Nuovo regime di onorari per gli ingegneri, architetti, geometri e periti
che collaborano con i Tribunali.

Francesco Carpagnano


Il Decreto “Bersani–Visco”, ora legge dello stato, introduce una sostanziale modifica anche per gli onorari dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) dei Tribunali.


L’art. 2 comma 3 del D.L. 223 del 4 Luglio 2006, nella versione convertita in legge con voto di fiducia della Camera dei Deputati ed in attesa di pubblicazione sulla G.U., così recita:
Il Giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale”.


Questa disposizione, letta per i consulenti tecnici d’ufficio dei tribunali, conferma – a nostro avviso – l’abrogazione del D.M. Giustizia del 30/5/2002 (Gazzetta Ufficiale del 5/8/2002 n. 182) che, fino al 4 Luglio 2006, ha definito gli onorari e le spese spettanti ai periti in materia di consulenze tecniche in campo civile e penale.


Infatti, con l’abrogazione dell’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, sancita dall’art. 1 a) del medesimo “decreto Bersani”, il D.M. Giustizia non sarebbe più applicabile alle attività professionali rese per conto del Giudice.


In sostituzione, il legislatore attuale impone al Giudice di liquidare questi compensi professionali sulla base delle tariffe professionali (degli ingegneri, architetti, geometri e periti, rispettivamente).


Riteniamo utile, a questo proposito, sottolineare un aspetto fondamentale che attiene la competenza degli Ordini e Collegi Professionali Territoriali e, cioè la necessità del visto di congruità della parcella, redatta dal ctu e presentata al Giudice per la definitiva liquidazione.


Questo, a fronte di un inevitabile maggiorazione dei tempi della procedura dovuta all’ulteriore passaggio dal Consiglio dell’Ordine o dal Collegio Professionale, tuttavia solleva il Giudice dall’impegnativo compito di valutare la congruità di una parcella che, generalmente, esula dalle sue competenze ordinarie ma che, invece, è di tutta competenza dell’organismo professionale a cui il perito appartiene, per legge.


Ing. Francesco Carpagnano,
Consulente Tecnico del Tribunale di Trani