L’AVVOCATURA AL SERVIZIO DEI CONSUMATORI E
DELLO SVILUPPO ECONOMICO






  1. Nella seduta di venerdì 30 giugno il Consiglio dei Ministri ha adottato un decreto legge recante nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori. A quanto si può apprendere dalle anticipazioni fornite dalla stampa, non essendo ancora stato fornito un testo ufficiale, le misure colpiscono gravemente gli interessi de consumatori, cancellando con un colpo di spugna elementi essenziali della conformazione giuridica della professione forense:




    1. è messa a grave rischio la qualità della prestazione dell’avvocato, con l’abolizione delle tariffe minime:


    2. è rimosso il divieto di patto di quota lite, e dunque l’avvocato avrà un interesse pecuniario personale all’esito della causa, senza la necessaria distanza dagli interessi coinvolti nel giudizio;


    3. è invasa la sfera di autonomia deontologica, con la rimozione dei limiti alla pubblicità commerciale, posti a tutela dell’affidamento del pubblico e si sollecita l’accaparramento di clientela che la deontologia professionale ha sempre considerato non solo disdicevole, ma anche dannoso per il consumatore e per l’immagine dell’avvocato;


    4. sono introdotte altre disposizioni in contrasto con la disciplina attuale della professione forense, che la Corte Costituzionale, anche in sentenze recentissime, ha considerato non solo conforme al dettato della Carta repubblicana ma anche presidio dei diritto di difesa dei cittadini



  2. L Avvocatura segnala al Paese, alle forze politiche e ai consumatori che le misure in oggetto, a fronte di un dibattito più che decennale. vengono adottate con decreto legge, in totale spregio della Costituzione, essendo evidente la assoluta carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.



  3. L’Avvocatura, corpo sociale coessenziale all’amministrazione della giustizia, reclama il proprio ruolo di interlocuzione necessaria per le riforme che la riguardano, in ossequio al principio di partecipazione (art. 3 Cost.) e al principio democratico (art. 1 Cost.), e segnala al Paese la violazione manifesta dei metodo della concertazione, che il Governo Prodi ha sempre dichiarato di porre alla base dei propri lavori e della propria visione della società e dei problemi del Paese.

    L’annunciato decreto legge si pone in contrasto con l’art. 24 della Costituzione che protegge il fondamentale diritto alla difesa, e con l’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. che protegge la libertà professionale.



  4. L’Avvocatura segnala. infatti, ai consumatori italiani che la soppressione delle tariffe forensi avrà l’effetto di aumentare i costi di accesso ai tribunali e di favorire le disuguaglianze

    L’esperienza dei paesi privi di riferimenti tariffari, quali il Regno Unito, dimostra inequivocabilmente che l’assenza di tariffe aumenta sensibilmente i costi dei servizi legali, e rende la giustizia un affare di pochi ricchi



  5. L’Avvocatura italiana. inoltre, segnala ai consumatori che si è rimosso ogni ragionevole limite alla pubblicità commerciale dei professionisti. con danno enorme per l’affidamento (lei pubblico. I servizi legali non possono essere pubblicizzati come qualsiasi prodotto commerciale, senza ingenerare negli utenti false aspettative, o improprie rappresentazioni della realtà.

    Con ciò si viola anche l’autonomia deontologica dell’Ordine, formazione sociale protetta dall’art. 2 Cost., e si invade un “ordinamento particolare” che la Corte costituzionale e la Corte suprema di Cassazione hanno sempre ritenuto essere riservato alla libera autodeterminazione della categoria: è addirittura previsto un termine entro il quale il codice deontologico dovrà essere adeguato alla imposizione governativa.



  6. L’Avvocatura, unica libera professione espressamente menzionata dalla Costituzione, intende mantenere la propria condizione di libertà, e reclama una disciplina specifica, in ragione delle sue peculiari caratteristiche, irriducibili alle logiche mercatorie.
    L’Ordine degli avvocati vigila sul rispetto della legge e del codice deontologico e sanziona i contegni illeciti, proprio nell’interesse dell’intera comunità nazionale e a protezione dei cittadini che si affisdano all’avvocato.

    La remunerazione adeguata degli operatori della giustizia, e dunque il minimo tariffario, proteggono la qualità della prestazione, l’indipendenza e la dignità del ceto forense, allo stesso modo in cui il ragguardevole trattamento economico erogato ai magistrati della Repubblica serve a proteggerne l’autonomia e il decoro.



  7. Da ultimo, l’Avvocatura italiana segnala ai consumatori che non sono stati rispettati i programmi elettorali:



    • a pagina 134 del programma dell’Unione (settore Economia), è espressamente inclusa, tra le misure opportune di liberalizzazione, quella di “abolire le tariffe minime, tranne casi limitati alle attività riservate”, quale è, indubitamente, il patrocinio in giudizio;


    • a pagina 53 del programma dell’Unione (settore Giustizia) è scritto che il nuovo ordinamento delle professione di avvocato dovrà, tra l’altro, “prevedere un sistema di tariffe che siano ad un tempo garanzia per il cittadino, tutela della dignità della professione, incentivi alla soluzione rapida (giudiziale e stragiudiziale) del contenzioso e disincentivi all’ingiustificato differimento delle udienze”.


      L’Avvocatura è, comunque, impegnata a realizzare questi obiettivi ben consapevole dei mali che affliggono la Giustizia italiana.




      Roma, 4 luglio 2006




      IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE