TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Promiscua
Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua – composto dai signori magistrati :




  • dr. Luciano Guaglione    Presidente


  • dr. Alberto Binetti     Giudice relatore


  • dr. Livio Lattanzio G.O.T.    Giudice

a scioglimento della riserva formulata all’udienza dell’11 ottobre 2005 ha emesso la seguente


ORDINANZA


Nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari del cont. al n. 2074  R.G. 2005


TRA


B. A., rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso dall’Avv. F. S. ed elettivamente domiciliata in Trani alla Via —–, n. — (c/o studio Avv. ——).-RICORRENTE-


E


R. N., rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell’istanza del 20 aprile 2005 dall’Avv. M. T. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Molfetta al C.so ———-, –; -RESISTENTE-


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La questione di cui deve occuparsi il Collegio è stata introdotta con ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 6 l. n. 431/98, il quale richiama espressamente l’art. 618 c.p.c., avverso il provvedimento emesso dal Giudice di Molfetta in data 25 luglio 2005.
In particolare, la sig.ra B. A., proprietaria di un appartamento sito in Molfetta alla Via ———-, –, piano terra, concesso il locazione con contratto del 1° febbraio 1997, scadente il 31 gennaio 2001, al sig. R. N., aveva consentito – omettendo la formale disdetta – che alla prima scadenza il contratto si rinnovasse sino alla nuova scadenza del 30 gennaio 2005 e, con raccomandata del 10 ottobre 2003 aveva intimato formale disdetta, proponendo in data 31 marzo 2004 dinanzi al Giudice di Molfetta la licenza per finita locazione, che, in assenza di opposizione, veniva convalidata all’udienza dell’11 maggio 2004, a seguito della quale il giudice aveva concesso un termine di proroga di sei mesi, fissando la data del rilascio al 31 luglio 2005.
In data 20 aprile 2005 il R. aveva proposto istanza di ulteriore proroga ai sensi dell’art. 6 commi 4° e 5°, l. n. 431/98, sulla quale il giudice di Molfetta aveva provveduto accogliendo l’istanza e concedendo la proroga di mesi 18, così facendo slittare la data del rilascio al 30 gennaio 2007.
Deduce la ricorrente che l’istanza di proroga sarebbe inammissibile in quanto limitata temporalmente al solo periodo di 180 giorni dall’entrata in vigore della l. m. 431/98.
SI è costituito il R. deducendo, al contrario l’applicazione in via ordinaria della proroga ex art. 6 co. 4 l. 431/98 e chiedendo la conferma del provvedimento opposto.


