TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Feriale


Il Tribunale di Trani – Sezione Feriale – composta dai signori magistrati :




  • – dr. Concetta Lucia Russi   Presidente


  • – dr. Giuseppe Di Trani   Giudice


  • – dr. Alberto Binetti    Giudice rel.

a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 29 agosto 2006 ha emesso la seguente


ORDINANZA


Nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari del cont. al n. 2201 R.G. 2006


TRA


D. F. M., rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso in opposizione ex art. 6 l. n. 431/98 dall’Avv. L. M. ed elettivamente domiciliata in Trani alla Via ——, –, presso il suo studio;-RICORRENTE-


E


I. di F. V. & C. sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, e I. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese giusta mandato in atti dall’Avv. F. M. ed elettivamente domiciliate in Barletta alla Via —–, –, presso il suo studio; -RESISTENTI-


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La domanda formulata dalla ricorrente consiste nella revoca del provvedimento emesso in data 9 agosto 2006 dal G.O.T. Avv. Livio Lattanzio, con il quale lo stesso giudice ha revocato la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio del 29 marzo 2006 disposta con decreto del 12 luglio 2006.
Era infatti successo che in data 29 marzo 2006 il giudice dott. Emanuela Alimento aveva convalidato lo sfratto per morosità in favore delle società I. di V. F. sas e I. srl – I. di V. A., fissando la data del rilascio per il successivo 15 giugno 2006.
Sulla scorta di tale convalida, le dette società immobiliari avevano notificato, l’8 giugno 2006,  atto di precetto, intimando il rilascio dell’immobile entro dieci giorni dalla notifica.
Nelle more del rilascio, tuttavia, la D. F. – odierna ricorrente – aveva promosso, in data 4 maggio 2006,  una opposizione tardiva ai sensi dell’art. 668 c.p.c., evidenziando come la convalida fosse avvenuta senza la comparizione dell’intimata che non aveva ricevuto alcuna notificazione dell’intimazione stessa e come, nel merito, essa ricorrente non fosse affatto morosa.
Sulla base dell’opposizione tardiva di cui sopra era stata fissata la comparizione delle parti.
In attesa di discutere la citata opposizione, la D. F. ha depositato un ricorso, in data 16 giugno 2006 con il quale, evidenziando di essere persona sola, ultrasessantacinquenne e portatrice di handicap del 100% riconosciuto dall’ASL/BA 2, ha chiesto di fissare la comparizione delle parti al fine di disporre il differimento dell’esecuzione ai sensi dell’art. 6, co. 4 e 5 della l. 431/98, nella misura di mesi 18.
La comparizione, fissata inizialmente al 31 ottobre 2006, è stata anticipata – su istanza di parte resistente – al 2 agosto 2006, allorquando il giudice si è riservato sulla richiesta della ricorrente e, sciolta la riserva con il provvedimento del 9 agosto 2006, ha rigettato l’istanza, ritenendo che l’ipotesi di differimento ex art. 6, co. 4 e 5 l. n. 431/98 fosse applicabile alla sola licenza per finita locazione e non allo sfratto per morosità.
Avverso il detto provvedimento ha proposto opposizione la D. F., denunciando, in rito, che il primo giudice avrebbe errato nell’aver ritenuto regolare la notificazione dell’avviso di anticipazione di udienza senza un congruo preavviso e nel non avere disposto, conseguentemente, la rinnovazione della notificazione, e, nel merito, nell’aver rigettato il ricorso, che, invece, appariva del tutto fondato.
Convocate le parti dinanzi al collegio, si sono costituite le società convenute, le quali hanno eccepito l’inammissibilità dell’istanza, atteso che l’ordinanza avrebbe potuto essere revocata solo dallo stesso giudice che l’ha emessa, e che il procedimento di differimento non è applicabile allo sfratto per morosità, nonché l’infondatezza del ricorso per essere stato rispettato il contraddittorio.


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In via preliminare, va rilevato che il richiamo espresso al comma 4 dell’art. 6 l. 431/98, laddove introduce la possibilità di adire diverso giudice per censurare il provvedimento che si pronuncia sull’istanza di differimento, ed il richiamo di quest’ultimo, anch’esso espresso, all’art. 618 c.p.c., comporta che l’odierna impugnazione doveva essere proposta al Collegio, ma nelle forme e, soprattutto, nei termini previsti dal codice di rito per le opposizioni agli atti esecutivi (richiamate con l’art. 618 c.p.c.).
Poiché, a decorrere dal 1° marzo 2006, in virtù della recentissima riforma del processo civile di cognizione e di esecuzione, il termine originariamente di soli cinque giorni è stato modificato in venti giorni, a decorrere sempre dalla conoscenza dell’atto da impugnare, e tenuto conto che il provvedimento del giudice di Trani è stato comunicato in data 9 agosto 2006, il ricorso presentato il successivo 18 agosto 2006 si appalesa tempestivo ed ammissibile.
Ciò posto, va detto che l’indagine del Collegio deve essere necessariamente circoscritta al solo aspetto del quale si occupa il provvedimento impugnato, e cioè l’istanza di differimento; di modo che tutte le questioni relative alla fondatezza dell’opposizione tardiva risultano estranee all’odierno esame del Tribunale.
A questo punto, va precisato che, nessuna violazione del contraddittorio si è verificata, in quanto il provvedimento che anticipava l’udienza per discutere sull’istanza di differimento, originariamente fissata al 31 ottobre 2006, al 2 agosto 2006 è stato notificato al procuratore della ricorrente in data 28 luglio 2006.
In assenza di un termine perentorio (che la ricorrente individua in cinque giorni liberi, ma che non sembra trovare alcun riscontro normativo), la notificazione avvenuta nelle mani del procuratore costituito (unico soggetto legittimato dopo la costituzione in giudizio) ben cinque giorni prima, appare del tutto sufficiente a garantire la difesa della ricorrente, tanto più che, trattandosi della ricorrente, la stessa non avrebbe dovuto preparare alcuna ulteriore argomentazione difensiva.
Nel merito, inoltre, la richiesta di differimento non può essere accolta, in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, tale possibilità non è applicabile allo sfratto per morosità, quale esso si presenta allo stato, nonostante l’opposizione tardiva pendente, il cui merito, come detto, esula dall’indagine odierna.
Tanto comporta il rigetto dell’opposizione.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.


P.Q.M.


1)Rigetta il ricorso proposto con atto del 18 agosto 2006;
2)Spese compensate;


Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, il 30 agosto 2006.







Il Giudice Est.
Dott. A. Binetti


Il Presidente
Dott. C. Russi