TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Promiscua


Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua – composto dai signori magistrati :




  • – dr. Erasmo Paulangelo   Presidente


  • – dr. Luciano Guaglione   Giudice


  • – dr. Alberto Binetti    Giudice rel.

a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 9 maggio 2006 ha emesso la seguente



ORDINANZA


Nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari del cont. al n. 752 R.G. 2006


TRA


P. P. e T. B., rappresentati e difesi per mandato a margine del ricorso dall’Avv. C. T. ed elettivamente domiciliati in Trani alla Via —–, n. — (c/o studio Avv. ——–); -RICORRENTI-


E


P. P., rappresentato e difeso giusta mandato a margine della comparsa di costituzione del 28 aprile 2006 dall’Avv. G. S. ed elettivamente domiciliato in Trani alla Via ——, — (c/o studio Avv. ——-); -RESISTENTE-


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La questione di cui deve occuparsi il Collegio è stata introdotta con ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 6 l. n. 431/98, il quale richiama espressamente l’art. 618 c.p.c., avverso il provvedimento emesso dal Giudice di Molfetta in data 6 marzo 2006.
In particolare, ai sig.ri P. P. e T. B., conduttori di un appartamento sito in Molfetta alla Via ———–, –, secondo piano, concesso il locazione con contratto del 1° giugno 1997, scadente il 31 maggio 2005, dal proprietario sig. P. P., era stato consentito – omettendo quest’ultimo la formale disdetta – che alla prima scadenza il contratto si rinnovasse sino alla nuova scadenza del 31 maggio 2005 e, successivamente, con raccomandata del 25 giugno 2004, era stata intimata formale disdetta, proponendo sempre il locatore in data 12 gennaio 2006, dinanzi al Giudice di Molfetta, la licenza per finita locazione, che, nonostante l’opposizione, veniva convalidata, con il provvedimento oggi impugnato, con il quale veniva fissata la data del rilascio al 31 maggio 2006.
In data 16 marzo 2006, i P. – T. hanno proposto ricorso ai sensi del combinato disposto dagli artt. 56 l. 392/78, come modificato dall’art. 7 bis del d.l. 13 settembre 2004, convertito nella l. 240/2004, e 6, co. 4 l. 431/98.
Deducono i ricorrenti che contraddittoriamente ed erroneamente il primo giudice ha rilevato la presenza di pronunce giurisprudenziali in favore della tesi dagli stessi prospettata, senza però trarne la conseguenza di un rigetto della convalida della licenza per finita locazione, e soprattutto ha ignorato le esigenze abitative dei conduttori, fissando un termine eccessivamente ridotto per il rilascio.
Si è costituito il P. deducendo, al contrario, la parziale inammissibilità del ricorso e l’infondatezza dello stesso.


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In via preliminare, va rilevato che il richiamo espresso del novellato art. 56 l. 392/78 al comma 4 dell’art. 6 l. 431/98, laddove introduce la possibilità di adire diverso giudice per censurare il provvedimento di rilascio (qualunque sia la forma da questo assunta) nei limiti del termine assegnato per il rilascio medesimo, ed il richiamo di quest’ultimo, anch’esso espresso, all’art. 618 c.p.c., comporta che l’odierna impugnazione doveva essere proposta al Collegio, ma nelle forme e, soprattutto, nei termini previsti dal codice di rito per le opposizioni agli atti esecutivi (richiamate con l’art. 618 c.p.c.).
Poiché, a decorrere dal 1° marzo 2006, in virtù della recentissima riforma del processo civile di cognizione e di esecuzione, il termine originariamente di soli cinque giorni è stato modificato in venti giorni, a decorrere sempre dalla conoscenza dell’atto da impugnare, e tenuto conto che il provvedimento del giudice di Molfetta è stato comunicato in data 9 marzo 2006, il ricorso presentato il successivo 16 marzo 2006 si appalesa tempestivo ed ammissibile.
Ciò posto, va detto che l’indagine del Collegio deve essere necessariamente circoscritta al solo aspetto del provvedimento impugnato che riguarda la fissazione del termine per il rilascio, in quanto è proprio il novellato art. 56 l. 392/78 che, nel prevedere la possibilità dell’impugnazione, limita alla sola individuazione del termine l’oggetto del ricorso medesimo; di modo che tutte le questioni relative alla fondatezza dell’opposizione risultano estranee all’odierno esame del Tribunale.
A questo punto, va precisato che, in proposito, il primo giudice non si è sottratto all’onere di motivazione imposto dal nuovo art. 56 citato sul contemperamento degli interessi del locatore e del conduttore, anch’esso introdotto dalla normativa citata, evidenziando espressamente le ragioni per le quali ha individuato nel 31 maggio 2006 la data del rilascio.
Non rileva, di conseguenza, il Collegio alcun vizio di omessa motivazione da parte del primo giudice.
Nel merito, inoltre, il Tribunale condivide gli assunti del giudice di Molfetta, laddove questi pone in rilievo il fatto che dalla data della disdetta (25 giugno 2004) a quella prevista per il rilascio (31 maggio 2006) intercorrono quasi due anni, durante i quali i conduttori avrebbero potuto risolvere definitivamente il problema abitativo, ottenendo il rilascio dell’immobile dagli stessi acquistato ancor prima della disdetta nei loro confronti ed occupato da conduttori con contratto in scadenza naturale al 31 marzo 2006; mentre l’odierno resistente si trova nella necessità di rilasciare l’appartamento dallo stesso occupato proprio entro il 31 maggio 2005.
Tanto comporta il rigetto dell’opposizione.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.


P.Q.M.


1)Rigetta il ricorso proposto con atto del 16 marzo 2006;


Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, il 23 maggio 2006.







Il Giudice Est.
Dott. A. Binetti


Il Presidente
Dott. E. Paulangelo