Antiriciclaggio: nota a Provvedimento di proroga del 29 maggio 2006 dell’Ufficio Italiano Cambi


La modifica della disciplina transitoria si rivolge solo ed esclusivamente agli intermediari finanziari.


Gli altri operatori sono esclusi dal differimento operato dalla disposizione in esame.


Appare invero estremamente incomprensibile la ragione della esclusione dei professionisti, tra i quali si annoverano gli avvocati, dalla proroga.


La materia non è agevole e per gli avvocati si pongono una serie di problematiche connesse,  per citarne alcune, con la gestione di nuove procedure; l’obbligo di segretezza; il dovere di difesa ed il mandato ricevuto dal cliente, la tutela della privacy alla luce del d. l.vo 196/2003.


In ordine alle problematiche connesse con la gestione delle procedure di di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni è opportuno soffermarsi sulla tenuta del c.d. Archivio Unico.


Dal tenore del provvedimento si evince che, a parere dell’Ufficio Italiano Cambi, i professionisti che dispongono di strutture informatizzate siano già in grado di poter predisporre l’Archivio Unico Informatico.  


A parere dello scrivente pochissimi avvocati sono in grado di predisporre l’Archivio Unico con le modalità previste nel Regolamento n. 141/2006.


Sulla tenuta del registro informatico va rilevata una discrasia tra l’art. 6 del Regolamento e quanto disposto nel punto 4 dei Chiarimenti dell’Ufficio Italiano Cambi nella Sottosezione Pareri UIC della Sezione Antiricilaggio del sito dell’Ufficio Italiano Cambi ( http://www.uic.it/UICFEWebroot/).
In calce è possibile scaricare i chiarimenti in formato pdf unitamente alle istruzioni applicative


L’art. 6 consente la tenuta dell’Archivio cartaceo solo laddove il professionista ove  non  disponga  di una struttura informatizzata; il punto 4 dei Chiarimenti UIC dispone che il professionista può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività.


Lo stesso Ufficio Italiano Cambi nelle istruzioni applicative non è chiaro sul punto. Infatti al punto 5 delle istruzioni applicative si sostiene che l’archivio unico può essere tenuto a mezzo di strumenti informatici o in forma cartacea, secondo i criteri uniformi per la registrazione e la conservazione delle informazioni indicati nel presente provvedimento e nell’allegato B.


Orbene vi è da chiedersi se nell’ambito delle Fonti del Diritto un provvedimento interno interpretativo possa porsi in antitesi con il provvedimento interpretato.


A parere dello scrivente il Regolamento prevale sul provvedimento meramente interpretativo con la conseguenza che, nel caso di specie, il professionista che possiede una struttura informatizzata ha l’obbligo della predisposizione dell’Archivio Unico informatizzato.


Le case di software solo di recente hanno cominciato a predisporre programmi per la tenuta del registro informatico valido per la professione legale.


L’assenza di appositi programmi informatici determinerà una difficile gestione del mandato ricevuto relativamente alla predisposizione dell’Archivio Unico Informatico.


Sarà opportuno che L’Ufficio Italiano Cambi, eventualmente compulsato dalle Associazioni di Categoria dell’Avvocatura , da un lato, dipani le ragioni di problematicità che per gli avvocati si pongono nella gestione degli obblighi di identificazione,registrazione e conservazione delle informazioni e, dall’altro, consenta agli avvocati di adeguare le proprie strutture informatizzate ai nuovi obblighi imposti dalla normativa in esame.


-avv. Francesco Tedeschi-