ASTENSIONE 13-18 NOVEMBRE 2006 E ULTERIORI MODALITA’ DI PROTESTA


Scheda Riepilogativa


Al fine di dare corso, possibilmente con modalità uniformi, alle iniziative di protesta vagliate dal Congresso Nazionale Forense, e riepilogate nella delibera della Giunta OUA del 28 ottobre ultimo scorso, nell’intento di fare cosa utile e gradita si riepilogano brevemente le seguenti sommarie indicazioni, che potranno venire fornite da ciascun Ordine ai propri iscritti:


A) GIORNATE DI ASSISTENZA GRATUITA
I Consigli dell’Ordine sono invitati a predisporre modalità organizzative in sede locale, per consentire lo svolgimento per una giornata, e precisamente per il 13 novembre e l’11 dicembre, all’avvio di ognuna delle programmate settimane di astensione, la prima delle quali già di fatto proclamata, di attività di consulenza legale gratuita in favore dei cittadini che ne facessero richiesta. Nell’occasione sarà possibile ed auspicabile illustrare le ragioni della protesta in corso e distribuire ai cittadini una lettera-manifesto che dia conto delle ragioni stesse e del ruolo e della funzione che l’ordinamento e la carta costituzionale assegnano all’avvocato, per l’efficace difesa dei diritti.


Per l’organizzazione di tali giornate potrà risultare opportuno prevedere che l’attività venga svolta presso la sede dei Consigli, o comunque in presidi da istituire presso gli uffici giudiziari, presso i quali i Colleghi che avranno dato la loro disponibilità, potranno alternarsi.


Sarà gradita una rendicontazione all’Organismo Unitario in merito alle modalità concrete prescelte per l’iniziativa e all’esito della stessa.


B) ATTUAZIONE DEL C.D. SCIOPERO BIANCO
Tale modalità di protesta si attua mediante la richiesta e pretesa della rigorosa osservanza della legge e dei termini di procedura, ove non già applicati dagli uffici giudiziari (ove ben sappiamo che vigono prassi non conformi, adottate in via di necessità), con la disponibilità di ogni singolo avvocato – peraltro mai venuta meno – a curare esclusivamente le attività e compiti di propria competenza, a redigere i soli atti a propria firma, a dare corso ai soli adempimenti che la legge pone a carico del professionista, con esclusione di ogni altra attività. Rientra tra le forme di attuazione dello sciopero bianco, infatti, la cessazione di ogni forma di collaborazione e/o di sostituzione nell’operato dovuto e/o previsto da parte di Magistrati, Cancellieri, personale di Cancelleria, Ufficiali Giudiziari, Ausiliari etc.,


Per far ciò, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, si segnala quanto segue:


a) per quanto riguarda i procedimenti civile e/o equiparati:




  • – l’avvocato non curerà personalmente la verbalizzazione nelle cause civili ma richiederà al Giudice autorizzazione a dettare le proprie deduzioni in udienza (art. 84 co. III° disp. att. c.p.c.), chiedendo che la verbalizzazione sia effettuata dal Cancelliere a ciò appositamente designato (art. 57 c.p.c.), o personalmente del Giudice;

  • – l’avvocato non curerà la stesura di atti o provvedimenti di competenza e/o a sottoscrizione del Magistrato o del Cancelliere, in particolare evitando di redigerne e/o di predisporne il testo (es. testi dei decreti ingiuntivi);

  • – l’avvocato chiederà il puntuale e rigoroso rispetto delle norme di procedura che disciplinano la trattazione delle udienze, pretendendo in particolare che l’udienza di fronte al Giudice Istruttore (ora Giudice Unico) si svolga in forma non pubblica (art. 84 disp. att. c.p.c.) e con le modalità previste, e quindi con chiamata singola e solo alla presenza delle parti e dei loro difensori;

  • – l’avvocato, ovvero il Consiglio dell’Ordine, a tal fine, provvederà a richiedere, in ossequio all’art. 83 Disp. Att. Cpc, che i Giudici fissino preventivamente all’inizio dell’udienza l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini;

  • – l’avvocato non fornirà strumenti, materiale cartaceo o di cancelleria di sorta agli Uffici Giudiziari, neppure se richiesto, né al momento dell’iscrizione a ruolo della causa né durante lo svolgimento della stessa;

  • – l’avvocato non si sostituirà ai commessi ed al personale di cancelleria per lo svolgimento di alcuna attività, ed in particolare non curerà personalmente né tramite propri incaricati il prelievo dei fascicoli dalle Cancellerie e l’effettuazione delle fotocopie, pretendendo – invece – che queste gli vengano rilasciate dalla Cancelleria nei termini previsti – e comunque in tempi idonei a non costituire ostacolo allo svolgimento del mandato difensivo – dietro pagamento dei relativi diritti (art. 58 cpc), segnalando eventuali inadempimenti occorsi al Consiglio dell’Ordine e, ove occorrente, alla Procura;

  • – l’avvocato non prenderà visione di provvedimenti adottati dal Giudice, pretendendo che gli stessi gli vengano comunicati come per legge a mezzo Ufficiale Giudiziario o forma equivalente;

  • – l’avvocato non curerà alcun adempimento spettante agli Uffici Giudiziari tra i quali – a titolo esemplificativo – :

    • l’apposizione di timbri dell’ufficio negli atti da notificare;

    • la redazione delle relate di notifica;

    • la redazione dei verbali di pignoramento presso terzi;

    • la redazione degli avvisi ex art. 608 c.p.c.;

    • la redazione delle attestazioni di conformità dei titoli;

    • il recarsi appositamente o su invito presso l’U.N.E.P. per ricevere la notificazione di atti;

  • – l’avvocato pretenderà in ogni occasione il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge (con richiamo all’art. 59 cpc) e dei termini di notificazione secondo legge e la richiesta di notifica effettuata, segnalando eventuali inadempimenti occorsi al Consiglio dell’Ordine e, ove occorrente, alla Procura;

b) per quanto riguarda i procedimenti penali e/o equiparati:




  • – l’avvocato non fornirà alcun materiale cartaceo, di cancelleria o di supporto agli Uffici Giudiziari, neppure se richiesto;

  • – l’avvocato non si sostituirà ai commessi ed al personale di cancelleria per lo svolgimento di alcuna attività, ed in particolare non curerà personalmente né tramite propri incaricati l’effettuazione delle fotocopie, pretendendo invece che queste vengano rilasciate dal personale di Cancelleria al termine previsto dietro pagamento dei relativi diritti; segnalando eventuali inadempimenti occorsi al Consiglio dell’Ordine;

  • – l’avvocato non si recherà presso gli Uffici Giudiziari e le Cancellerie o personale ausiliario incaricato (neppure presso gli uffici delle Forze dell’Ordine) su invito o appositamente per ricevere la notificazione di atti;

C) SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI A BENEFICIO DEL SERVIZIO GIUSTIZIA
I singoli Consigli dell’Ordine sono invitati a valutare, in linea con le iniziative che saranno assunte dai singoli iscritti, la cessazione di ogni forma di collaborazione al buon funzionamento del servizio Giustizia nei singoli Uffici Giudiziari.


A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si segnalano quali possibili iniziative:




  • la sospensione del funzionamento di tutte le fotocopiatrici di proprietà dei Consigli dell’Ordine dislocate negli uffici giudiziari;

  • la sospensione delle forniture di carta, toner, penne, ed altri materiali di consumo, effettuata a cura e spese dei Consigli dell’Ordine agli uffici giudiziari;

  • la cessazione dei distacchi di personale dipendente, con retribuzione a carico degli Ordini, per l’assolvimento di mansioni presso gli Uffici Giudiziari, ed il richiamo del personale a funzioni interne ai Consigli o di loro diretta competenza;

  • lo svolgimento delle funzioni correlate alla tenuta degli elenchi dei difensori d’ufficio e loro rotazione, nonché al patrocinio per i non abbienti nel rispetto rigoroso delle attribuzioni proprie, con la puntuale quantificazione dei costi, in termini di risorse materiali ed umane, distolte per tali adempimenti dalla loro naturale destinazione.

I singoli Consigli dell’Ordine sono nuovamente invitati a documentare all’Organismo Unitario, che già in più occasioni ne ha fatto richiesta, le erogazioni elargite, indicandone tipologia e costi, così da consentire di determinare l’importo medio annuo che l’avvocatura, con denaro proprio, investe al fine di garantire ai cittadini minori disagi nell’usufruire del servizio Giustizia.


