:


      • «1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle societa’ e degli enti diversi dalle societa’, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalita’ ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l’iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del codice civile:


        1. per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonche’ atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: euro 230,00;

        2. per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalita’ nel registro delle imprese: euro 300,00;

        3. per tutti gli altri atti che comportano formalita’ nei pubblici registri immobiliari: euro 155,00;

        4. per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalita’ nel registro delle imprese: euro 225,00;

        5. per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499): euro 125,00;

        6. per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalita’ nel registro delle imprese: euro 195,00»;

    • b) nella colonna delle note, relativamente al comma 1-bis dell’art. 1, in corrispondenza dei punti 1) e 2) del medesimo comma 1-bis, sono inseriti, rispettivamente, i seguenti punti:


      1. «Quando la formalita’ ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell’atto al quale conseguono e’ dovuto l’importo pari alla differenza tra l’imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

      2. Quando la formalita’ ipotecaria, la voltura catastale e l’acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste successivamente alla registrazione dell’atto al quale conseguono e’ dovuto l’importo pari alla differenza tra l’imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.»;

    • c) nell’art. 1, dopo il comma 1-bis, e’ aggiunto il seguente:


      • «1-bis.


        1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:


          1. per gli atti propri delle societa’ e degli enti diversi dalle societa’ non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell’atto e la domanda per il registro delle imprese: euro 156,00;

          2. per le procure, deleghe e simili: euro 30,00;

          3. per gli atti di cessione di quote sociali: euro 15,00;

          4. per tutti gli altri atti: euro 45,00»;

    • d) all’art. 3, comma 2-bis, dopo le parole «art. 1, comma 1-bis», sono aggiunte le seguenti: «, dal comma 2-ter del presente articolo»;

    • e) all’art. 3, dopo il comma 2-bis, e’ aggiunto il seguente:


      • «2-ter. Formalita’ richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:


        1. per ogni formalita’ di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonche’ per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell’atto ad uso formalita’ ipotecaria e l’iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del codice civile: euro 108,00;

        2. per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalita’ nei registri immobiliari: euro 15,00»;

    • f) nella colonna del modo di pagamento relativamente al comma 2-ter dell’art. 3 e’ inserito il seguente punto:


      1. «Mediante versamento da eseguire con le stesse modalita’ previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l’esecuzione delle formalita’ per via telematica.»;

    • g) nella colonna delle note relativamente al comma 2-ter dell’art. 3, e’ inserito il seguente punto:


      1. «L’imposta non si applica se in sede di registrazione dell’atto e’ stata corrisposta l’imposta di cui all’art. 1, comma 1-bis.».

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2007


Il vice Ministro: Visco