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La questione merita una soluzione sul piano squisitamente giuridico, dal momento che la scansione temporale degli eventi, come anche il possesso dei requisiti ex art. 6, co. 5 l. n. 431/98 in capo al R. non é stato posto in discussione.
Orbene, il comma 4 dell’art. 6 l. n. 431/98 stabilisce espressamente che “per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione, emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con l’istanza rivolta al tribunale competente ai sensi dell’art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5°”.
Come appare evidente, la lettera della norma non stabilisce quale sia il termine entro il quale ciascuna istanza possa essere proposta, sicché il conduttore potrebbe, in un qualsiasi momento antecedente all’esecuzione per rilascio, avvalersi della facoltà; né, soprattutto, vi è una delimitazione temporale di efficacia della norma.
Stando alla semplice lettura del testo sembrerebbe che la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell’esecuzione per rilascio successiva a quella già stabilita ex art. 56 l. 392/78 si estenda a tutti i provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, emessi successivamente all’entrata in vigore della l. n. 431/98.
La conclusione non è affatto pacifica, come può agevolmente dedursi da un pur breve esame delle pronunce in subiecta materia negli ultimi anni.
Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sent. n. 482 del 9 novembre 2000 (citata anche dalle parti in causa) secondo cui “l’art. 6 della legge n. 431 del 1998, che disciplina il rilascio degli immobili, si caratterizza per la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti, poiché contiene disposizioni volte a regolare e a definire situazioni sorte nel vigore delle precedenti normative e circoscrive il proprio ambito di operatività ai comuni ad alta tensione abitativa…” di modo che, sulla scorta di tale principio interpretativo dovrebbe sostenersi che siano affette da illegittimità costituzionale anche le previsioni contenute nell’art. 6 che consentono il differimento ulteriore dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, emessi dopo l’entrata in vigore della legge n. 431/98, nella parte in cui non sia posto un limite temporale alla loro applicabilità.
Ed infatti, per la validità solo transitoria della norma si sono espressi Trib. Venezia, Sez. II, decr. 5 giugno 2000, in Arch. Loc. 2000, 607, secondo cui “la rifissazione della data di esecuzione come precisata dall’art. 6, quarto comma, L. n. 431/98, attiene ai soli provvedimenti emessi entro il 27 giugno 1999, mentre ai provvedimenti emessi successivamente si applica esclusivamente la disposizione dell’art. 56 L. n. 392/78, che non è stato abrogato ed adempie la alla specifica funzione di regolare l’esecuzione in relazione alle situazioni delle parti”; Trib. Mantova, Ord. 22 gennaio 2001, in Arch. Loc. 2001, 695, secondo cui “il sistema delineato dal quarto comma dell’art. 6 L. n. 431/98 non è suscettibile di applicazione in via ordinaria avendo, invece, natura transitoria, come si evince dalla mancata inclusione dell’art. 6 nei commi secondo e terzo dell’art. 1 del medesimo provvedimento legislativo che individuano il campo di applicazione della legge”; ma anche e nello stesso senso Trib. Venezia, 16 novembre 1999, Trib. Milano 15 novembre 1999, in Arch. Loc. 2000, 301, Trib. Roma, 23 febbraio 2001, inedita, Trib. Brescia 30 giugno 2000 e 7 agosto 2000, in Arch. Loc. 2000, 929;  e da ultimo Trib. Salerno, IV Sez. Civ., 29 settembre 2002, in Rass. Loc. 2002 596, secondo cui “la rifissazione del termine dell’esecuzione degli sfratti dalle abitazioni, di cui all’art. 6, commi 3, 4 e 5, L. 431/98 è ammissibile per i soli provvedimenti emessi entro il 27 giugno 1999, mentre ai provvedimenti emessi successivamente si applica esclusivamente l’art. 56 L. 392/78, che non è stato abrogato e adempie alla specifica funzione di regolare l’esecuzione in relazione alle situazioni delle parti”.
Mentre per una interpretazione intermedia è possibile segnalare Trib. Udine, 30 giugno 2000, in Arch. Loc. 2000, 931, secondo cui “la disciplina di cui all’art. 6, quarto comma, della L. n. 431/98 non si applica ai soli provvedimenti emessi entro il 27 giugno 1999, bensì anche a quelli pronunciati successivamente a tale data, ma concernenti un rapporto di locazione cessato ai sensi della L. n. 392/78”; e nello stesso senso Trib. Torino, 9 maggio 2000, in Arch. Loc. 2000, 609 e Trib. Vicenza, 5 febbraio 2001, in Arch. Loc. 2001, 450.
Né si può ignorare che sono state espresse voci di segno contrario sia in dottrina che in giurisprudenza.
Secondo Trib. Nocera Inferiore, 26 ottobre 2001, in Rass. Loc. 2002, 596, “alle esecuzioni comunque da iniziare dopo il 27 giugno 1999, indipendentemente dalla data dell’ordinanza di rilascio è applicabile il meccanismo di rifissazione del giorno dell’esecuzione, di cui al quarto comma dell’art. 6 L. n. 431/98”; nello stesso senso è da leggere Trib. Pordenone, 3 maggio 2000, in Arch. Loc. 2001, 586, che pone l’attenzione sul dato letterale.
Infatti, i fautori della natura ordinaria del meccanismo di rifissazione di cui all’art. 6 comma 4, L. 431/98 assumono che nel silenzio del legislatore, deve ritenersi che il meccanismo di rifissazione in questione possa trovare ingresso anche in riferimento a tutti i provvedimenti pronunciati dopo la scadenza del termine di sospensione legale di cui al comma 1 del medesimo articolo e che la tesi in parola sia la più logica in quanto poggiata sulla lettera della norma, escludendo complesse e macchinose interpretazioni, alla ricerca della volontà del legislatore (anziché della legge) per tramite di un’esegesi non piana.
Ritiene questo Collegio che l’interpretazione più estensiva, affidata al solo dato letterale, non possa essere accolta a fronte di elementi ben più consistenti che depongono nel senso della interpretazione più restrittiva, non a caso prevalente nella giurisprudenza di merito.
