TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Promiscua


Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua – composto dai signori magistrati :




  • – dr. Luciano Guaglione   Presidente


  • – dr. Alberto Binetti    Giudice relatore


  • – dr. Livio Lattanzio G.O.T.  Giudice

a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 28 novembre 2006 ha emesso la seguente


ORDINANZA


Nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari del cont. al n. 1922 R.G. 2006


TRA


C. C., rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso dagli Avv.ti G. e G. R. ed elettivamente domiciliata in Trani alla Via ———, n. -, presso il loro studio.-RICORRENTE-


E


D. V. L., V. D. D. A., quali eredi di V. G., rappresentati e difesi giusta mandato a margine della comparsa del 4 ottobre 2006 dall’Avv. N. R. T. ed elettivamente domiciliati in Trani alla p.zza ————-, — (c/o Avv. ——);-RESISTENTE-


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La questione di cui deve occuparsi il Collegio è stata introdotta con ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 6 l. n. 431/98, il quale richiama espressamente l’art. 618 c.p.c., avverso il provvedimento emesso dal Giudice di Trani in data 6 giugno 2006.
In particolare, il dr. G. V., proprietario di un immobile costituente una depandance della villa dallo stesso abitata, dependance concessa in locazione alla sig. C. C., la quale svolgeva le mansioni di collaboratrice domestica in favore dello stesso V., una volta risolto il rapporto di lavoro, aveva convenuto in giudizio la C. per ottenere la convalida dello sfratto.
Definita la controversia, sorta a seguito dell’opposizione della conduttrice con sentenza del 14 dicembre 2005, che aveva rigettato l’opposizione medesima ed intimato il rilascio, in data 27 gennaio 2006, la C. aveva proposto istanza di ulteriore proroga ai sensi dell’art. 6 comma 4°, l. n. 431/98, sulla quale il giudice di Trani aveva provveduto rigettando l’istanza.
Deduce la ricorrente che il provvedimento del giudice di Trani, reso in data 6 giugno 2006, sarebbe carente di motivazione ed, in ogni caso, erroneo nella parte in cui stringatamente aveva ritenuto “l’inapplicabilità al caso di specie della normativa invocata dalla ricorrente”.
Si sono costituiti gli eredi del dr. G. V. deducendo, al contrario, la correttezza del provvedimento impugnato e chiedendone la integrale conferma.


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La questione non può prescindere dalla circostanza, emersa in sede di discussione dinanzi al Collegio, che, nelle more, il rilascio dell’appartamento è già avvenuto, sicché risulta venuto meno l’interesse della ricorrente ad una pronuncia sulla proroga del termine di rilascio.
Ciò appare sufficiente per ritenere cessata la materia del contendere.
In ogni caso, parte resistente, pur non contestando la detta circostanza, ha chiesto una pronuncia sulle spese che deve conseguire all’accertamento, sia pure virtuale, della fondatezza della domanda della ricorrente e, quindi, sulla eventuale soccombenza.
Sul punto va detto che il primo giudice, sia pure succintamente, ha motivato il rigetto della richiesta di proroga, ritenendo non applicabile al caso de quo la normativa invocata (art. 6 co. 4 l. 431/989.
In effetti, sotto un primo punto di vista, non va trascurata la circostanza che il rapporto intercorso tra la C. ed il defunto dr. G. V. era di natura complessa, nel senso che la locazione, sia pure a scopo abitativo, dell’appartamento faceva parte del più ampio rapporto di collaborazione domestica, di cui la disponibilità dell’abitazione rappresentava una componente del corrispettivo.
Infatti, come accertato in altra sede giudiziale, lo sfratto chiesto ed ottenuto dal V. si basava sulla circostanza che il rapporto di lavoro si fosse risolto ed era stato azionato ai sensi dell’art. 659 c.p.c.
Ciò rende quanto meno dubbio che possano applicarsi alla fattispecie in esame le norme dettate dalla l. 431 del 1998 in materia di locazioni abitative per quel che riguarda la possibilità di proroga prevista dall’art. 6, co. 4 della stessa legge.
Sotto diverso profilo, in ogni caso, va ricordato come per giurisprudenza di questo stesso Tribunale la rifissazione di cui all’art. 6  commi 3, 4 e 5 L. 431/98 è ammissibile per i soli provvedimenti emessi entro il 27 giugno 1999 (entro 180 giorni dall’entrata in vigore della L. 431/98), mentre ai provvedimenti emessi successivamente si applica esclusivamente l’art. 56 l. 392/78.
Poiché nel caso di specie l’istanza è stata presentata soltanto il 10 luglio 2006, la stessa sarebbe stata, comunque, inammissibile.
Tanto comporta, unitamente alla  pronuncia di cessazione della materia del contendere, la condanna dell’opponente, soccombente virtuale, alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, spese che si liquidano in dispositivo.


P.Q.M.


1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2)Condanna l’opponente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 700,00 per onorari, Euro 700,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, oltre IVA e CAP come per legge.


Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, il 23 gennaio 2007.







Il Giudice Est.
Dott. A. Binetti


Il Presidente
Dott. L. Guaglione