ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006


Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri
a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada. (Provvedimento n. 2496).

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’ 8 gennaio 2007)


L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO


Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l’art. 354, comma 4, che dispone che le norme abrogate e sostituite, e le relative norme di attuazione, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del predetto Codice nelle corrispondenti materie;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l’art. 20 il quale prevede che siano designate, per ogni regione o per gruppi di regioni del territorio nazionale, le imprese di assicurazione che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada e che ciascuna delle imprese designate debba provvedere a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di designazione e fino alla pubblicazione del provvedimento che designi altre imprese;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1970, n. 973, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, con il quale e’ stato approvato il «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell’industria, commercio e artigianato»;
Visto il Provvedimento ISVAP n. 2171 del 5 febbraio 2003 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la delibera in data 19 ottobre 2006 del Consiglio di Amministrazione della Consap S.p.A. che, in conformita’ al parere reso dal Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della strada ha espresso, ai sensi dell’art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1970, n. 973, avviso favorevole alla designazione delle imprese di seguito specificate;


Dispone:


Art. 1.




  1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono designate a provvedere alla liquidazione agli aventi diritto delle somme loro dovute per i sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, verificatisi nel triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le seguenti imprese di assicurazione, relativamente alla regione o gruppo di regioni del territorio nazionale di seguito indicate:



































    Impresa designata

    Sede

    Regione o gruppo di regioni in cui si è verificato il sinistro
    Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.MilanoMarche – Puglia
    Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.a.RomaLazio – Basilicata – Calabria
    Assicurazioni Generali S.p.a.TriesteVeneto – Friuli Venezia Giulia – Lombardia – Campania
    Fondiaria-Sai S.p.a.ForenzeTrentino Alto Adige – Emilia Romagna – Toscana – Abruzzo – Molise – Sicilia – Repubblica di San Marino
    Società Reale Mutua di AssicurazioniTorinoPiemonte – Valle D’Aosta
    Sara Assicurazioni S.p.a.RomaUmbria
    Toro Assicurazioni S.p.a.TorinoLiguria – Sardegna


  2. Le imprese Assicurazioni Generali S.p.a., Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.a., Riunione Adriatica di Sicurta’ S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.a. si avvalgono, per lo svolgimento in sede stragiudiziale delle attivita’ di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo di garanzia, delle seguenti societa’ di servizi:
    Assicurazioni Generali S.p.a. e Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.a.: G.G.L. S.p.a.
    Riunione Adriatica di Sicurta’ S.p.a.: Ras Service S.C.p.a.
    Toro Assicurazioni S.p.a.: C.T.S. S.p.a.

Art. 2.



Il presente provvedimento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell’ISVAP ed e’ reso disponibile sul sito internet dell’Autorita’.
Roma, 28 dicembre 2006
Il presidente: Giannini