Leggi la legge di conversione del Decreto Legge


 


 


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7



Testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
(in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 26 del 1 febbraio 2007),
coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 recante:
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attivita’ economiche e la nascita di nuove imprese,

la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale
e la rottamazione di autoveicoli.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2-4-2007 – Suppl. ordinario n. 91)



Avvertenza:
Il testo qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri in grassetto.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI


Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta’ di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet


1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonche’ di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e’ vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l’applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. E’ altresi’ vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e’ nulla e non comporta la nullita’ del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi piu’ favorevoli per il consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


2. L’offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l’offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.


2-bis. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalita’ per consentire all’utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l’indicazione dell’operatore che gestisce il numero chiamato.


3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta’ degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.


4. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e’ sanzionata dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni applicando l’art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall’articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.


Art. 1-bis.
Misure per il mercato delle telecomunicazioni


1. All’articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita’ del piano viene valutata d’intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneita’ dei regimi autorizzatori”.


Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale


1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche’ di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale di interesse nazionale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilita’ esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonche’ gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali extraurbane principali, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.


2. Il gestore della rete stradale di interesse nazionale e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.


3. Il Ministero dei trasporti sottopone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell’ambito delle concessioni autostradali e stradali, l’installazione di strumenti di informazione di pubblica utilita’ e la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.


Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree


1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche’ di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l’indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalita’ di prenotazione, se non chiaramente indicati nell’offerta. 2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicita’ ingannevole.


Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari


1. All’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:




  • 2-bis. L’indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore”.

2. I soggetti tenuti all’apposizione dell’indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.


Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi


1. I divieti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta’ di adeguare i contratti gia’ stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.


1-bis. All’articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita’ per un periodo di cinque anni”.


2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:




  • 4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia’ titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo’ assegnare al contratto una classe di merito piu’ sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia’ assicurato.


  • 4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilita’ del contraente, che e’ individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita’ principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilita’ si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu’ sinistri.


  • 4-quater. E’ fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.”.

3. All’articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:




  • “3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall’ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.”.

4. Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facolta’ di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta’ di cui al primo periodo puo’ essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.


5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullita’ del contratto, fatta salva la facolta’ degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.


Art. 6.


(Soppresso).


Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali


1. E’ nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l’acquisto o per la ristrutturazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita’ economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.


2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullita’ del contratto.


3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


4. (Soppresso).


5. L’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equita’ dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.


6. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equita’ e’ stabilita entro trenta giorni dalla Banca d’Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell’articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.


7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell’importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.


Art. 8.
Portabilita’ del mutuo; surrogazione


1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilita’ del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l’esercizio della facolta’ di cui all’articolo 1202 del codice civile.


2. Nell’ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L’annotamento di surrogazione puo’ essere richiesto al conservatore senza formalita’, allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.


3. E’ nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facolta’ di surrogazione di cui al comma 1. La nullita’ del patto non comporta la nullita’ del contratto.


4. La surrogazione per volonta’ del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.


4-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne¨ le imposte indicate nell’articolo 15 del medesimo decreto.


4-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l’anno 2007 e a decorrere dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarieta’ sociale.


4-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 8-bis.
Disposizioni a tutela dei cittadini utenti


1. Nell’ambito dei rapporti assicurativi e bancari e’ fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del presente decreto.


Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA


Art. 9.
Comunicazione unica per la nascita dell’impresa


1. Ai fini dell’avvio dell’attivita’ d’impresa, l’interessato presenta all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.


2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonche’ per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.


3. L’ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attivita’ imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da’ notizia alle Amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica.


4. Le Amministrazioni competenti comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.


5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell’attivita’ d’impresa.


6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.


7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e’ individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalita’ di presentazione da parte degli interessati e quelle per l’immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.


8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.


9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l’articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facolta’ degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.


10. Al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell’imposta di bollo di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e’ rideterminata, garantendo comunque l’invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita’ economiche


1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta’ di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita’ sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita’ all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita’ al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea.


2. Le attivita’ di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l’attivita’ di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita’, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita’, e al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita’ dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.


3. Le attivita’ di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attivita’ produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita’ ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita’ e capacita’ economico-finanziaria. Per l’esercizio delle sole attivita’ di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita’ economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita’ produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta salva la disciplina vigente per le attivita’ di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita’ professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.


4. Le attivita’ di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attivita’ di guida turistica non puo’ essere negato, ne’ subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualita’ dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, localita’ e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non puo’ essere negato l’esercizio dell’attivita’ di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attivita’ di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita’ di alcuna autorizzazione, ne’ abilitazione, sia essa generale o specifica.


5. L’attivita’ di autoscuola e’ soggetta alla sola dichiarazione di inizio attivita’ da presentare all’amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacita’ finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All’articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province”. Al comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: “autorizzazione” e’ sostituita dalle seguenti: “dichiarazioni di inizio attivita’” e le parole da: “e per la limitazione” a: “del territorio” sono soppresse. Al comma 11 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: “senza autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “senza la dichiarazione di inizio attivita’ o i requisiti prescritti” e le parole: “da euro 742 a euro 2.970” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 10.000 a euro 15.000”. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.


5-bis. All’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:




  • a) al comma 4, le parole da: “Le persone fisiche” fino a: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Le persone fisiche o giuridiche, le societa’, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attivita’. Il titolare”;


  • b) al comma 5, primo periodo, le parole: “L’autorizzazione rilasciata a chi” sono sostituite dalle seguenti: “La dichiarazione puo’ essere presentata da chi”;


  • c) al comma 6, le parole: “L’autorizzazione non puo’ essere rilasciata ai” sono sostituite dalle seguenti: “La dichiarazione non puo’ essere presentata dai” e le parole: “e a coloro” sono sostituite dalle seguenti: “e da coloro”;


  • d) al comma 13, primo periodo, le parole: “per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “per la dichiarazione di inizio attivita’”.