D) RECUPERO COATTIVO DELLE SOMME DOVUTE A COLLEGHI PER COMPENSI MATURATI
I singoli Consigli dell’ordine sono invitati ad inviare comunicazioni agli iscritti che vantino un credito erariale fondato su decreto di liquidazione per compensi maturati per la difesa dei non abbienti e per le difese di ufficio penale, affinché provvedano senza ritardi a segnalare e documentare al Consiglio dell’Ordine l’esistenza di propri crediti ed i relativi ammontari, e ciò al fine di concordare unitariamente l’inizio delle più opportune azioni, anche in via esecutiva, per il recupero di quanto dovuto. I Consigli provvederanno alla designazione di Colleghi per il patrocinio nei cennati procedimenti, senza oneri per i Colleghi patrocinati. L’Oua sta predisponendo la bozza-tipo degli atti necessari, che sarà successivamente inviata.


E) SEGNALAZIONE DI ECCESSIVA LUNGHEZZA DEI PROCESSI PER AZIONI EX LEGE PINTO E DI ULTERIORI DISSERVIZI
Si invitano i Consigli dell’Ordine a sollecitare ai propri iscritti la segnalazione tempestiva e documentata al Consiglio dell’Ordine stesso, dei giudizi, civili, penali, amministrativi e tributari, in cui essi sono patrocinatori, pendenti da oltre tre anni e la cui durata non è dipesa da fatti imputabili alle parti e/o ai difensori stessi (meri rinvii, astensioni dalle udienze etc…) e ciò al fine di valutare l’ipotesi di predisporre in favore delle parti assistite ricorsi base ex art. legge n. 89/01 (legge Pinto) per ottenere il risarcimento dei danni per la non ragionevole durata dei procedimenti giudiziari.


La sollecitazione dovrà altresì essere rivolta ad acquisire maggiori informazioni possibili sul concreto funzionamento degli uffici Giudiziari, sulle dotazioni di pianta organica, sulle coperture o meno dei posti previsti per Funzionari amministrativi e personale dipendente addetto alle cancellerie ed alle ulteriori incombenze, sulla carenza di mezzi e risorse nei singoli uffici, e quant’altro comunque utile alla definizione di un quadro complessivo, su base nazionale, dei disservizi quotidiani tra i quali l’avvocatura si trova a svolgere la propria attività. I dati raccolti, ove completi, potranno consentire anche di determinare la durata media dei rinvii dei procedimenti, indipendentemente dalla astensione o meno degli avvocati dalle attività di udienza.


F) PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE
In relazione al presente punto, sono state fornite indicazioni in precedenti lettere, soprattutto con riferimento alla pubblicazione che l’Oua potrà richiedere ai quotidiani nazionali sulla base delle risorse disponibili. In ogni caso potrà venire utilizzata, in difetto di autonomi comunicati predisposti in sede locale, la lettera-manifesto che sarà a breve inviata.


Per favorire l’approntamento di un archivio di documentazione afferente la protesta il più possibile completo, ad altresì per inserire i principali articoli della stampa locale nella quotidiana Rassegna Stampa, si prega cortesemente di inviare copia degli annunci, delle pubblicazioni e degli articoli alla Segreteria Oua.


Si invitano infine i singoli Consigli dell’Ordine


a comunicare le proprie deliberazioni in relazione alle forme e modalità della protesta, oltre che all’Organismo Unitario dell’Avvocatura e al Consiglio Nazionale Forense, ai capi degli Uffici Giudiziari dei rispettivi circondari e a darne la massima diffusione presso gli organi di informazione locali;


a vigilare affinché tutte le modalità di protesta individuate, con particolare riferimento alle modalità di tenuta delle udienze e degli adempimenti di cancelleria, possano venire liberamente attuate dai singoli colleghi e riscontrino atteggiamenti e condotte, da parte dei Magistrati e del personale degli uffici, in ogni caso rispettosi della protesta in corso e di tempistiche utili e funzionali all’esercizio dell’attività forense, e quindi in assenza di qualsivoglia ostacolo che possa arrecare pregiudizio all’attività difensiva.