TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Promiscua


Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua – composto dai signori magistrati :




  • – dr. Alberto Binetti   Presidente rel.


  • – dr. Riccardo Leonetti  Giudice


  • – dr. Livio Lattanzio G.O.T. Giudice

a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 9 gennaio 2007 ha emesso la seguente


ORDINANZA


Nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari del cont. al n. 1749 R.G. 2006


TRA


C. G., rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso dall’Avv. M. C. ed elettivamente domiciliato in Trani alla Via —–, n. — (c/o studio Avv. ——);-RICORRENTE-


E


C. M., rappresentata e difesa giusta mandato a margine della comparsa di costituzione del 29 agosto 2006 dall’Avv. M. M. ed elettivamente domiciliata in Trani al C.so ——-, –, presso il suo studio;-RESISTENTE-


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La questione di cui deve occuparsi il Collegio è stata introdotta con ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 6 l. n. 431/98, il quale richiama espressamente l’art. 618 c.p.c., avverso il provvedimento emesso dal Giudice di Molfetta in data 6 marzo 2006.
In particolare, al sig. C. G., conduttore di un appartamento sito in Trani alla Via    ,   , concesso il locazione con contratto del 30 luglio 1997, scadente il 1° settembre 2001, dalla proprietaria sig.ra C. M., era stato consentito – omettendo quest’ultima la formale disdetta – che alla prima scadenza il contratto si rinnovasse sino alla nuova scadenza del 1° settembre 2005 e, successivamente, con raccomandata del 18 febbraio 2003, era stata intimata formale disdetta, proponendo sempre la locatrice, in data 26 maggio 2005, dinanzi al Giudice di Trani, la licenza per finita locazione, che, in assenza di opposizione, veniva convalidata con il provvedimento oggi impugnato, con il quale veniva fissata la data del rilascio al 30 maggio 2006.
In data 22 giugno 2006, il C. ha proposto ricorso ai sensi del combinato disposto dagli artt. 56 l. 392/78, come modificato dall’art. 7 bis del d.l. 13 settembre 2004, convertito nella l. 240/2004, e 6, co. 4 l. 431/98.
Deduce il ricorrente di avere acquistato con contratto preliminare dell’11 ottobre 2004 un immobile da adibire ad abitazione, che, necessitando di radicale ristrutturazione, sarebbe disponibile soltanto agli inizi dell’anno 2007; che, pertanto, sarebbe indispensabile un ulteriore slittamento della data del rilascio, tanto più che ciò non arrecherebbe alcun pregiudizio alla locatrice, proprietaria di numerosi appartamento ed alla quale non occorrerebbe l’immobile de quo per uso personale.
Si è costituita la C. deducendo, al contrario, la parziale inammissibilità del ricorso e l’infondatezza dello stesso.


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In via preliminare, va rilevato che il richiamo espresso del novellato art. 56 l. 392/78 al comma 4 dell’art. 6 l. 431/98, laddove introduce la possibilità di adire diverso giudice per censurare il provvedimento di rilascio (qualunque sia la forma da questo assunta) nei limiti del termine assegnato per il rilascio medesimo, ed il richiamo di quest’ultimo, anch’esso espresso, all’art. 618 c.p.c., comporta che l’odierna impugnazione doveva essere proposta al Collegio, ma nelle forme e, soprattutto, nei termini previsti dal codice di rito per le opposizioni agli atti esecutivi (richiamate con l’art. 618 c.p.c.).
Correttamente, dunque, il giudice di Trani, dott.ssa Alimento, adito in prima battuta nella sua veste di giudice della convalida che aveva individuato il termine per il rilascio, ha rimesso le parti dinanzi al Collegio.
Poiché, peraltro, a decorrere dal 1° marzo 2006, in virtù della recentissima riforma del processo civile di cognizione e di esecuzione, il termine originariamente di soli cinque giorni è stato modificato in venti giorni, a decorrere sempre dalla conoscenza dell’atto da impugnare, e tenuto conto che il provvedimento del giudice di Trani è stato reso all’udienza del 6 luglio 2005, il ricorso presentato il successivo 22 giugno 2006 si appalesa del tutto tardivo ed inammissibile.
Infatti, il richiamo espresso dal ricorrente nella intestazione al comma terzo dell’art. 56 della l. n. 392/78 e la citazione dell’intera norma nel corso del ricorso medesimo, depongono nel senso della volontà del C. di avvalersi della facoltà del conduttore di sollecitare la verifica da parte del Collegio circa il corretto utilizzo da parte del giudice della convalida del potere di fissare la data del rilascio.
Pertanto, l’indagine del Collegio dovrebbe essere necessariamente circoscritta al solo aspetto del provvedimento impugnato che riguarda la fissazione del termine per il rilascio, in quanto è proprio il novellato art. 56 l. 392/78 che, nel prevedere la possibilità dell’impugnazione, limita alla sola individuazione del termine l’oggetto del ricorso medesimo.
Gli è, però, che il ricorrente non ha evidenziato alcuna censura al provvedimento del giudice della convalida, limitandosi a chiedere una mera proroga del termine di rilascio, richiamando altra norma, quella del comma 5 dell’art. 6 della l. n. 431/98, che, però, per consolidata giurisprudenza di questo Tribunale riguarda fattispecie affatto differente e limita la possibilità di concedere la proroga del termine entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della norma.
In conclusione, l’unico strumento che il ricorrente poteva attivare e che, effettivamente, ha utilizzato è l’opposizione al Collegio ex art. 56 co. 3 l. 392/78; solo che esso è stato attivato tardivamente, oltre il termine di venti giorni fissato dalla norma, ed appare, per altro verso, infondato, sia perché non sono state prospettate specifiche censure al provvedimento impugnato, sia perché, nella contemperazione degli interessi delle parti, il tempo che complessivamente il conduttore è rimasto nell’appartamento dopo la scadenza naturale del contratto (ad oggi circa un anno e mezzo) appare del tutto congruo.
Tanto comporta il rigetto dell’opposizione.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.


P.Q.M.


1)Rigetta il ricorso proposto con atto del 22 giugno 2006;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, il 23 gennaio 2007.


Il Presidente Est.
Dott. A. Binetti