Circolare n. 5-C/2007


Abilitazione al patrocinio del praticante avvocato – sessennio di pratica


Il Consiglio Nazionale Forense con circolare del 22 gennaio 2007 ha comunicato agli Ordini territoriali il criterio interpretativo deliberato nella seduta plenaria del 23 novembre 2006 con il quale ha risolto le questioni relative alla decorrenza e alla durata del periodo di abilitazione temporanea al patrocinio legale concessa al praticante dall’art. 8 della legge professionale forense.


In particolare, poichè il legislatore del 1933 non ha conferito alcun diritto a godere di interi sei anni di abilitazione al patrocinio, ma ha indicato un periodo “non superiore” al sessennio nel quale si possa svolgere la funzione di difesa in giudizio, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che la lettura della disposizione più conforme allo spirito della legge professionale sia quella per cui ciascun praticante dispone della facoltà di chiedere ed ottenere, a partire dal perfezionarsi del primo anno di tirocinio, l’abilitazione a patrocinare, ma questi non avrà diritto, producendo la domanda in ritardo rispetto all’inizio del periodo a sua disposizione, di prolungare artificiosamente la pratica per poter godere di un sessennio pieno di abilitazione.


Pertanto il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto di doversi pronunciare nel senso che la durata del sessennio deve essere comunque computata a partire dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti, di talchè la permanenza nel registro medesimo non può, in nessun caso, superare i sei anni successivi al primo anno di pratica senza abilitazione, con conseguente cancellazione dai relativi Registri una volta decorso detto periodo.


Il Consiglio dell’Ordine di Trani, nella seduta dell’8 febbraio 2007, ha deliberato, in ossequio a quanto indicato dalla circolare del C.N.F., di ritenere che la decorrenza del periodo di abilitazione temporanea del praticante al patrocinio debba computarsi a partire dal primo giorno successivo al primo anno di pratica e che la durata debba corrispondere al sessennio successivo, con conseguente cancellazione del praticante dal relativo Registro una volta decorso detto periodo.