In particolare, nell’interessante pronuncia del Tribunale di Salerno del 29 settembre 2002, già citata in massima, si evidenziano i motivi per cui lo stesso Tribunale dopo un iniziale orientamento favorevole alla natura ordinaria e non transitoria del meccanismo di rifissazione ex art. 6 co. 4, l. 431/98 (basato essenzialmente sulla autonomia del comma 4 della norma in commento, rispetto ai primi tre commi) ha ritenuto di cambiare opinione.
In primo luogo, si richiama l’autorevole posizione della Corte Costituzionale n. 482/00 già citata; quindi, viene evidenziata la sostanziale pacificità dell’orientamento contrario nelle pronunce di merito – che sono quelle già citate da questo collegio – e che si basano sulle seguenti considerazioni : a) la normativa è destinata a sostituire altra, di natura temporanea, anche se oggetto di numerose proroghe; b) la sua applicazione è limitata ad alcune categorie di provvedimenti, per le sole località specificate nella norma e con riguardo alle sole locazioni abitative; c) la delimitazione contenuta nel comma 1 dell’art. 6 cit. va intesa in senso generale; d) l’art. 56 l. 392/78 non è stato abrogato e continua ad avere vigore; e) l’intenzione del legislatore era quella di predisporre un sistema che consentisse maggiori certezze giuridiche in ordine alla riconsegna dell’immobile; f) la ratio della disciplina verrebbe vanificata da una interpretazione che consentisse di procrastinare in via ordinaria e per effetto dell’applicazione combinata degli artt. 56 l. 392/78 e 6, comma 4 L. 431/78 la riconsegna dell’immobile sino ad un massimo di trenta mesi dall’adozione del provvedimento esecutivo ovvero dalla scadenza del contratto; g) la stessa ratio sarebbe vanificata anche perché i proprietari, dinanzi alla prospettiva della possibilità del conduttore di conseguire una doppia rifissazione del termine per il rilascio, sarebbero ancor meno indotti a stipulare contratti di locazione; h) l’ammissibilità di una rifissazione illimitata potrebbe comportare una irragionevole protrazione della validità della normativa anche al di là dell’ambito territoriale originario e finanche per i contratto non abitativi; ed infine si pone in luce l’evoluzione normativa degli ultimi anni : “a differenza di quanto poteva sembrare in un primo momento (e comunque al momento in cui la legge 431/98 era stata emanata), la tutela di particolari categorie disagiate, dapprima, appunto affidata solo al meccanismo della graduazione giudiziale di cui ai commi 3, 4 e 5 della legge citata, risulta di fatto ora garantita dal diverso e vetusto sistema della sospensione secca, imposto dapprima dal D.L. 25 febbraio 20000, n. 32 … e poi soprattutto dall’art. 80, commi 22-24, della L. 23 dicembre 2000, n. 3888, a più riprese prorogato e, da ultimo, fino al 30 giugno 2002 (dal D.L. 450/01, conv. con modif. in L. 14/02). La scelta del legislatore – che oltretutto è stata confermata  con il recente D.L. 20 giugno 2002, n. 122 (di recente convertito in legge, con modificazioni relative peraltro ad altre disposizioni), con ulteriore proroga della sospensione secca – sembra insomma militare nel senso dell’abbandono della graduazione come mezzo di intervento sull’emergenza abitativa e del recupero di sistemi tradizionali, meno raffinati,  ma più immediati, e che oltretutto individuano diverse categorie di cittadini meritevoli di maggior tutela; a quest’ultimo riguardo, è chiaro come le precisioni di cui all’art. 6, co. 5, L. 431/98 e quelle di cui all’art. 80, comma 20, cit… non coincidano affatto; e si ricorderanno i dubbi interpretativi sul coordinamento tra le due normative. SI assiste, in sostanza, e sulla base dell’evoluzione normativa successiva, alla conferma – per quanto appunto ex post – della correttezza originaria dell’interpretazione di un ambito spaziale e temporale assai limitato per la graduazione giudiziale del giorno dell’esecuzione, prevista dai commi 3 e 4 (nonché per le particolari categorie di disagio sociale, comma 5) dell’art. 6 della L. 431/98”.
Né assume rilievo la normativa citata dall’opposto di cui al D.L. 25 febbraio 2000, n. 32 sia per le considerazioni testè riportate, sia perché la stessa giurisprudenza ha già precisato che “dal coordinamento dell’art. 1, secondo comma, D.L. n. 32/2000 con l’art. 6, comma quinto, L. 431/1998 deriva che soltanto ove già intervenuto un provvedimento di dilazione del rilascio motivato dalle ragioni di cui all’art. 6 comma 5 cit., possa applicarsi l’ulteriore dilazione di 9 mesi stabilita per legge, perché nei casi in cui <entro e non oltre> i trenta giorni dallo scadere della sospensione legale di cui all’art. 6, comma 3, non sia stata fatta istanza di dilazione non vi sono <provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 6, comma 5> che possano vedere differita la data di esecuzione” (Tribunale La Spezia, Ord. 22  giugno 2000, in Arch. Loc. 2000, 607)
Le argomentazioni che precedono portano questo Collegio ad aderire alla conclusione secondo cui la rifissazione di cui all’art. 6  commi 3, 4 e 5 L. 431/98 è ammissibile per i soli provvedimenti emessi entro il 27 giugno 1999, mentre ai provvedimenti emessi successivamente si applica esclusivamente l’art. 56 l. 392/78.
Poiché nel caso di specie l’istanza è stata presentata soltanto il 20 aprile 2005, la stessa è inammissibile.
Tanto comporta l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento del provvedimento di proroga emesso dal Giudice di Molfetta il 25 luglio 2005.
Quanto alle spese, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche involte, le stesse vengono integralmente compensate tra le parti.


P.Q.M.


1)Accoglie il ricorso proposto con atto del 2 agosto 2005 e, per l’effetto, annulla il provvedimento di proroga del Giudice di Molfetta del 25 luglio 2005;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, il 25 ottobre 2005.








Il Giudice Est.
Dott. A. Binetti


Il Presidente
Dott. L. Guaglione