5-ter. All’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: “gestione diretta e personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali” sono sostituite dalle seguenti: “proprieta’ e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonche¨ la gestione diretta dei beni patrimoniali”, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attivita’ di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita’ finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa’ di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell’idoneita’ tecnica” e il terzo periodo e’ soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


5-quater. All’articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “o istruttore di guida” sono sostituite dalle seguenti: “e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale”. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


5-quinquies. All’articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “o, nel caso di societa’ od enti, alla persona da questi delegata” sono soppresse.


5-sexies. All’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: “L’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “L’attivita’ dell’autoscuola”; al comma 9, alinea, le parole: “L’autorizzazione e’ revocata” sono sostituite dalle seguenti: “L’esercizio dell’autoscuola e’ revocato”; dopo il comma 9 e’ inserito il seguente: “9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo e’ parimenti revocata l’idoneita’ tecnica. L’interessato potra’ conseguire una nuova idoneita’ trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione”.


5-septies. All’articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “requisiti di idoneita’” sono inserite le seguenti: “, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,” e dopo le parole: “idoneita’ tecnica degli insegnanti e degli istruttori” sono inserite le seguenti: “, cui si accede dopo la citata formazione iniziale”. Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all’esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


5-octies. All’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 e’ inserito il seguente:




  • 11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attivita’ di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attivita’ di autoscuola e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo”.

5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o piu’ direttive di revisione dell’esercizio dell’attivita’ di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.


5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonche¨ le modalita’ di esposizione e informazione per l’utenza.


6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.


7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.


8. Dopo il quinto comma dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e’ inserito il seguente:




  • “L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro non e’ richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita’ dall’ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.”.

9. All’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: “, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita’ distanti piu’ di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le localita’ oggetto della relazione di traffico””.


Art. 11.
Misure per il mercato del gas


1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonche’ di facilitare l’accesso dei piccoli e medi operatori, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita’ con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l’anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacita’ di cui all’articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalita’ di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita’ di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.


2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 1, le autorizzazioni all’importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all’obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalita’ di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas.


Art. 12.


(Soppresso).


Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell’ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocita’ e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore


1. Fanno parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all’articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: “economico,” e “tecnologico”, e il comma 8 e’ sostituito dal seguente: “8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi”. Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell’articolo 2 e gli articoli 6 e 10.


1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell’istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell’impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l’universita’ e la ricerca e con gli enti locali.


1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o piu’ regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell’ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale gia’ previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita’ laboratoriali, di stage e di tirocini; l’orientamento agli studi universitari e al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore.


1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all’articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: “a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2008-2009,” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2009-2010,”.


1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d’intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.


1-sexies. All’attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


2. Fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, “poli tecnico-professionali” tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell’articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore denominate “istituti tecnici superiori” nel quadro della riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I “poli” sono costituiti sulla base della programmazione dell’offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I “poli”, di natura consortile, sono costituiti secondo le modalita’ previste dall’articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita’ ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.


3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:




  • a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e’ aggiunta la seguente: “i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;


  • b) all’articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e’ aggiunta la seguente: “o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;


  • c) all’articolo 147, comma 1, le parole: “e i-quater)” sono sostituite dalle seguenti: “, i-quater) e i-octies)”.

4. All’onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l’anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:




  • a) per l’anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita’ esistenti sulle contabilita’ speciali di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita’ per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita’ speciali ai fini del relativo versamento;


  • b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.


6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull’andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.


7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.


8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:




  • a) al comma 1, dell’articolo 1 dopo le parole: “costituito dal sistema” sono aggiunte le seguenti: “dell’istruzione secondaria superiore” e conseguentemente le parole: “dei licei” sono soppresse; al medesimo comma, le parole: “Esso e’ il secondo grado in cui” sono sostituite dalle seguenti: “Assolto l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo”;


  • b) all’articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;


  • c) all’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;


  • d) all’allegato B le parole da: “Liceo economico” fino a: “i fenomeni economici e sociali” e da: “Liceo tecnologico” fino alla fine sono soppresse.

8-ter. Dalle abrogazioni previste dall’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.


8-quater. Il contributo concesso dall’articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell’ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalita’ indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.


8-quinquies. All’articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: “di domicilio,” sono inserite le seguenti: “ovvero del comune dove e’ ubicata la sede di lavoro,”.


8-sexies. Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all’articolo 2847 del codice civile, se il creditore e’ soggetto esercente attivita’ bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita.


8-septies. Il creditore e’ tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalita’ di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.


8-octies. L’Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalita’ di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.


8-novies. L’estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all’Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell’obbligazione, con le modalita’ previste dal codice civile per la rinnovazione dell’ipoteca, che l’ipoteca permane. In tal caso l’Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all’annotazione in margine all’iscrizione dell’ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.


8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalita’ conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo e fino all’avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-septies.


8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non e’ necessaria l’autentica notarile.


8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullita’ del contratto.


8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.


8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocita’ avvenga tramite affidamenti e modalita’ competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonche’ in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorita’ ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell’Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:




  • a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall’Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;


  • b) e’ altresi’ revocata l’autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all’articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa’ TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.

8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.


8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite societa’ del gruppo all’accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attivita’ progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.


8-duodevicies. All’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:




  • 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati e’ parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilita’ da parte dei contraenti della contrarieta’ dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilita’ di tale atto con l’interesse pubblico”.

8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocita’.


8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu’ ampie rispetto a quelle gia’ attribuite.


8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.


Art. 14.


(Soppresso)


Art. 15.


(Soppresso)