Decreto Legge 22 settembre 2006, n.259
Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22-09-2006
in vigore dal 23/09/2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonche’ ad informazioni illegalmente raccolte;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di apprestare piu’ incisive misure atte ad evitare l’indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite, nonche’ di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia;


E m a n a


il seguente decreto-legge ( n.d.r. il testo è coordinato con le modifiche apportate al decreto legge dalla legge n.281/2006. In grassetto le modifiche):


Art. 1.




  1. L’articolo 240 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:


    • «Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).


      1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne’ in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.

      2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e’ vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non puo’ essere utilizzato.

      3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.

      4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza.

      5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi da’ esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

      6. Delle operazioni di distruzione e’ redatto apposito verbale, nel quale si da’ atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonche’ delle modalita’ e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.».

Art. 2.




  1. All’articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:

    • «1-bis. E’ sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240.».

Art. 3.




  1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell’articolo 240 del codice di procedura penale e’ punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

  2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Art. 4.




  1. A titolo di riparazione puo’ essere richiesta all’autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l’entita’ del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entita’ della riparazione non puo’ essere inferiore a 10.000 euro.

  2. L’azione puo’ essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

  3. L’azione e’ esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l’illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato.

  4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l’azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.

Art. 5.




  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale dagli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi’ 22 settembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell’interno
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella


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Testo originario degli articoli modificati dalla legge n. 281/2006:


Art. 1.




  1. L’articolo 240 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:

    • «Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).

      1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne’ in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.

      2. L’autorita’ giudiziaria dispone l’immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e’ vietato eseguire copia in qualunque forma.
        Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, ne’ puo’ essere utilizzato a fini processuali o investigativi.

      3. Delle operazioni di distruzione e’ redatto apposito verbale, nel quale si da’ atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione e dell’acquisizione, delle sue modalita’ e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».

Art. 2.




  1. All’articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:

    • «1-bis. E’ sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240, comma 2.».

Art. 3.




  1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all’articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, e’ punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.

  2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto di cui al comma 1 e’ commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio

Art. 4.




  1. A titolo di riparazione, ciascun interessato puo’ chiedere all’autore della divulgazione degli atti o dei documenti di cui all’articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, cosi’ come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l’entita’ del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entita’ della riparazione non puo’ essere inferiore a ventimila euro.

  2. L’azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa e’ decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo.

  3. L’azione e’ esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l’autorita’ giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l’illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato.