LEGGE 4 agosto 2006, n.248
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-08-2006 Supplemento Ordinario n. 183
in vigore dal 12/08/2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 agosto 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-08-2006 Supplemento Ordinario n. 183)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in grassetto [N. d. R.: con caratteri corsivi nel testo pubblicato in G.U. e riportate sul terminale tra i segni (( … )) ].
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
( N. d. R.: A) per motivi di spazio sono omessi i riferimenti normativi riportati in calce all’art. 37 del testo coordinato riportanti le norme così come modificate dal decreto legge convertito e sue modificazioni con la presente legge;
B) per motivi di praticità è omesso altresì l’allegato alla legge indicante le modifiche apportate al decreto legge che sono riportate nel testo coordinato)
Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248,
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5, recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.».
Titolo I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLACONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA’, PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI.
Art. 1 | |
1. | Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell’ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea ed assicurare l’osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e delle Autorita’ di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all’improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta’ di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell’economia e dell’occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivita’ imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro. |
1-bis. | Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita’ agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione.
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Art. 2. | |
1. | In conformita’ al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta’ di circolazione delle persone e dei servizi, nonche’ al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facolta’ di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita’ libero professionali e intellettuali:
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2. | Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche’ le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita’ professionali. |
2 bis. | All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
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3. | Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualita’ delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
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Art. 3. | |
1. | Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la liberta’ di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita’ ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita’ all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attivita’ commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
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2. | Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione. |
3. | A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. |
4. | Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
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Art. 4. | |
1. | Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu’ ampia accessibilita’ dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
2. | L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita’ da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita’ dei locali, nonche’ dall’indicazione del nominativo del responsabile dell’attivita’ produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime in conformita’ alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita’ del prodotto finito. |
2 bis. | E’ comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l’attivita’ di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. |
2 ter. | Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformita’ al diritto comunitario:
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3. | I comuni e le autorita’ competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza. |
4. | Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
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Art. 5. | |
1 | Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita’ di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalita’ previste dal presente articolo. E’ abrogata ogni norma incompatibile. |
2 | La vendita di cui al comma 1 e’ consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o piu’ farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. |
3 | Ciascun distributore al dettaglio puo’ determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purche’ lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e’ nulla. Sono abrogati l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile. |
3 bis | Nella provincia di Bolzano e’ fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita’ medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. |
4 | Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «L’obbligo di chi commercia all’ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialita’ in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita’ del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.». |
5 | Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a), dell’articolo 8 della medesima legge e’ soppressa la parola: «distribuzione,». |
6 | Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362. |
6 bis | I commi 9 e 10 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
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6 ter | Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e’ inserito il seguente:
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7 | Il comma 2 dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e’ abrogato.
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Art. 6. | |
1 | Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilita’, in conformita’ al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta’ di circolazione delle persone e dei servizi, nonche’ la funzionalita’ e l’efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilita’ urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
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2 | Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di piu’ licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni.
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Art. 7. Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta’ di beni mobili registrati | |
1 | L’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo’ essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. |
2 | I commi 390 e 391 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
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Art. 8. Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita’ civile auto | |
1 | In conformita’ al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l’offerta ai consumatori di polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile auto. |
2 | Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu’ agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilita’ civile auto ad una o piu’ compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall’articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1o gennaio 2008. |
3 | Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell’adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all’assicurazione obbligatoria per responsabilita’ civile auto. |
3 bis | All’articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
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Art. 9. | |
1 | All’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
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2 | All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
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Art. 10. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali | |
1 | L’articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e’ sostituito dal seguente:
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2 | In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facolta’ di recedere dal contratto senza penalita’ e senza spese di chiusura.
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Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni | |
1 | Sono soppresse le commissioni istituite dall’articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi. |
2 | Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. |
3 | Della commissione giudicatrice prevista dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d’affari in mediazione. |
4 | Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico. |
5 | Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione
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Art. 12. Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale | |
1 | Fermi restando i principi di universalita’, accessibilita’ ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attivita’ economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilita’, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e’ comunque tenuto a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito. |
2 | A tutela del diritto alla salute, alla salubrita’ ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad una adeguata mobilita’ urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalita’ non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformita’ ai principi di sussidiarieta’, proporzionalita’ e leale cooperazione, l’accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalita’ di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresi’ essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l’impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali.
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Art. 13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza | |
1 | Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita’ degli operatori, le societa’, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attivita’ di tali enti, in funzione della loro attivita’, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonche’, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne’ in affidamento diretto ne’ con gara, e non possono partecipare ad altre societa’ o enti. Le societa’ che svolgono l’attivita’ di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa’ od enti. |
2 | Le societa’ di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. |
3 | Al fine di assicurare l’effettivita’ delle precedenti disposizioni, le societa’ di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita’ non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attivita’ non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa’ da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle attivita’ non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. |
4 | I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data.
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Art. 14. Integrazione dei poteri dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato | |
1 | Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l’articolo 14 sono inseriti i seguenti:
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2 | All’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
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Art. 14-bis. Integrazione dei poteri dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni | |
1 | Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate e’ parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche. |
2 | Nei casi previsti dal comma 1, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, puo’ approvarli con l’effetto di renderli obbligatori per l’impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall’Autorita’ trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un’impresa incorsa in illecito non ancora punito, l’Autorita’ tiene conto dell’attuazione dell’impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.
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Art. 15. Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato | |
1 | All’articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007.
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Titolo II Capo I Art. 16. | |
1 | A parziale modifica di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall’anno 2006 l’importo di 60 milioni di euro annui e’ corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni. 2. All’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilita’ interno.».
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Art. 17. | |
1 | Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocita/alta capacita», per l’anno 2006, e’ concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa’ del gruppo. |
2 | All’articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni».Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti.
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Art. 17-bis. Modifiche a disposizioni concernenti le Autorita’ portuali | |
1 | All’articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:
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Art. 18. Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo. | |
1 | La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ integrata di 30 milioni di euro per l’anno 2006. |
2 | La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008. |
3 | La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008
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Art. 18-bis. Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi | |
1 | Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attivita’ antincendi boschivi di competenza, e’ autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. |
2 | All’onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l’anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attivita’ culturali; per l’anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l’anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. |
3 | Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Capo II Art. 19. | |
1 | Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche’ per supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale e’ assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. |
2 | Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonche’ a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e’ assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. |
3 | Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale e’ assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
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Capo III Art. 20. | |
1 | L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ ridotta di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. |
2 | In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250. |
3 | La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ ridotta di 39 milioni di euro per l’anno 2006. |
3 bis | All’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11» |
3 ter | Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell’alinea dell’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non e’ richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia’ maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10.
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Art. 21. Spese di giustizia | |
1 | Per il pagamento delle spese di giustizia non e’ ammesso il ricorso all’anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell’erario. |
2 | Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita’ generale dello Stato. |
3 | Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell’articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell’unita’ previsionale di base 2.1.2.1 capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e’ ridotto di 50 milioni di euro per l’anno 2006, di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008. |
4 | All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
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4 bis | All’onere derivante dall’attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
5 | All’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
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6 | All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti: «e allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.»
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Art. 22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali | |
1 | Gli stanziamenti per l’anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilita’ anche finanziaria, individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell’Istituto superiore di sanita’, dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell’Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita’ non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilita’ esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. |
2 | Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l’ottanta per cento di quelle iniziali dell’anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E’ fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo
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Art. 22-bis. Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attivita’ libero-professionale intramuraria. | |
1 | La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e’ soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento. |
2 | Al comma 10 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attivita’ libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007». |
3 | L’esercizio straordinario dell’attivita’ libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, e’ informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell’ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalita’ stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000. |
4 | Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attivita’ istituzionale e attivita’ libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all’obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalita’ di svolgimento dell’attivita’ libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l’adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l’attivita’ libero-professionale non puo’ superare, sul piano quantitativo nell’arco dell’anno, l’attivita’ istituzionale dell’anno precedente.
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Art. 23. Parere del Consiglio Universitario Nazionale | |
1 | Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall’espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati e dei ricercatori, nonche’ alla loro conferma in ruolo, l’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e’ abrogato e nell’articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: «, nonche’ alla loro conferma in ruolo». |
Art. 24. Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri | |
1 | Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all’arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all’arbitro non avvocato.
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Art. 25. Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni | |
1 | Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unita’ previsionali di base indicate nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009. |
2 | Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell’ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006. |
3 | Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al rispettivo Ufficio centrale di bilancio, puo’ modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell’effetto complessivo sul fabbisogno e sull’indebitamento netto. |
4 | Su richiesta delle Amministrazioni puo’ essere effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell’elenco di cui al comma 1, in sede di legge finanziaria per il triennio medesimo.
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Art. 26. | |
1 | In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. |
Art. 27. Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita’ e di rappresentanza. | |
1 | Ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
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Art. 28. Diarie per missioni all’estero | |
1 | 1. Le diarie per le missioni all’estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. |
2 | L’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni e’ abrogato. |
3 | Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l’anno 2006 dall’articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
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Art. 29. | |
1 | Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e’ ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
2 | Per realizzare le finalita’ di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
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2 bis | La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione di settore competente, la perdurante utilita’ dell’organismo proponendo le conseguenti iniziative per l’eventuale proroga della durata dello stesso. |
3 | Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all’approvazione dell’amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell’adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. |
4 | Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi. |
5 | Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e’ fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. |
6 | Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. |
7 | Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.
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Art. 30. Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali | |
1 | Il comma 204 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ sostituito dai seguenti:
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Art. 31. Riorganizzazione del servizio di controllo interno | |
1 | All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.».. |
2 | Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all’attivita’ di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo’ superare il numero massimo di unita’ pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
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Art. 32. Contratti di collaborazione | |
1 | Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 e’ sostituito dai seguenti:
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Art. 33. Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici | |
1 | Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi. |
2 | I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di eta’, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell’accoglimento della richiesta. |
3 | I limiti di eta’ per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall’applicazione dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
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Art. 34. Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicita’ degli incarichi di consulenza | |
1 | All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformita’ e perequazione.». |
2 | All’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.». |
3 | All’articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicita’ e trasparenza».
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Art. 34-bis. Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell’interno | |
1 | All’articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con i decreti indicati nel comma 1 e’ determinata, altresi’, annualmente e con le modalita’ stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita’ previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
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Art. 34-ter. Deroghe ai limiti all’acquisizione di immobili | |
1 | All’articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»
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Art. 34-quater. Controllo del costo del lavoro | |
1 | All’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, anche all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunita’, enti montani (UNCEM), per via telematica».
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Art. 34-quinquies. Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 | |
All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione». Per l’anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
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Titolo III Art. 35. | |
1 | 1. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attivita’ di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.». |
2 | Nel terzo comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente:
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3 | Nel primo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’infedelta’ dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». |
4 | L’articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e’ abrogato. |
5 | All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
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6 | Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977. |
6 bis | All’articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto» |
6 ter | Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilita’ di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ elevato a 1.000.000 di euro. |
7 | Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
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8 | Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
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9 | In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, in relazione al mutato regime disposto dall’articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell’imposta prevista dall’articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell’imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l’opzione per la imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
10 | Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, numeri 8), 8-bis)», sono sostituite dalle seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell’articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»; b) all’articolo 40, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Sono soggette all’imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche’ assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; c) nella Tariffa, parte prima, all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: «a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorche’ assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento». |
10 bis | Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
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10 ter | Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis, del presente articolo, sono ridotte della meta’. La disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006. |
10 quater | Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l’affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per piu’ del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
10 quinquies | Ai fini dell’applicazione delle imposte proporzionali di cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale puo’ essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l’opzione per la imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalita’ e i termini degli adempimenti e del versamento dell’imposta. |
10 sexies | Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all’articolo 5 comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprieta’ del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale. |
11 | Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. |
12 | All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu’ conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attivita’ e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita’ di pagamento bancario o postale nonche’ mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.». |
12 bis | Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite e’ stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e’ stabilito in 500 euro. |
13 | Dopo il comma 5 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
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14 | La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
15 | All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
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16 | Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
17 | All’articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
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18 | Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle societa’ partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo (( 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica ))29 settembre 1973, n. 600. |
19 | Nell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 e’ inserito il seguente:
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20 | La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
21 | All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
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22 | All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ recante l’indicazione analitica delle modalita’ di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita’ ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare se si e’ avvalsa di un mediatore; nell’ipotesi affermativa, ha l’obbligo di dichiarare l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalita’ di pagamento della stessa, con l’indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. |
22 bis | Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e’ aggiunta la seguente:
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23 | I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. |
23 bis | Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non puo’ essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato. |
23 ter | All’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente:
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24 | Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
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25 | I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle societa’ dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l’Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. |
26 | Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione possono altresi’ accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facolta’ di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonche’ di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. |
26 bis | Ai fini dell’attuazione dei commi 25 e 26 l’Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati. |
26 ter | Ai fini di cui all’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento. |
26 quater | Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilita’ amministrative delle societa’ concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
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26 quinquies | All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
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27 | All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all’anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l’ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell’attivita’ di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. Il contenuto, le modalita’ ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata, nonche’ le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.». |
28 | L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e’ tenuto il subappaltatore. |
29 | La responsabilita’ solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore puo’ sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. |
30 | Gli importi dovuti per la responsabilita’ solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore. |
31 | Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali e’ comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore. |
32 | Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore |
33 | L’inosservanza delle modalita’ di pagamento previste al comma 32 e’ punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore. La competenza dell’ufficio che irroga la presente sanzione e’ comunque determinata in rapporto alla sede dell’appaltatore. |
34 | Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attivita’ rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attivita’ commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilita’ solidale per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente |
35 | L’Agenzia delle dogane, nelle attivita’ di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l’accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facolta’ di procedere, con le modalita’ previste dall’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l’importazione, l’esportazione, l’introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalita’ di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti puo’ essere rivolta dall’Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa’ di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle societa’ e alle persone fisiche esercenti le attivita’ di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l’elaborazione dei dati per le finalita’ di cui al presente comma e’ considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l’Agenzia delle dogane procede all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facolta’ concesse agli operatori inadempienti. |
35 bis | Al fine di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, le societa’ di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all’Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonche’ dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da societa’ sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe societa’ estere. |
35 ter | E’ prorogata per l’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006. |
35 quater | All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis e’ inserito il seguente:
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Art. 36. Recupero di base imponibile | |
1 | Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento, e’ soppressa la voce di cui al numero 123-bis. |
2 | Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’area e’ da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. |
3 | All’articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti». |
4 | Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
4 bis | All’articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «utili provenienti». |
5 | All’articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa puo’ essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa puo’ essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;». |
6 | Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta. |
6 bis | Nell’articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita’ dei canoni di locazione finanziaria e’ ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2». |
6 ter | La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
7 | Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree e’ quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo. |
8 | Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti. |
9 | All’articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa’ partecipate.». |
10 | All’articolo 116, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: «del terzo» sono inserite le seguenti: «e del quarto». |
11 | Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d’imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa’ partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data. |
12 | All’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
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13 | Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta prive dei requisiti di cui all’articolo 84, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, come modificato dal comma 12 del presente articolo, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi a quello di formazione, con le modalita’ previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l’ottavo. |
14 | Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
15 | L’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
16 | All’articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
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17 | Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
18 | All’articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),». |
19 | Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
20 | All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 e’ abrogato. |
21 | Le disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
22 | Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
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23 | Nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis e’ abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
24 | All’articolo 25, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nell’interesse di terzi» sono inserite le seguenti: «o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere». |
25 | All’articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute ne’ costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d’imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d’imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’assegnazione concorre a formare il reddito ed e’ assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate e’ superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito.». |
25 bis | Il reddito derivante dall’applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtu’ di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianita’ maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
26 | La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
27 | L’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ sostituito dal seguente:
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28 | Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
29 | Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
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30 | In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d’imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell’articolo 51 del medesimo testo unico. |
31 | L’articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ abrogato. |
32 | Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamita’ pubbliche, resta ferma la deducibilita’ degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non e’ stata gia’ effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi e’ stato sospeso in conseguenza di calamita’ pubbliche. |
33 | Sono abrogati: l’articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l’articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l’articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. |
34 | In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell’acconto dovuto dai soggetti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell’imposta sul reddito delle societa’ e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell’acconto. |
34 bis | In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi.
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Art. 36-bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro | |
1 | Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia, nonche’ al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche’ le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), puo’ adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche’ per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attivita’ necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attivita’ di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia. |
2 | E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
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3 | Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita’ del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita’ nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu’ datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera. |
4 | I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita’ lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3. |
5 | La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e’ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. |
6 | L’articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e’ sostituito dal seguente:
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7 | All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
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8 | Le agevolazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarita’ contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. |
9 | Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)». |
10 | All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,». |
11 | Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l’anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2007. |
12 | Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalita’ di cui all’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.
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Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario | |
1 | All’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni,» sono inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore».. |
2 | Con effetto dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
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3 | Relativamente al primo periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, puo’ essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalita’ ivi previste. |
4 | All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
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5 | Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell’articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalita’ ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 4, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorche’ cessati, nonche’ per l’aggiornamento periodico delle medesime informazioni. |
6 | All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
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7 | All’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione del soggetto» e’ inserita la seguente: «ovvero». |
8 | In attesa dell’introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all’articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
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9 | Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA. |
10 | Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
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11 | All’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, e’ sostituito dal seguente: «16». |
12 | Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
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13 | All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno», ovunque ricorrano, e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre». |
14 | Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007. |
15 | Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 32 e’ inserito il seguente:
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16 | All’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti «nonche’ le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all’articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». |
17 | Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
18 | All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
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19 | Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006. |
20 | L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali e’ attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18. |
21 | In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all’anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) del primo comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unita’ locali, nonche’ i dati dei bilanci di esercizio depositati. |
21 bis | Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed e’ fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l’adozione di tale modalita’ di presentazione. |
22 | Fino alla realizzazione delle modalita’ tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile. |
23 | Con decreto interdirigenziale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalita’ delle trasmissioni nonche’ le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione e’ effettuata entro il 31 ottobre 2006. |
24 | All’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma e’ inserito il seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e’ stata commessa la violazione». |
25 | All’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e’ inserito il seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e’ stata commessa la violazione». |
26 | Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
27 | All’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
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28 | Nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
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29 | Fuori dai casi previsti all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonche’ l’inottemperanza all’invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri. |
30 | Per la constatazione e l’irrogazione della sanzione di cui al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. |
31 | All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «nonche’ gli organi giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria». |
32 | All’articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
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33 | I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all’articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972. |
34 | Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalita’ tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 33. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. |
35 | Ai contribuenti che optano per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, e’ concesso un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dai misuratori adattati. |
36 | Salva l’applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilita’, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33 e 34 e’ punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro. |
37 | Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007. La prima trasmissione e’ effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti. |
38 | All’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
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39 | Nell’articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.». |
40 | La lettera a) dell’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e’ sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche’ del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;». |
41 | Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole«iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti». |
42 | All’articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:
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43 | Per le indennita’ di fine rapporto di cui all’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche’ per le altre indennita’ e somme e per le indennita’ equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all’iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne’ all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito e’ inferiore a cento euro. |
44 | La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e’ eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine e’ eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell’articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002. |
45 | All’articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
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46 | Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti. |
47 | All’articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) e’ sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e’ indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all’articolo 108, comma 1, e dei fondi.». |
48 | Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
49 | A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita’ di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. |
50 | Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile. |
51 | Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 499 a 518, nonche’ del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
52 | Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» sono soppresse. |
53 | A decorrere dall’anno 2007, e’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta. Fino alla data di effettiva operativita’ del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
54 | In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione. |
55 | L’imposta comunale sugli immobili puo’ essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e puo’ essere versata con le modalita’ del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalita’ per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. |
56 | Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell’Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unita’ immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.». |
57 | Per la copertura delle minori entrate derivanti dall’emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa’ madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l’anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell’anno stesso all’entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
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Art. 38. Misure di contrasto del gioco illegale | |
1 | Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonche’ di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
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2 | L’articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ sostituito dal seguente:
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3 | All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3) della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, e’ sostituito dal seguente:
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4 | Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonche’ di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita’ di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
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5 | L’articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ sostituito dal seguente:
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6 | Nei casi di reiterazione previsti dall’articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse. |
7 | All’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse |
8 | All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
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Titolo IV Art. 39. | |
1 | All’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
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Art. 39-bis. Disposizioni in materia di rimborsi elettorali | |
1 | All’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
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2 | All’articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: «fondi medesimi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,». |
3 | All’articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
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4 | Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell’aprile 2006. |
5 | All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede, per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
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Art. 40. Copertura finanziaria | |
1 | Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4, milioni di euro per l’anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l’anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto. |
2 | Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 40-bis. Norma transitoria | |
1 | Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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Art. 41. Entrata in vigore | |
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. |