La normativa in tema di autoregolamentazione dello sciopero per gli avvocati


Estratto dal Codice di autoregolamentazione: Sciopero


Articolo 3




  1. Nel processo civile, amministrativo e tributario, se taluna delle parti costituite che non stanno in giudizio personalmente non compare nell’udienza fissata durante lo svolgimento dell’astensione, le parti o una di esse potranno chiedere al giudice di fissare una nuova udienza immediatamente successiva allo scadere dell’astensione.


  2. Nell’ambito del procedimento penale, il difensore che non intende aderire alla astensione proclamata deve comunicare prontamente tale sua decisione all’autorità procedente ed agli altri difensori costituiti.


  3. Nel processo civile, amministrativo e tributario, l’avvocato che non aderisca alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti o di cui conosca la presenza nel processo e, ove questi aderiscano alla astensione, è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.


  4. Per le udienze che possono celebrarsi anche in assenza del difensore, questi, qualora intenda astenersi, deve darne comunicazione all’autorità procedente.


  5. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del processo sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Articolo 4




  1. L’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:



    • a) alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

    • b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla l. n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d’ufficio, non si considera legittimamente impedito ed ha l’obbligo di non astenersi.


  2. Tuttavia, anche quando l’imputato sottoposto a custodia cautelare o a detenzione non formuli l’espressa richiesta di cui al comma 1, lett. b), l’astensione sarà consentita, se riferita in via esclusiva o prevalente alla stessa motivazione, per non più di tre udienze consecutive per ogni grado del giudizio e, in ogni caso, soltanto per una volta nel corso di ciascuna astensione ritualmente proclamata.

Articolo 5




  1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:



    • a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio e all’affidamento di minori;

    • b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28 della l. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001;

    • c) a controversie per le quali è stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, del r.d. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

    • d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

    • e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali.


  2. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

    • a) nei procedimenti cautelari e urgenti;

    • b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali.

Articolo 6




  1. I comportamenti individuali con i quali si attua l’astensione debbono essere rigorosamente conformi alla deontologia professionale e alle prescrizioni fissate negli atti che l’hanno proclamata, in quanto compatibili con la presente regolamentazione.


  2. Rimane ferma, quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l’attuazione dell’astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 bis e 4, comma 4 della l. 146/1990 così come riformulati dalla l. n. 83/2000, anche l’eventuale valutazione dei Consigli dell’Ordine in sede di esercizio dell’azione disciplinare.

Estratto dal Codice Deontologico


ART. 39.
Astensione dalle udienze.



L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.


I – L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.


II – Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali”.