Delibera Giunta Oua 5.7.2006 | ||
La Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, richiamata la propria precedente deliberazione del 3.7.2006, che viene qui allegata; premesso 1) che, con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, sono state introdotte norme destinate ad incidere immediatamente e con tutt’altro che irrilevante impatto sulla disciplina della professione forense (in particolare: abrogazione delle tariffe fisse o minime e del divieto del c.d. patto di quota lite nonché eliminazione dei limiti alla pubblicità), insieme a disposizioni destinate a pregiudicare gravemente il già carente funzionamento del servizio Giustizia (in particolare: cospicua riduzione degli stanziamenti per le spese di giustizia); 2) che, quanto al metodo, i provvedimenti contestati sono stati assunti con decreto legge:
3) che, quanto al merito, nei provvedimenti contestati appare evidente il grave difetto di proporzionalità tra le misure adottate ed i pretesi obiettivi, posto, in estrema sintesi, che:
4) che il richiamo alla normativa europea appare strumentalmente agitato, stravolgendosene i significati e la portata ben oltre il reale, e obliando, per contro, il riconoscimento espresso della peculiarità della professione forense, che involge la tutela di interessi generali, incidendo nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia dello stato di diritto, di talché i principi e i valori fondanti della professione rappresentano nodi di pubblico interesse (Risoluzione Parlamento Europeo 16.3.2006); 5) che è riduttivo e mortificante dipingere gli avvocati italiani – anch’essi cittadini e consumatori – come nemici della concorrenza e della modernità tout court, senza dare atto del percorso di autoriforma da tempo in atto e delle aperture mostrate, senza rispettarne il ruolo e la funzione, così come le legittime aspettative per la costruzione condivisa di un nuovo e più confacente assetto, ed alimentando nel contempo un pernicioso, quanto improduttivo e sterile scontro tra gruppi sociali; 6) che la disponibilità manifestata sino ad oggi dalla classe forense nei confronti della politica, anch’essa del tutto sorda alle istanze di dialogo e consultazione, oltre che per quella stessa concertazione più volte capziosamente propugnata, ma evidentemente con gli avvocati e i professionisti non gradita, non può protrarsi oltre; 7) che a nulla sono valsi i richiami da più parti operati alle risoluzioni del Parlamento Europeo e le rassicurazioni fornite ai professionisti e agli avvocati italiani sul loro futuro, recentemente ribadite anche dal Ministro Mastella, tra le cui attribuzioni rientra espressamente la disciplina delle professioni, nelle sue dichiarazioni programmatiche alle Camere, ove si rinvengono proposizioni che drasticamente contrastano con i contenuti del provvedimento oggi oggetto di censura; 8) che i provvedimenti adottati in materia appaiono clamorosamente assenti nello stesso programma dell’Unione, rilevandosi una ingiustificata contraddizione con le premesse programmatiche e l’effettiva azione del Governo; 9) che il Presidente del Consiglio e lo stesso Ministro Bersani hanno annunciato ulteriori interventi, anch’essi urgenti, in tema di riforma delle professioni, e ciò giustifica ulteriori timori e conseguenti immediate reazioni; 10) che l’Assemblea generale degli Ordini Forensi, convocata oggi in Roma alla presenza del Consiglio Nazionale Forense, dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, della Cassa Forense e delle Associazioni Forensi -fatti propri il documento pubblicato dal Consiglio Nazionale Forense sul Corriere della Sera del 4.7.2006, che fa riferimento, tra l’altro, alla violazione di diritti costituzionali, nonché la denuncia della riduzione degli stanziamenti per la Giustizia-, visto l’art. 2, terzo comma, del Codice di Autoregolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria e ritenuto che l’indubbia gravità della situazione determinata dall’approvazione del D.L. n. 223/06 e dalle violazioni di diritti e prerogative anche costituzionalmente protetti giustifichi l’esclusione del preavviso:
10) che il documento approvato dall’Assemblea di cui alla premessa che precede, avente il contenuto ivi riassunto, è qui allegato, unitamente al documento pubblicato dal Consiglio Nazionale Forense sul Corriere della Sera del 4.7.2006 ivi richiamato; 11) che, integralmente richiamando e facendo propri, ad ogni effetto, i documenti di cui alla premessa che precede, intende dare esecuzione al mandato ricevuto; 12) che la proclamazione dello stato di agitazione dell’Avvocatura italiana nonché dell’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie per i giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2006, avviene senza preavviso ai sensi dell’art. 2, terzo comma, della Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, ritenuta la lesività costituzionale, in relazione – principalmente – agli artt. 1, 2, 3, 24, 36, 41 e 111 Cost., delle disposizioni citate, nonché il grave pregiudizio di diritti fondamentali dei cittadini e la compromissione delle garanzie essenziali del giusto processo, anche con riferimento all’intollerabile ulteriore riduzione degli stanziamenti per il comparto Giustizia, che incide sul processo e sull’esercizio della giurisdizione, riverberandosi negativamente sulla durata dei processi e sull’effettività delle garanzie; 13) che per le stesse ragioni all’astensione non si applicano le limitazioni di cui al quarto comma dell’art. 2 della Regolamentazione ora citata; 14) che è fatta salva la trattazione degli affari civili, penali, amministrativi e tributari di cui agli artt. 4 e 5 della Regolamentazione citata; delibera di proclamare lo stato di agitazione dell’Avvocatura italiana nonché l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie per i giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2006, senza preavviso ai sensi dell’art. 2, terzo comma, della Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, nonché senza le limitazioni di cui al quarto comma dell’art. 2 della stessa Regolamentazione; è fatta salva la trattazione degli affari civili, penali, amministrativi e tributari di cui agli artt. 4 e 5 della Regolamentazione citata. Roma, 5 luglio 2006
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